Aprile 25, 2024

È ormai noto che – grazie al Decreto Legge n.34 dello scorso 19 maggio 2020, il cosiddetto Decreto Rilancio – tra le misure di sostegno al lavoro e all’economia connesse all’epidemia da Covid-19, è stato introdotto uno speciale incentivo. Stiamo parlando dell’agevolazione relativa agli interventi di efficientamento energetico, di ristrutturazione antisismica e di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Questa agevolazione, denominata Superbonus, che riguarda tutte le spese sostenute nel periodo che va dallo scorso 1 luglio 2020 al prossimo 31 dicembre 2021, prevede una aliquota di detrazione delle stesse pari al 110%.

Superbonus, Sismabonus ed Ecobonus

Il Superbonus, così come definito dal Decreto Rilancio, si innesta, elevando la detrazione fiscale al 110%, su due misure di incentivo già in essere da qualche anno: il Sismabonus e l’Ecobonus. Il Sismabonus è figlio del  Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013, le cui misure, riviste successivamente, prevedono detrazioni fiscali dal 50% all’85% per le spese di ristrutturazione edilizia volte alla riduzione del rischio sismico, sostenute tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021. L’Ecobonus nasce con il Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012. Prorogato di anno in anno, tale incentivo prevede una detrazione fiscale che va dal 50% al 65% delle spese sostenute per l’efficientamento energetico degli immobili. Pur rimanendo in vigore gli incentivi specifici, Ecobonus e Sismabonus, con il Decreto Rilancio, di fatto si trasformano in Superbonus al 110%.

Superbonus: dettagli tecnici

A chi è destinato

Possono accedere agli incentivi del Superbonus sia le persone fisiche, proprietarie di immobili, sia i condomini, sia altre persone giuridiche non soggette IRES (Istituti Autonomi Case Popolari, cooperative, ONLUS e associazioni).

A quali interventi si applica

La normativa distingue tra interventi principali (trainanti), ai quali spetta l’agevolazione, e interventi secondari (trainati), i quali sono agevolabili solo se eseguiti assieme ad uno degli interventi principali. Gli interventi trainanti sono:

  • isolamento termico;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • adeguamento antisismico.

Gli interventi trainati invece riguardano:

  • l’efficientamento energetico;
  • gli impianti fotovoltaici;
  • le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Una apposita tabella riepiloga esaurientemente i limiti di spesa per ciascun intervento.

Il vantaggio fiscale

L’agevolazione consiste in primo luogo nell’ottenere, a fronte di ogni €100 di spesa, €110 di credito fiscale, spalmato in parti uguali in cinque anni. In alternativa, è possibile optare per un contributo anticipato, scontando in tal caso sino al 100% le fatture dei fornitori (essendo il bonus al 110%, il 10% rimanente spetterà ai fornitori). Una terza opzione è quella di cedere il credito corrispondente alla detrazione del 110% a terzi: è questa una soluzione conveniente per coloro che sono incapienti sul piano fiscale o che hanno redditi molto variabili. Cedere il credito a banche, assicurazioni o altri intermediari finanziari, significa ricevere indietro dal cessionario liquidità pari all’attualizzazione della cifra spettante in cinque anni, al netto dei margini trattenuti dall’istituto (generalmente pari all’8%). Per esercitare l’opzione della cessione del credito, risulta necessario ottemperare a specifici adempimenti, quali:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione;
  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Il ruolo delle assicurazioni

Le compagnie assicurative, in relazione al Sismabonus, hanno un ruolo importante in almeno tre ambiti specifici:

  • in relazione alle polizze catastrofali;
  • riguardo alle coperture di responsabilità civile professionale degli “asseveratori” (ingegneri, architetti, geometri);
  • nella cessione del credito.

Della cessione del credito abbiamo detto poco sopra. Occupiamoci quindi delle altre due questioni.

Polizze catastrofali

Delle polizze catastrofali e della loro detraibilità fiscale già abbiamo parlato altrove. Il Decreto Rilancio, già citato in precedenza, consente – a tutti coloro che intendono girare il credito fiscale ad una compagnia assicurativa – di stipulare contestualmente una polizza contro le calamità naturali (terremoti, alluvioni) portando la detrazione dall’ordinario 19% al 90%.

Polizze di Responsabilità Civile Professionale

Il Comma 14 dell’Art. 119 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) richiede espressamente che gli asseveratori (ingegneri, architetti e geometri) stipulino “[…] una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro”. Tale contratto deve essere stipulato esclusivamente per tale finalità. Ciò significa che – oltre al contratto di responsabilità civile professionale standard – il professionista dovrà dotarsi di una copertura aggiuntiva (vuoi come integrazione di garanzia, vuoi come contratto stipulato a parte).