Aprile 24, 2024

L’acronimo D&O sta per l’inglese “Directors and Officers Liability” ossia, letteralmente, “responsabilità degli amministratori e dirigenti”. È nel mondo assicurativo anglosassone, infatti, che nasce l’esigenza di coprire, con adeguato contratto assicurativo, le figure apicali delle aziende nei casi in cui queste siano chiamate a risarcire danni a terzi. Oggi anche nel mercato italiano è sempre più frequente per le imprese stipulare direttamente a favore dei propri dirigenti e amministratori questo tipo di contratti; spesso sono anche gli stessi manager con ruoli di responsabilità a sottoscrivere polizze individuali con la stessa finalità.

Cosa copre la garanzia D&O

La D&O è un contratto (o una garanzia contrattuale) di responsabilità civile. Essa protegge il patrimonio personale degli amministratori e/o degli altri membri degli organi di gestione societaria (direttori, dirigenti, sindaci ed altri membri del consiglio di sorveglianza) nel caso in cui si presenti una richiesta di risarcimento danni a terzi. Chi svolge funzioni di governo in una società è infatti chiamato a rispondere integralmente con il proprio patrimonio personale quando vi sia stata una colposa inosservanza dei propri doveri stabiliti dalla legge e dall’atto costitutivo societario. In genere è la società stessa che – con un unico contratto D&O collettivo – assicura tutte le proprie figure apicali per questo determinato rischio. In tal caso, oltre a tenere indenne il patrimonio personale degli assicurati, la garanzia D&O copre anche la stessa società nei casi in cui sia essa stessa a dover pagare per conto di questi.

L’assunzione del rischio

Una copertura di tal genere, per l’estrema diversificazione delle caratteristiche degli assetti societari, prevede sempre una fase assuntiva piuttosto complessa. Si parte sempre dalla compilazione di un questionario, in cui si riportano tutti quei dati che consentano all’assicuratore di avere una chiara visione della complessità dell’azienda: il settore di attività, la dimensione economica, gli assetti proprietari, la composizione degli organi di governo, i precedenti assicurativi e i sinistri occorsi. Vengono richiesti inoltre gli ultimi bilanci societari (sino a cinque anni addietro). Se non vi sono elementi critici che ne impediscano l’assicurabilità (ad esempio una eventuale alta sinistrosità pregressa), si può procedere alla quotazione del rischio, la quale si baserà sul valore del massimale assicurato, sul peso economico dell’azienda e sul settore di attività.

Le principali esclusioni

In genere vengono esclusi:

  • il dolo;
  • la concorrenza sleale;
  • i pagamenti di sanzioni o imposte.

Inoltre:

  • se la società si trova in una procedura concorsuale o è in via di scioglimento;
  • se gli assicurati sono già oggetto di un’azione di responsabilità;
  • se è presente una denuncia pubblica per gravi irregolarità nella gestione;

la copertura assicurativa viene meno per tutti gli atti che portano a perdite patrimoniali compiuti successivamente.

Operatività della copertura

La polizza D&O opera secondo la norma cosiddetta Claims Made: è coperto il sinistro la cui richiesta di risarcimento sopraggiunge durante il periodo di vigenza della polizza. In genere si ha una retroattività del contratto di un paio di anni ed una postuma (ultrattività) generalmente quinquennale.

La D&O individuale

Vi sono talvolta dei casi nei quali è il singolo amministratore, dirigente o sindaco a stipulare personalmente una copertura D&O: vuoi perché la società non ne ha stipulata una collettiva (non essendone obbligata), vuoi perché le sue funzioni – prevalentemente quelle di sindaco revisore, ma anche di amministratore, se questa attività non è prevalente per l’assicurato – possono essere coperte integrando una polizza di responsabilità civile professionale già attiva. In tal caso il premio della garanzia D&O sarà tarato sui compensi percepiti e sul numero di incarichi affidati al professionista.