Solvency II: assicurazioni e gestione del rischio

Molti, fra coloro che ci leggono, avranno sicuramente sentito parlare di Solvency II. Assicurazioni vita o danni che siano, il regime Solvency II riguarda entrambe le tipologie. Ma di cosa si tratta? Qual’è la sua origine e la sua struttura? Che importanza ha per il mercato assicurativo?

Cosa è Solvency II

Solvency II è il paradigma seguito dagli organismi di vigilanza (EIOPA) del mercato assicurativo europeo. Tale regime è disciplinato dalla Direttiva 2009/138/CE, rivista e corretta più volte negli anni successivi. I supervisori – secondo la Direttiva – hanno l’obbligo di valutare il livello di rischio al quale vanno incontro le imprese di assicurazione. Tale valutazione viene svolta seguendo due criteri precisi: l’impegno economico complessivo dell’impresa verso gli assicurati e la modalità di investimento delle disponibilità finanziarie.

Come funziona un contratto di assicurazione

Immaginiamo di sottoscrivere una polizza di risparmio, una classica polizza rivalutabile. Ciò che ci aspettiamo, a fronte dei premi che versiamo alla compagnia, è che questa ci restituisca, a scadenza contrattuale, la somma versata più un certo guadagno, pur minimo che sia. Questo perché – contrattualmente – l’impresa di assicurazione  ci ha garantito la restituzione del capitale versato. Per mantenere una tale promessa, la compagnia ha la necessità di investire i premi ricevuti, al fine di preservarne – o, se è possibile, accrescerne – il valore.

Requisiti di solvibilità

Va da sé che investire, comunque, è sempre un rischio. Come possiamo esser sicuri che i nostri soldi ci verranno restituiti? Solvency II obbliga tutte le imprese di assicurazione ad accantonare specifiche riserve proprio per far fronte agli impegni presi con gli assicurati. Ognuna di esse deve possedere un determinato requisito patrimoniale di solvibilità. E’, questa, una riserva finanziaria di sicurezza, che consente proprio di onorare gli impegni presi, anche in caso di difficoltà economiche dell’impresa. Più è alto questo margine di solvibilità, più si è sicuri che la compagnia di assicurazione è robusta e difficilmente può essere coinvolta in rischi di default. A partire dal 2016, in seguito al Regolamento UE 2015/35, tutte le compagnie di assicurazione sono obbligate a pubblicare una relazione specifica, relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria dell’impresa.

I tre pilastri di Solvency II

Emulando i criteri e la struttura di Basilea II, ovvero l’accordo di vigilanza prudenziale relativo al settore bancario europeo, Solvency II è strutturata secondo tre pilastri.

Pillar I: requisiti finanziari minimi a copertura dei rischi

Il primo pilastro riguarda la valutazione finanziaria dell’impresa di assicurazione: attività, passività e capitale. In particolare, semplificando un po’, Solvency II stabilisce sia l’entità minima di accantonamenti richiesti alle imprese di assicurazione (Minimum Capital Requirement), sia l’entità massima (Solvency Capital Requirement), oltre la quale la compagnia di assicurazione è al riparo da eventuali interventi dell’authority.

Pillar II: Governance e gestione del rischio

Il secondo pilastro riguarda prevalentemente il tema della gestione interna del rischio da parte delle imprese di assicurazione. Quanto è prudente l’impresa nel valutare gli impegni da assumere nei confronti dei clienti? A quanto ammonta la sua esposizione totale? Qual’è la politica riassicurativa?

Pillar III: regole di trasparenza

Con il terzo pilastro vengono valutati gli obblighi informativi che le imprese di assicurazione hanno nei confronti sia dell’authority sia del mercato (clienti e azionisti).10

Riccardo Cantini

Nato a Piombino (LI) nel 1969, vive a Firenze da circa trent’anni. Laureato in filosofia, è stato editor e product manager per diverse realtà editoriali fiorentine. Da oltre dieci anni svolge l’attività di consulente assicurativo. Si interessa in particolare di soluzioni assicurative per le PMI, di previdenza integrativa e di soluzioni d’investimento assicurativo.