Sei un commerciante e hai stipulato un’Assicurazione Incendio per il tuo magazzino. Quando hai stipulato il contratto non avevi in giacenza materiale infiammabile. Oggi, avendo esteso la tua attività al commercio di pneumatici hai un rischio incendio molto più elevato. Se non comunichi al tuo Assicuratore questa nuova realtà, potresti perdere il diritto all’indennizzo in caso di sinistro. Se l’Assicuratore, nella situazione attuale, non avrebbe assunto il rischio e tu hai omesso la comunicazione perderai il diritto all’indennizzo. Se l’Assicuratore lo avrebbe assunto a condizioni diverse e tu hai omesso la comunicazione, avrai diritto ad un indennizzo ridotto in proporzione al minor premio pagato. Articoli 1897 – 1898 codice civile.
Il contraente ha l’obbligo di fornire all’Assicuratore dichiarazioni esatte circa il rischio da assicurare e di comunicare tutte le variazioni che comportano un aggravamento del rischio durante la vita della polizza. Il contraente ha la facoltà e non l’obbligo, di comunicare all’Assicuratore quelle variazioni che comportano una riduzione del rischio. In questo caso l’Assicuratore, rivalutato il rischio, applicherà un premio inferiore.