La polizza di responsabilità civile è quasi sempre una copertura obbligatoria per il professionista, soprattutto se iscritto ad un albo o ordine ufficialmente riconosciuti. Tra le garanzie incluse in un contratto di R.C. professionale va ricordata quella relativa alla copertura delle spese di difesa civile, che opera però con dei limiti che è opportuno qui evidenziare:
- la garanzia opera sino ad un quarto del massimale di R.C., dopodiché il costo ricade sul professionista;
- la difesa da parte della compagnia verrà esercitata solo sino a quando la parte lesa non sia stata tacitata;
- la copertura non opera per le spese di difesa penali;
- sono coperti solo i sinistri passivi (ovvero i danni subiti, e non in caso di recupero di risarcimenti dovuti)
- la garanzia agisce solo se operante la copertura R.C. di base;
- il legale viene scelto dalla compagnia.
Due esempi di mancata copertura
Supponiamo il caso di un commercialista, assicurato con polizza di R.C. professionale di base, il quale svolga anche funzioni di sindaco revisore per alcune società di capitali, attività – quest’ultima – per cui egli non è assicurato; supponiamo inoltre che questi venga chiamato in causa, proprio in quanto sindaco, a risarcire la società cliente per degli errori di revisione. Oltre a non operare, va da sé, la garanzia R.C., non opera neppure la garanzia spese di difesa civile (la quale, ricordiamo, si attiva solo nel caso si attivi la garanzia R.C. base): ciò significa che se il commercialista intende opporsi tramite legale alla richiesta di risarcimento, è costretto a farlo a proprie spese.
Facciamo adesso l’ipotesi di un medico chirurgo, coperto da una polizza di R.C. professionale più che adeguata, ossia con massimali decisamente elevati. Se, in caso di decesso di un paziente per complicazioni post-operatorie, costui può stare tranquillo sul piano della sua responsabilità civile, poiché adeguatamente coperto, non può però esserlo sul piano della eventuale responsabilità penale, visto che tale garanzia è esclusa dalla polizza R.C.
Cosa copre la polizza di tutela legale
Appurato che la copertura legale inclusa nella R.C. professionale ha limiti importanti, vediamo come sia possibile integrarla per mezzo di un contratto di tutela legale stipulato a parte.
Va subito chiarito che, qualora esista come operante una polizza R.C., la polizza di tutela legale agisce sempre come secondo rischio (ossia si attiva una volta esaurito il quarto del massimale di R.C.).
Le principali voci di garanzia della polizza di tutela giudiziaria, nei limiti del massimale stabilito e rilevanti per un professionista, sono le seguenti:
- tutela legale penale in caso di sinistro connesso alla propria attività professionale;
- assistenza legale nel recupero di risarcimenti dovuti;
- difesa legale nelle controversie contrattuali con fornitori, clienti o dipendenti;
- copertura di eventuali spese peritali.
Va sottolineato che la polizza di tutela legale è un contratto di tipo loss occurrence, ossia la garanzia opera generalmente per i sinistri sorti durante il periodo di validità della polizza. Risulta pertanto opportuno precisare che:
- l’insorgenza di un sinistro penale coincide con il giorno in cui è stato commesso il reato;
- l’insorgenza di un sinistro civile extracontrattuale coincide con il giorno in cui è stato causato il danno;
- l’insorgenza di un sinistro civile contrattuale coincide con il giorno in cui si è manifestato il primo comportamento non conforme alle norme o alle regole contrattuali.
Cosa esclude la polizza di tutela legale
Sono generalmente esclusi dalla copertura di tutela giudiziaria:
- il pagamento di multe, sanzioni, ammende, oneri fiscali, ecc.
- il dolo;
- le controversie amministrative, fiscali e tributarie;
- le controversie contrattuali nei confronti della compagnia di assicurazione che presta la copertura di tutela legale.