Nel Quadro Incendio oppure in un Quadro appositamente dedicato, un’altra garanzia da valutare è quella relativa ai “Cristalli”.
Inserendo questa garanzia la Compagnia rimborsa le spese sostenute per sostituire specchi, insegne, lastre di vetro o cristallo all’interno o all’esterno del fabbricato assicurato a causa di rottura accidentale.
Non sono compresi i danni avvenuti durante un trasloco o una ristrutturazione, o le rigature e le scheggiature.
Per le rigature e le scheggiature, queste comportano certamente una necessaria sostituzione del vetro ma non sono indennizzabili in quanto non definibili come “rotture”.
La Garanzia “Cristalli” è molto importante in quanto, come abbiamo detto parlando della garanzia “Eventi Socio-Politici”, paga anche le rotture avvenute in caso di Atti Vandalici altrimenti non ricomprese.
Questa esclusione da origine a numerose diatribe con la Compagnia di Assicurazioni per cui è necessario, prima di stipulare la Polizza Casa, analizzare insieme al proprio intermediario tutte le esclusioni e chiedere se l’eventuale rottura del vetro sia compresa o necessita dell’inserimento dell’apposita garanzia “Cristalli”.
In alcuni casi viene esplicitamente esclusa la rottura dei cristalli avvenuta in occasione di Atti Vandalici. In altri è indennizzabile con la detrazione di una franchigia o scoperto.
La garanzia “Cristalli” è prestata a Primo Rischio Assoluto, di solito senza applicazione di franchigie o scoperti e con un limite di indennizzo annuo e per sinistro ben definito (solitamente scelto dal Contraente al momento della stipula).
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