Il prossimo 31 marzo 2025 dovrebbe essere l’ultimo giorno fissato dalla legge entro il quale tutte le imprese, ad eccezione di quelle agricole, possano mettersi in regola con l’assicurazione catastrofale obbligatoria, o – detto in termini più stringati – con la polizza cat nat. L’obbligo è relativo a tutte le realtà formalmente iscritte al Registro delle Imprese e comprende, ovviamente, una vasta gamma di attività. In questo articolo approfondiremo vari temi: quali aziende siano tenute a rispettare l’obbligo; come queste debbano adeguarsi; cosa rischia chi decidere di non sottoscrivere alcun contratto.
Obbligo assicurazione calamità naturali: le disposizioni di legge
L’obbligo di stipulare una “assicurazione calamità naturali” è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, nello specifico dall’Art.1, comma 101. La norma stabilisce che tutte le imprese con sede legale in Italia, così come quelle con una stabile organizzazione nel nostro paese – pur avendo sede all’estero – devono stipulare una assicurazione catastrofale, a tutela delle cosiddette “immobilizzazioni materiali“. Quest’ultime sono ivi definite, in linea con quanto riportato nell’Art.2424 del Codice Civile, come:
- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.
Tali beni, nello specifico, devono essere protetti da danni causati da eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Per evento catastrofale si intende una tra le seguenti calamità naturali, peraltro sempre più frequenti su nostro territorio: sisma, alluvione, frana, inondazione ed esondazione.
Assicurazione calamità naturali: il Decreto Ministeriale 18/2025
Il Decreto Ministeriale 18/2025, relativo alle modalità attuative ed operative dell’assicurazione catastrofale obbligatoria, fornisce ulteriori dettagli, nonché – parrebbe – una precisazione importante: anche i locali in affitto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale dovrebbero essere coperti. La precisazione è implicita ma ciononostante piuttosto chiara. Riferendosi infatti alle immobilizzazioni, l’Art.1, comma 1, lettera b) del citato decreto specifica che queste debbono essere tutelate “[…] a qualsiasi titolo impiegat[e] per l’esercizio dell’attività di impresa […]”. Quindi non solo gli eventuali immobili in locazione paiono rientrare nella definizione, ma anche, ad esempio, tutti quanti gli impianti, i macchinari e le attrezzature acquisite tramite leasing o in comodato d’uso.
In relazione agli impianti e ai macchinari, si precisa poi che con tali termini ci si riferisce a “[…] tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato“: una definizione decisamente ampia, che vi fa rientrare tranquillamente qualsiasi apparecchio funzionale al lavoro di chiunque, come ad esempio un computer o un registratore di cassa.
Assicurazione catastrofale obbligatoria: caratteristiche contrattuali
E’ previsto che la polizza di assicurazione catastrofale abbia uno scoperto – ossia quella parte del danno che rimane a carico dell’assicurato – che non possa superare il 15% del danno indennizzabile per importi assicurati fino a 30 milioni di euro. Per importi superiori, la percentuale di danno indennizzabile rimane oggetto di negoziazione tra le parti (si veda l’Art.6 del citato DM 18/2025).
Il premio dell’assicurazione catastrofale obbligatoria deve essere determinato in base al rischio, tenendo ovviamente conto della vulnerabilità dei beni e della pericolosità del territorio. Le imprese situate in zone ad alto rischio sismico o idrogeologico, per esempio, dovranno accettare premi più alti rispetto a quelle situate in aree meno esposte.
In relazione ai limiti di indennizzo, la normativa prevede tre fasce:
- sino a 1 milione di euro di somme assicurate: indennizzo al 100%;
- da 1 a 30 milioni di euro di somme assicurate: indennizzo almeno al 70%;
- oltre 30 milioni di euro di somme assicurate: indennizzo determinato tramite negoziazione tra le parti.
Obbligo assicurazione eventi catastrofali: sanzioni
Il mancato rispetto dell’obbligo assicurativo comporta delle conseguenze importanti per le imprese. Secondo quanto riportato dal comma 102 dell’Art.1 della Legge di Bilancio 2024, la mancata stipula di una assicurazione calamità naturali può influire sull’accesso a contributi, sovvenzioni e altre agevolazioni pubbliche, anche in caso di eventi catastrofici. In pratica, le imprese che non rispettano questa disposizione potrebbero vedersi pregiudicare la possibilità di beneficiare di aiuti pubblici, diventando obbligatorio, come per altre documentazioni amministrative, dimostrare di aver adottato una copertura adeguata. La polizza cat nat potrebbe anche rappresentare, un domani, una discriminante importante per l’accesso al credito da parte degli istituti finanziari.
Chi deve sottoscrivere l’assicurazione catastrofale obbligatoria
L’obbligo di stipulare una assicurazione eventi catastrofali riguarda tutti gli iscritti al Registro delle Imprese, inclusi quindi gli autonomi, le società di capitali e di persone. Risultano ovviamente esclusi tutti i titolari di partita IVA che svolgono attività di tipo professionale e che, pertanto, risultano iscritti al proprio ordine o albo di appartenenza.
Ogni impresa è quindi chiamata a fare chiarezza sulla propria situazione legale e sulla necessità di tutelarsi contro gli eventi catastrofali, in modo tale da evitare rischi economici significativi e da non compromettere eventuali accessi ai contributi pubblici.