R.C. Auto in famiglia

In attesa che venga varata la nuova Legge di bilancio per il 2019 la quale, pare, conterrà alcune significative modifiche all’attuale regime RCA, è opportuno ripassare velocemente come funziona, oggi, la Responsabilità Civile Auto, considerando in particolare le opportunità riservate alle autovetture di famiglia.

RCA: alcune caratteristiche generali

I rischi amministrativi

Sono ormai passati cinquant’anni dall’introduzione dell’assicurazione auto obbligatoria. Attualmente è il Titolo X del Codice delle Assicurazioni che disciplina l’intera materia. Obbligato a contrarre l’assicurazione è il titolare di interesse, ossia colui che mette in circolazione un veicolo: proprietario, conducente o simili. Pertanto la sanzione amministrativa in caso di mancata copertura del veicolo, che varia dagli 849,00€ ai 3.396,00€, è a carico del conducente, se questi viene fermato per un controllo, anche se non ne è proprietario. Inoltre, da alcuni anni le forze dell’ordine possono confrontare la banca dati ANIA con le rilevazioni effettuate tramite autovelox o dai cancelli per l’accesso ai centri storici, verificando così l’esistenza o meno della copertura assicurativa. In tal caso, la sanzione viene in primo luogo comminata al proprietario del veicolo, in quanto non vi è stata possibilità di verificare l’effettivo conducente del mezzo. Una volta accertata la violazione, viene disposta la confisca del mezzo, il quale viene restituito al legittimo proprietario solo dopo il pagamento della sanzione e della copertura assicurativa per almeno sei mesi.

L’attestazione sullo stato del rischio

L’Art.134 del Codice delle Assicurazioni ci ricorda che le compagnie di assicurazione sono tenute al rilascio del cosiddetto “attestato di rischio”. La funzione dell’attestato sullo stato di rischio è quella di consentire al contraente, in caso di cambio di compagnia assicurativa, di avere una continuità di trattamento in relazione al “merito”; per le compagnie assicurative cessionarie è invece quella di verificare la storia assicurativa degli ultimi cinque anni o, meglio, la sinistrosità del cliente che intende assicurarsi. Oggi l’attestato di rischio è un documento dematerializzato: così come per il cosiddetto contrassegno, esso non viene più materialmente consegnato al cliente in forma cartacea. Le compagnie assicurative ricavano direttamente i dati dell’attestato da un’unica banca dati centralizzata.

La formula tariffaria bonus-malus

La più comune tariffa applicata nella Responsabilità Civile Auto è la cosiddetta bonus-malus. In pratica, il premio di polizza di anno in anno si riduce o si incrementa in funzione dei sinistri occorsi. Le classi di appartenenza o di merito sono diciotto, con premi a salire dalla prima alla diciottesima classe. Va precisato che ogni compagnia assicurativa ha proprie classi di merito interne, le quali sono però sempre obbligatoriamente convertibili fra di loro, grazie all’istituzione da parte dell’IVASS di una classe di merito di conversione universale.
La classe di partenza, in caso di prima immatricolazione, cessione di contratto, voltura al PRA è la classe 14. La classe 18 si applica solo nel caso in cui il veicolo non abbia attestato di rischio, carta di circolazione, certificato di proprietà, ecc. Per ogni anno di assenza di sinistri, viene scalata una classe; per ogni anno in presenza di sinistri pagati, si sale di due classi.
Ovviamente è possibile trasferire la classe di merito universale da un veicolo di mia proprietà ad un altro da me acquistato se:

  • il veicolo vecchio è stato venduto;
  • il veicolo vecchio è stato demolito;
  • il veicolo vecchio è stato rubato;
  • il veicolo vecchio ha cessato la circolazione;
  • il veicolo vecchio è stato esportato all’estero;
  • il veicolo vecchio è assegnato in conto vendita.

Il Decreto Bersani

La formula però più comunemente utilizzata per ottenere una classe di merito vantaggiosa è quella relativa allo sfruttamento della Legge 40 del 2007, nota come Decreto Bersani. La legge infatti introduce un comma specifico ad integrazione dell’Art.134 del Codice delle Assicurazioni, il seguente:

“4-bis. L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

Ciò significa che chiunque, all’interno di uno stabile nucleo familiare – attestato da un regolare certificato di stato di famiglia – acquisti un nuovo veicolo, può garantirsi la classe di merito migliore presente negli attestati di rischio relativi ai componenti dello stesso nucleo familiare. Per esempio, il figlio diciottenne neopatentato – il quale normalmente partirebbe con classe di merito 14 – può sfruttare, se ancora residente con i suoi genitori, l’attestato di rischio del padre o della madre, garantendosi certamente una classe di merito più vantaggiosa.

L’ipotesi dell’RCA familiare

Per mezzo del Decreto Bersani si è tentato di rimediare a un’eccessiva penalizzazione, in termini di tariffa, per tutti coloro che hanno più o meno sempre guidato l’“auto di famiglia” ma che, per un motivo o per un altro, non ne sono mai stati proprietari e che, di punto in bianco, si son ritrovati ad esserlo. Ricordiamo infatti che senza la Legge 40/2007 la classe di partenza per un figlio che acquista la sua prima auto – che magari guida da diversi anni l’auto di casa – dovrebbe essere la 14: la più esosa in termini di costo.
Un emendamento alla Legge di bilancio 2019 propone l’introduzione, a partire dal prossimo anno, della cosiddetta RCA familiare: sarebbe cioè possibile usufruire della migliore classe di merito degli appartenenti allo stesso nucleo familiare su qualsiasi tipo di autoveicolo o motoveicolo. Oggi non è infatti possibile sfruttare il Bersani trasferendo una classe di merito vantaggiosa da un autoveicolo ad un motoveicolo o viceversa: un padre automunito che compra uno scooter per il figlio sedicenne è costretto a partire, se non ne possiede già uno, dalla classe di merito più elevata.
Nonostante questo provvedimento appaia come perfettamente in linea con il precedente Decreto, estendendone cioè l’applicabilità, ci sia consentito avere delle perplessità: guidare un’auto non è come guidare una moto. Pensare che il rischio – da un punto di vista assicurativo – possa essere identico – è questo l’effetto paradossale della proposta – ci sembra un errore.

Riccardo Cantini

Nato a Piombino (LI) nel 1969, vive a Firenze da circa trent’anni. Laureato in filosofia, è stato editor e product manager per diverse realtà editoriali fiorentine. Da oltre dieci anni svolge l’attività di consulente assicurativo. Si interessa in particolare di soluzioni assicurative per le PMI, di previdenza integrativa e di soluzioni d’investimento assicurativo.