Novembre 24, 2024

Abbiamo affrontato le novità normative in relazione alla cosiddetta RCA familiare in un articolo precedente. Quanto esposto in quell’occasione va integrato con ulteriori precisazioni emerse nel Decreto Milleproroghe, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In particolare, vi è stato introdotto un malus penalizzante, il quale stabilisce che in caso di un sinistro con indennizzo superiore ai cinquemila euro provocato da un veicolo che abbia usufruito dei benefici della RCA familiare ma di diversa tipologia rispetto a quello da cui discende la classe più bassa (ad esempio una moto rispetto ad un auto), alla successiva scadenza contrattuale, sul veicolo responsabile del sinistro la classe di merito potrà peggiorare, sino a subire un declassamento di cinque punti. Con questa precisazione il legislatore tende a riequilibrare il meccanismo premiante/penalizzante del bonus-malus, il quale risulta eccessivamente ammorbidito con le nuove regole previste dall’RCA familiare. Un risultato nient’affatto scontato, come sembra emergere da numerosi autorevoli pareri, fra cui quello dell’ANIA.

Ci sembra opportuno ripassare assieme quelle che sono le caratteristiche principali del tradizionale bonus-malus, al fine di chiarirci maggiormente l’impatto che le nuove regole avranno sul mercato RCA.

Le classi di merito

La forma bonus-malus individua 18 classi universali di appartenenza, corrispondenti a livelli di premio crescenti. La classe di merito o di appartenenza è riferita al proprietario del veicolo. Il premio RCA cresce al crescere della classe di merito, per via dell’applicazione di diversi coefficienti o tassi, che interpretano il grado di rischio sempre maggiore. In generale, al verificarsi di un sinistro durante il cosiddetto “periodo di osservazione”, corrisponde – al rinnovo di polizza – un passaggio a due classi di merito più elevate (malus); se invece non si dovesse verificare alcun sinistro, si otterrebbe – al rinnovo di polizza – un passaggio alla classe di merito più bassa (bonus).

Come si assegna la classe di merito?

In linea generale, nel caso in cui un veicolo sia alla prima immatricolazione, volturato al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) o nel caso in cui ci sia cessione di contratto, la classe di merito assegnata è la 14. Si può in alcuni casi ovviare a tale assegnazione sfruttando – dal 2007 – il “Bersani” e – dallo scorso 16 febbraio – l’RCA familiare. Secondo il “Bersani” ogni nuovo acquisto (di mezzo nuovo od usato) compiuto all’interno dello stesso nucleo familiare può “ereditare” la classe di merito migliore presente nel nucleo stesso, a patto che sia riferita ad un veicolo dello stesso tipo di quello acquistato. In tal caso, ad esempio, l’auto acquistata dal figlio neo-patentato e residente in famiglia potrà beneficiare della classe di merito assegnata al veicolo paterno o materno, quasi certamente migliore della 14 che gli spetterebbe. Con l’RCA familiare sarà inoltre possibile estendere tale principio anche su veicoli di tipo diverso.

Nel caso di veicoli già assicurati, ad ogni scadenza contrattuale la classe di merito universale assegnata è quella di pertinenza, che compare nel cosiddetto attestato del rischio elaborato con i dati forniti dalle compagnie di assicurazione precedenti. Cambiare compagnia non comporta cioè una variazione della classe di merito universale. Va sottolineato che ogni compagnia assicurativa ha un proprio sistema interno di classi di merito, che è traducibile nel sistema universale delle 18 classi ma che non va confuso con esso. Con la RCA familiare – come accennato – alla scadenza contrattuale l’assicurato può sfruttare il beneficio previsto dalla legge e ereditare sul veicolo la classe di merito di quello in famiglia meglio “piazzato”, a prescindere dalla sua tipologia a patto che non vi siano stati sinistri con responsabilità almeno paritaria negli ultimi cinque anni.

La classe di merito 18 – la più onerosa – è attribuita nel caso in cui non sia possibile esibire la carta di circolazione con il relativo foglio complementare, il certificato di proprietà o in caso di mancata consegna dell’attestato di rischio.