Importanti novità per gli automobilisti dal 2 luglio 2020. È entrato finalmente in vigore il regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico in grado di rendere operativo quanto disposto con il decreto sviluppo del 2012 (decreto 179/2012). Avevamo accennato ai ritardi sui decreti attuativi in ambito assicurativo in un articolo precedente. Ricordiamo che in esso veniva annunciata la definizione del cosiddetto “[…] «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contenente le clausole minime necessarie ai fini dell’adempimento dell’obbligo di legge, e articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato […]”. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Perché il “contratto base RCA”
Il principio che fonda il contratto base RCA è la trasparenza verso il consumatore. Quando acquistiamo una polizza RCA non sempre ci sono chiari i costi e le garanzie attive in essa. Talvolta possiamo avere incluse tutele che – se pur importanti – non ci coprono dal danno a terzi: l’assistenza o la difesa legale, ad esempio. Queste voci in polizza determinano, com’è ovvio, un innalzamento del premio complessivo, e non sono peraltro indispensabili per assolvere l’obbligo di legge. Ecco che si è reputato necessario facilitare la lettura da parte del consumatore del proprio contratto RCA. Si è pensato quindi di proporre un modello base, facilmente comparabile, contenente le clausole minime necessarie per adempiere all’obbligo di legge.
Cosa prevede il contratto base
Come accennavamo, il contratto base deve avere uno schema standard al quale tutte le imprese di assicurazione hanno l’obbligo di adeguarsi. In esso devono essere chiare:
- quali sono le condizioni necessarie all’assolvimento degli obblighi di legge;
- quali sono le condizioni aggiuntive offerte dall’assicuratore, come le eventuali clausole limitative o di ampliamento rispetto alle condizioni di base, o quelle attinenti alla gestione del contratto che riducono o aumentano il premio assicurativo.
Le condizioni necessarie
Vediamo in breve alcune delle condizioni necessarie più rilevanti espressamente evidenziate nel contratto base RCA.
L’oggetto del contratto
Per assolvere agli obblighi di legge è indispensabile che l’oggetto del contratto riguardi la copertura di responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, su strade di uso pubblico o in aree private, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari. L’impresa di assicurazione deve impegnarsi a corrispondere, entro il limite dei massimali minimi obbligatori per legge, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall’assicurato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi. Non sono assicurati i rischi per i danni causati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive.
Le esclusioni e le rivalse
L’assicurazione non copre se il conducente non è abilitato alla guida o se guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. I terzi trasportati non possono essere risarciti quando il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.
In tutti i casi sopra elencati l’impresa assicurativa eserciterà il diritto di rivalsa verso il conducente o il proprietario del veicolo, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.
Inesattezze e reticenze
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. Ovviamente resta salva la buona fede del contraente. Anche in tal caso l’impresa assicurativa potrà esercitare il diritto di rivalsa.
L’aggravamento del rischio
Ogni aggravamento del rischio deve essere tempestivamente comunicato in forma scritta all’impresa assicurativa. In caso di mancata comunicazione si può perdere parzialmente il diritto all’indennizzo, nonché vedersi cessare la stessa copertura assicurativa. Anche in tal caso l’impresa assicurativa potrà esercitare il diritto di rivalsa.
L’estensione territoriale
L’assicurazione deve valere per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Serbia e di Andorra. L’assicurazione vale anche per tutti gli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde non siano barrate.
La decorrenza e la durata
Il contratto ha effetto in genere dalla mezzanotte del giorno in cui sono stati pagati il premio o la prima rata di premio; ha in genere durata annuale e non può essere tacitamente rinnovato. L’impresa deve mantenere operante la garanzia prestata sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto.
Trasferimento di proprietà e cessazione del rischio
Il trasferimento di proprietà, il deposito in conto vendita, la demolizione, l’esportazione, la cessazione definitiva della circolazione, il furto, la rapina o l’appropriazione indebita, la perdita di possesso per qualsivoglia titolo determinano, a scelta del proprietario e del contraente, uno dei seguenti effetti:
- risoluzione del contratto, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale;
- sostituzione del contratto per altro veicolo, con eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa applicata al contratto sostituito;
- cessione del contratto all’eventuale acquirente del veicolo.
Attestazione dello stato del rischio – Classe di merito
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto l’impresa rilascia l’attestazione dello stato del rischio ai propri clienti nell’area a questi riservata del proprio sito web. Dall’attestazione dello stato del rischio è possibile evincere l’andamento della propria classe di merito. Abbiamo affrontato il tema della classe di merito e del bonus/malus in un precedente articolo.
La denuncia di sinistro
La denuncia del sinistro deve essere redatta su apposito modulo e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro. La stessa deve essere presentata all’impresa di assicurazione entro tre giorni.
Il bonus/malus e lo sconto sul premio in attesa di sinistro
L’impresa di assicurazione deve disciplinare espressamente la formula tariffaria bonus/malus al fine di determinare il prezzo del contratto base. L’impresa deve altresì mettere a disposizione, nel proprio sito internet e presso i propri punti vendita, la tabella contenente le regole di corrispondenza con il sistema di puro raffronto delle 18 classi di merito di conversione universale CU. Si veda quanto già ampiamente trattato sul bonus/malus e classi di merito qui.
Le condizioni aggiuntive
L’impresa di assicurazione ha facoltà di inserire condizioni aggiuntive al contratto base, al fine di limitare o estendere il rischio e la copertura, determinando con ciò – ad esempio – una diminuzione o un aumento del premio. Nell’offrire dette condizioni, l’impresa deve dare evidenza agli effetti contrattuali di ciascuna di esse. Vediamone alcune.
Clausole limitative con riduzione del premio
Il regolamento indica espressamente le seguenti clausole limitative che comportano la riduzione del premio:
- la guida esclusiva del veicolo da parte del contraente;
- la guida esperta, ossia riservata a conducenti a partire da una determinata età anagrafica.
Clausole estensive con aumento del premio
Il regolamento indica espressamente le seguenti clausole estensive che comportano l’incremento del premio:
- l’aumento dei massimali minimi di legge;
- la limitazione di esclusioni e rivalse;
- la copertura dei danni a terzi cagionati da gancio traino e da rimorchio.
Altre clausole aggiuntive
Ulteriori clausole che comportano la diminuzione del premio sono l’istallazione di sistemi di rilevazione a distanza sul comportamento del veicolo e sul tasso alcolemico del conducente nonché l’ispezione preventiva del veicolo. Ulteriori clausole aggiuntive che invece comportano incrementi di premio sono quelle relative al pagamento rateale del premio stesso e la possibilità di sospendere la copertura assicurativa.