Le lesioni fisiche subite a seguito di un Infortunio possono avere come conseguenza la morte. In questo caso la Garanzia, a differenza dell’Assicurazione Vita Temporanea Caso Morte, è operante soltanto se la morte è conseguenza diretta di un infortunio e non di una malattia.
L’indennizzo viene corrisposto in ogni caso se l’evento si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio ed ai Beneficiari designati al momento della stipula del Contratto o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi dell’Assicurato in parti uguali.
La Somma Assicurata per il Caso Morte non è cumulabile con quella prevista dalla Garanzia Invalidità Permanente.
Può succedere che inizialmente l’infortunio dia origine ad un’invalidità e che questa successivamente abbia come conseguenza la morte. In questo caso l’eventuale indennizzo corrisposto per l’Invalidità Permanente viene sottratto dall’indennizzo spettante per il Caso Morte se superiore.
Le Condizioni di Assicurazione possono prevedere anche il caso di Morte Presunta. Infatti se a seguito di un infortunio (pensiamo ad esempio ad un naufragio oppure alla caduta di un’aeromobile ) l’Assicurato risulti disperso e il suo corpo non venga ritrovato, decorso un termine (che di solito è pari a 6 mesi) dalla dichiarazione di Morte Presunta, la Compagnia di Assicurazioni liquiderà il Capitale previsto dalla Garanzia.
Un’altra condizione aggiuntiva da valutare a nostro avviso è quella relativa alla Morte avvenuta a seguito di Eventi Catastrofali (Terremoti, Alluvioni, etc.). Questa fattispecie è sempre esclusa, ma alcuni prodotti consentono con un piccolo incremento di premio di aggiungerla alla copertura.