Maggio 3, 2024
assicurazione volontari terzo settore

La riforma del Terzo Settore del 2017 ha impattato profondamente sull’attività degli enti no-profit. Tra le novità recentemente emerse va incluso anche l’obbligo di tutela assicurativa per i volontari. Ma in cosa consiste esattamente l’assicurazione volontari terzo settore? Scopriamolo assieme.

Volontari e riforma del Terzo Settore

Nel Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017, vengono riordinate e riviste organicamente le discipline vigenti in materia di enti del Terzo Settore. Con il dispositivo di legge si intende in particolare valorizzare e codificare definitivamente il mondo “dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono”. Ma a quali enti si intende far riferimento? Per ETS (Enti del Terzo Settore) intendiamo – secondo l’Art.4 del DL 117/2017 – “[…] le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
L’Art.17, in particolare, si sofferma su una figura fondamentale per gli ETS, quella del volontario. Volontario è colui che, per sua libera scelta, mette a disposizione gratuitamente e senza fini di lucro il proprio tempo e le proprie competenze, per tramite di un ETS, al fine di rispondere ai bisogni delle persone e delle comunità. Ciò significa che l’attività di volontariato non può esser retribuita in alcun modo. Ciò che il volontario può percepire è eventualmente un rimborso delle spese sostenute.

Assicurazione volontari Terzo Settore

Con il Decreto del 6 ottobre 2021 il Ministero dello Sviluppo Economico disciplina anche gli obblighi assicurativi degli ETS nei confronti dei volontari. Al comma 1 dell’Art.1 si legge: “[g]li enti del Terzo settore […] che si avvalgono di volontari, sono obbligati ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività medesima.” L’assicurazione obbligatoria Terzo Settore prevede quindi la stipula, da parte degli ETS, non semplicemente di una polizza di responsabilità civile verso terzi, ma di un contratto che preveda anche la tutela dell’integrità fisica dei propri volontari.
I contratti stipulati dagli ETS debbono coprire – per i rischi di RCT, infortuni e malattie “professionali” – tutti i volontari, sia quelli non occasionali  sia quelli occasionali. I primi debbono essere censiti dall’ETS in un apposito registro, così come disposto dall’Art.3 del citato Decreto. Per i secondi è possibile utilizzare o una sezione separata dello stesso registro utilizzato per i volontari stabili o – in alternativa – “[…] raccogliere per ognuno di essi i relativi dati, […] conservarli e metterli a disposizione dell’impresa assicuratrice, secondo le modalità concordate con la stessa.
Infine, una precisazione per gli ETS che si avvalgono di volontari occasionali anche in caso di eventi o manifestazioni. Quali sono in tal caso gli obblighi assicurativi Terzo Settore? Il Decreto specifica che in tal caso l’ente deve stipulare una apposita polizza, diremmo “temporanea”, nella quale deve esser espressamente indicato l’ultimo giorno di servizio, termine nel quale cessa l’efficacia del contratto.