Aprile 29, 2024
polizza assicurativa per gli immobili in costruzione

Un nuovo dispositivo di legge disciplina finalmente la polizza assicurativa immobili in costruzione. Si tratta del Decreto 20 luglio 2022, n.154 del Ministero dello Sviluppo Economico, intitolato “Regolamento recante il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122“. Il DL 122/2005 ivi menzionato è un articolato dedicato alla tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. Ma addentriamoci un po’ di più in questa tipologia di polizza assicurativa nuova costruzione.

La polizza assicurativa immobili in costruzione

Al comma 1 dell’Art.4 del succitato Decreto Legislativo, dedicato alla polizza assicurativa immobili in costruzione, in particolare si legge: “[i]l costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall’acquirente, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi […] derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
Il comma successivo, l’1-bis, rimanda a un decreto attuativo – quello finalmente emanato – la definizione del contenuto e delle caratteristiche della polizza di assicurazione. In particolare, in esso si fa riferimento ad un modello contrattuale standard.

Il modello standard della polizza assicurativa nuova costruzione

Il modello standard non è altro che uno schema tipo della polizza decennale postuma fabbricati, che contiene le garanzie minime obbligatorie per legge. Ma quali sono queste garanzie? Vediamole sommariamente una ad una.

  • Garanzia immobile: indennizzo dei danni materiali e diretti causati all’Immobile assicurato da uno dei seguenti eventi:
    • crollo o rovina totale o parziale
    • gravi difetti costruttivi.
  • Spese di demolizione e sgombero: rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile.
  • Garanzia involucro: stabilito che per “involucro” si intende le coperture esterne verticali (muri, facciate, pannelli vari), indennizzo delle spese di ripristino delle opere assicurate danneggiate per distacco e rottura. Per le componenti in vetro dell’involucro, in particolare, sono previsti indennizzi per umidità, delaminazione, formazione di bolle, rotture da shock termici e altimetrici, deterioramento e rottura spontanea.
  • Impermeabilizzazioni delle coperture: indennizzo dei danni alle impermeabilizzazioni delle coperture dell’Immobile, aventi come diretta conseguenza la mancata tenuta all’acqua.
  • Pavimentazioni e rivestimenti interni: indennizzo dei danni a pavimentazioni e a rivestimenti di tipo ceramico, lapideo o ligneo, dovuti a loro distacco o rottura e riconducibili a grave difetto di posa in opera.
  • Intonaci e rivestimenti esterni: indennizzo dei danni dovuti a distacco parziale o totale degli intonaci perimetrali o dei rivestimenti esterni dell’Immobile dal supporto sul quale sono applicati e riconducibili a grave difetto di posa in opera.

Polizza decennale postuma fabbricati

L’elemento da sottolineare è la durata decennale della polizza assicurativa vizi dell’edificio, a partire dalla data di ultimazione lavori. L’acquirente di un nuovo edificio si trova così ad essere garantito maggiormente rispetto al passato, grazie ad un contratto di questo genere.