La Polizza Long Term Care (L.T.C.) è una particolare formula assicurativa scarsamente diffusa nel nostro Paese, ma certamente una delle più interessanti.
Abbiamo voluto inserire questa copertura tra le Assicurazioni sulla Vita, ma è difficile darne una collocazione ben precisa in quanto potrebbe benissimo rientrare tra le Assicurazioni Malattia.
La Long Term Care è un’Assicurazione stipulata contro il rischio di perdita dell’autosufficienza.
Definiamo l’autosufficienza
L’autosufficienza può essere definita come la capacità di svolgere autonomamente le principali azioni quotidiane come lavarsi, nutrirsi, muoversi, vestirsi, parlare, ascoltare, farsi il bagno o la doccia o essere continenti.
A chi è dedicata?
Il venir meno della capacità di svolgere una o più delle azioni elencate precedentemente rende il soggetto non autosufficiente e ciò può avvenire a causa di un infortunio o di una malattia.
Fattori come l’aumento della vita media e il basso tasso di natalità nel nostro Paese, oltre a generare i noti scompensi del sistema pensionistico, danno vita a un costo sociale sempre più pressante e dedicato alla tutela della popolazione anziana.
La perdita dell’autosufficienza è uno dei tanti costi al quale lo Stato non è in grado di fronte con le sempre più scarse risorse a disposizione.
Diviene dunque anche questo un aspetto da affrontare privatamente con l’aiuto di una copertura assicurativa.
L’LTC è a questo dedicata.
Un altro fattore che rende tale copertura oggi indispensabile è la forte percentuale di soggetti “single” non sposati o facenti parte di famiglie poco numerose. Chi si prenderà cura di queste persone quando, giunti a una certa età, a causa di un banale infortunio o di una malattia, si troveranno nell’impossibilità fisica di compiere 3 o 4 delle azioni quotidiane elencate poc’anzi?
Se il soggetto è benestante probabilmente avrà la disponibilità economica per permettersi la retta di una Casa di Riposo, ma in caso contrario?
Sarebbero queste le domande da porsi anche a 30 anni, in quanto la soluzione esiste ed’è proprio la Polizza Long Term Care.
Sostanzialmente la garanzia consiste nell’erogare una Rendita Vitalizia nel caso in cui il Contraente/Assicurato si trovasse nell’impossibilità fisica, da qualsiasi causa originata (infortunio o malattia), di svolgere 3 o 4 azioni elementari di vita quotidiana, ad esempio lavarsi, muoversi e vestirsi.
La Polizza solitamente può essere stipulata sino all’età di 65 anni con una formula temporanea o a vita intera.
In caso di formula temporanea, l’evento (perdita dell’autosufficienza) dovrà verificarsi nel corso della durata contrattuale, ad esempio 10 anni. Se avvenisse successivamente la copertura non verrebbe attivata.
Con la formula a Vita Intera il premio viene corrisposto di solito fino agli 80 anni, ma la copertura resterà attiva vita natural durante ovvero fino a quando l’Assicurato sarà in vita.
La seconda opzione ha evidentemente un costo più alto, ma come per le Assicurazioni Malattia, stipulando il contratto in età giovane il premio sarà certamente molto più contenuto e negli anni sarà soggetto a variazioni modeste.
L’LTC ha un periodo di carenza ovvero un periodo, che intercorre tra la data di stipula del contratto e il momento in cui si verifica la perdita dell’autosufficienza, durante il quale la garanzia non è operante. Come per l’Assicurazione Temporanea Caso Morte anche in questo caso la Compagnia di Assicurazioni intende tutelarsi da situazioni nelle quali il soggetto è ben consapevole di essere affetto da disturbi che in breve tempo lo porteranno a perdere l’autosufficienza e che stipulano l’Assicurazione in malafede per ottenere una prestazione in questo caso “certa”.
Se l’evento si verifica ed’è in garanzia, la Compagnia prima di erogare la Rendita dovrà accertare lo stato di non autosufficienza dell’Assicurato. E quindi effettuerà, per il tramite dei suoi collaboratori, una perizia medica.
Fiscalmente la Polizza LTC è detraibile dalle imposte sul reddito nella misura del 19% del premio, fino ad un importo complessivo annuo di € 1.291,14 (fino al 2013 – redditi 2012).
La Rendita corrisposta dalla Compagnia nel caso in cui l’evento dovesse verificarsi non è soggetta a tassazione. Infatti le rendite percepite in caso di perdita dell’autosufficienza sono esenti dall’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF).