Ci eravamo lasciati lo scorso maggio commentando laconicamente il decreto attuativo che avrebbe dovuto rendere operativi sul mercato i nuovi PIR 2019. La riflessione che facevamo – condivisa pressoché da tutti gli operatori del settore – sottolineava due aspetti critici:
- il forte rischio di illiquidità dei previsti investimenti in fondi di venture capital;
- lo scarso appeal dei mercati azionari, caratterizzati da estreme volatilità ed incertezza.
Di fatto, possiamo dire oggi, il mercato per i PIR 2.0 – quelli cioè conformi alla Legge di bilancio 2019 – non si è mai aperto. Il legislatore, comunque, stabilì, nel decreto attuativo del 30 aprile 2019, un periodo test di sei mesi, al cui scadere avrebbe potuto rivalutare la situazione e, pertanto, intervenire con ulteriori apporti normativi. Così difatti è stato. Il Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 rivede le regole sui Piani Individuali di Risparmio così da consentirne, pensiamo, un effettivo rilancio.
Breve storia dei PIR
Nonostante ci si sia occupati più volte dei Piani Individuali di Risparmio (qui, qui e infine qui), è opportuno ripercorrerne sommariamente la vicenda di seguito.
PIR 1.0
I PIR sono stati introdotti la prima volta con la Legge di bilancio 2017, al duplice fine di consentire alle piccole e medie imprese di accedere al credito attraverso strumenti diversi rispetto ai prestiti bancari e di invogliare il risparmiatore ad investire nel tessuto produttivo delle piccole e medie imprese. All’epoca, si trattava di strumenti di investimento (fondi comuni, Sicav, polizze vita) operativi su azioni, obbligazioni, fondi, ecc., con delle caratteristiche ben precise:
- almeno il 70% del totale degli investimenti doveva riguardare obbligazioni o azioni di imprese residenti in Italia o europee ma con attività stabile in Italia;
- di questo 70%, il 30% doveva riguardare obbligazioni o azioni di imprese non presenti nel FTSE MIB, ossia, semplificando, nell’indice della Borsa di Milano che raccoglie le principali quaranta società italiane per capitalizzazione, flottante e liquidità;
- ogni emittente non poteva concentrare più del 10% del totale degli investimenti.
Il grande vantaggio per il risparmiatore sarebbe stato di tipo fiscale: il detenere un PIR per almeno cinque anni avrebbe consentito una totale defiscalizzazione delle eventuali plusvalenze maturate: gli unici vincoli per il risparmiatore – che deve essere necessariamente una persona fisica residente in Italia – sarebbero stati la possibilità di versarvi al massimo €30.000 all’anno, con un limite massimo di €150.000 e il fatto di poterne sottoscrivere solo uno.
Anche il comparto assicurativo si è interessato, com’è ovvio, ai PIR: sono state pertanto introdotte sul mercato – da parte dei principali player vita – polizze Unit linked, collegate cioè a fondi d’investimento interni con, talvolta, la presenza di una piccola quota di garanzia di capitale, variabile dal 15% al 20% circa, conformi alla disciplina dei Piani Individuali di Risparmio.
PIR 2.0
Con la Legge di bilancio 2019, si è deciso di rivedere la normativa che disciplina i Piani Individuali di Risparmio, con il fine esplicito di aumentarne l’efficacia come strumenti per la veicolazione del risparmio verso le piccole e medie imprese italiane. Questo perché si stima che solo il 27% della raccolta 2017-2018 sia finito alle small e mid cap e addirittura solo l’1% alle piccole matricole presenti sul listino AIM di Borsa Italiana. Inoltre, le piccole società non quotate non avrebbero ricevuto alcuna risorsa.
Con una azione legislativa radicale – possiamo oggi dire buona nelle intenzioni ma pessima nei fatti – è stato rivisto lo schema di investimento per i PIR 2.0, cioè quelli che avrebbero dovuto entrare sul mercato a partire dal 1 gennaio 2019:
- almeno il 3,5% dell’investimento avrebbe dovuto riguardare imprese quotate AIM con meno di 250 dipendenti e meno di 50 milioni di Euro di ricavi;
- almeno il 3,5% dell’investimento avrebbe dovuto riguardare fondi italiani di venture capital, al fine di consentire il finanziamento indiretto delle piccole società non quotate.
Ciò ha determinato però sia il blocco del collocamento da parte dei gestori dei vecchi PIR ante 2019, in quanto non conformi ai dettami della nuova legge di bilancio, sia l’impossibilità di collocare a breve i nuovi PIR 2.0, dato che i decreti attuativi sono entrati in vigore, come detto all’inizio, solamente a maggio 2019. Un anno perduto quindi, peraltro caratterizzato da un forte slancio della borsa italiana, con un Ftse Mib cresciuto di oltre il 30%.
PIR 3.0
Venendo all’oggi, con il Decreto fiscale summenzionato si ripristinano, in pratica, le caratteristiche dei primi PIR del 2017. Nel dettaglio, tra le altre cose, si è eliminato l’obbligo di investire almeno il 3,5% in fondi italiani di venture capital, di fatto rendendo più semplice la realizzazione e la liquidabilità di tali prodotti. È già in atto, di fatto, il restyling e il conseguente rilancio, da parte di numerosi attori, dei vecchi Piani Individuali di Risparmio presenti nel proprio portafoglio di offerta dal 2017.
Verificheremo più avanti nel tempo se, come sembra, questo sarà effettivamente l’anno della rinascita per queste particolari forme agevolate di investimento.