Novembre 21, 2024

Con il Dpr 137/2012 viene disposta l’obbligatorietà della copertura di responsabilità civile per tutte le cosiddette “professioni regolamentate”, vale a dire quelle “il cui esercizio e’ consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità”. Fra queste, vi rientra la professione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Le coperture di base dell’RC professionale

La garanzia di base della polizza di RC dei dottori commercialisti e degli esperti contabili riguarda la copertura dei danni cagionati a terzi – per negligenza, impudenza e imperizia – nello svolgimento della propria attività professionale. Generalmente gli ambiti coperti sono i seguenti:

  • omissioni e ritardi nella gestione contabile fiscale in genere;
  • sanzioni inflitte ai propri clienti per responsabilità attribuibili ai professionisti stessi;
  • violazioni della legge sulla privacy;
  • la perdita, distruzione o deterioramento di documenti o supporti informatici.

È comunque possibile trovare piccole o grandi differenze tra compagnia di assicurazione e compagnia di assicurazione sugli ambiti di copertura. Risulta pertanto opportuno valutare bene le condizioni generali di assicurazione, se non ci siano esclusioni troppo penalizzanti per l’attività che viene svolta ordinariamente. Ciò che viene sempre escluso dalla tutela, ovviamente, è il dolo dell’assicurato. La polizza prevede un massimale e, prevedibilmente, franchigia e scoperto.

Il questionario assuntivo e le garanzie accessorie

Per assumere il rischio, generalmente viene richiesto all’assicurato di compilare e sottoscrivere un questionario, nel quale si riepilogano gli elementi essenziali utili per valutare, da parte della compagnia assicurativa, se fornire o meno la copertura e a quali condizioni. Oltre alle informazioni anagrafiche di base, vengono richieste:

  • informazioni sull’attività (se è in forma individuale o associata, se vi sono collaboratori, l’ammontare del fatturato dell’attività ordinaria);
  • informazioni su eventuali precedenti richieste di risarcimento o su circostanze che possano dare adito, in un futuro prossimo, a richieste di risarcimento;
  • informazioni sulle coperture assicurative in essere o precedenti.

Oltre a questi elementi, necessari per valutare l’assunzione del rischio base, il questionario consente al professionista di richiedere garanzie accessorie – che ovviamente comportano incrementi di premio – a copertura di ulteriori attività di tipo professionale, quali ad esempio:

  • l’attività di consigliere di amministrazione, di sindaco o di revisore dei conti di società;
  • l’attività di membro di Organismo di Vigilanza;
  • l’attività di liquidatore, commissario, curatore fallimentare;
  • l’apposizione del visto di conformità (leggero o pesante).

Claims made, errori pregressi e ultrattività

Va ricordato che le polizze di responsabilità civile professionale operano sempre in regime di claims made. Ciò significa che il sinistro deve essere denunciato entro il periodo di vigenza della polizza o entro un determinato lasso di tempo dalla sua cessazione (periodo di ultrattività), anche se il fatto si è verificato prima della copertura assicurativa. Il lasso di tempo antecedente alla stipula nel quale sono garantiti i fatti accaduti è detto periodo di retroattività o “errori pregressi”. In genere sul mercato troviamo soluzioni diverse, con ultrattività che varia dai cinque ai dieci anni e retroattività, o pregressi, dai tre ai cinque anni. La claims made mette l’assicurato nella condizione di dover fare molta attenzione nel decidere se passare da una compagnia di assicurazione ad un’altra. Questo perché – venendo meno la continuità di copertura sotto lo stesso assicuratore – potrebbe non venir garantito il risarcimento del danno né dal vecchio contratto né dal nuovo.