Novembre 22, 2024

Se per lo stesso rischio hai stipulato diversi contratti di assicurazione presso diversi Assicuratori, devi dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore.

Se ometti di fare questa comunicazione, nessuno degli Assicuratori sarà tenuto a pagare l’indennizzo in caso di sinistro.

Anche dell’eventuale sinistro, esistendo diverse assicurazioni sullo stesso rischio, dovrai darne avviso a tutti gli Assicuratori comunicando ad ognuno il nome degli altri. Potrai chiedere ad ogni Assicuratore con il quale hai stipulato il contratto il pagamento dell’indennizzo, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. In questo caso parliamo di Coassicurazione Indiretta. Articolo 1910 codice civile.

Puoi stipulare la stessa Assicurazione Casa con la Compagnia X, la Compagnia Y e la Compagnia Z, ma non puoi pretendere, in caso di incendio, lo stesso risarcimento da tutte le Compagnie. Se il danno ammonta a €100.000,00 non puoi ottenere come rimborso €100.000,00 x 3 = €300.000,00, ma al massimo €100.000,00. Hai l’obbligo di comunicare a tutte le Compagnie l’esistenza della stessa copertura presso altri Assicuratori, e in caso di sinistro dovrai comunicare ad ognuna il nome delle altre. Puoi pretendere il risarcimento da X, da Y o da Z purché le somme complessivamente riscosse non superino €100.000,00.

Nonostante la Sentenza della Corte di Cassazione n. 5119 del 10 Aprile 2002 (leggi anche questo Articolo) a nostro avviso (e resta una nostra considerazione) non sarà così se stipuli la stessa Assicurazione Infortuni presso le 3 Compagnie di cui sopra, con un capitale per Invalidità Permanente di €100.000,00. In questo caso è come se avessi assicurato un capitale per Invalidità Permanente di €300.000,00 e potrai ottenere lo stesso risarcimento da tutti gli Assicuratori fermo restando l’obbligo, al momento della stipula e in caso di sinistro, di comunicare a tutti l’esistenza delle altre coperture. Funzionerà così anche per il caso morte della stessa polizza infortuni o per le Assicurazioni sulla Vita.

Questo perché?

L’Articolo 1908 del codice civile “Valore della cosa assicurata” prevede che: Nell’accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Per cui, il ragionamento fatto poco fa sull’Assicurazione Casa in caso di incendio, funziona. Se al momento del sinistro il danno è di €100.000,00, non posso dare alle cose perite o danneggiate un valore superiore. Ma quanto vale, al momento del sinistro, la vita umana? O la perdita di capacità lavorativa in caso di Invalidità Permanente? E’ impossibile rispondere a queste domande. Per te la vita può valere €100.000,00 o forse puoi permetterti di stipulare un’Assicurazione vita caso morte per questo importo, ma per un altro individuo può valere €1.000.000,00 o anche di più e quindi potrebbe, per ipotesi, stipulare 10 contratti di Assicurazione sulla vita per un importo di €100.000,00 presso 10 Assicuratori diversi. In sintesi, il ragionamento fatto per l’Assicurazione Casa è valido per le cose che abbiano un valore economicamente quantificabile, ma non per la vita umana. Per esempio, sempre nell’Assicurazione Infortuni non si può pretendere lo stesso risarcimento, in caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, per la garanzia “Rimborso Spese di Cura”, perché le spese mediche sostenute in caso di infortunio sono economicamente quantificabili e l’Articolo 1908 del codice civile torna ad avere un senso logico.

Nella Coassicurazione Diretta, invece, il medesimo rischio è assicurato con più Assicuratori ma viene stipulato un solo contratto.

Si ha Coassicurazione Diretta quando un Assicuratore non riesce ad assumere interamente il rischio (perché per esempio troppo alto, oppure perché il massimale richiesto va oltre le regole assuntive della Compagnia) e si rivolge ad altri Assicuratori concedendo delle quote. In questo modo, in caso di sinistro, ciascun Assicuratore risponde per la parte di rischio che ha assunto, in relazione cioè alla propria quota. Articolo 1911 codice civile.

Se per la tua Assicurazione Infortuni chiedi alla Compagnia X un capitale per Invalidità Permanente di €4.000.000,00 e questa non è in grado di assumere il rischio per intero, si rivolgerà ad altri Assicuratori per condividerlo cedendo delle quote dello stesso. Per esempio alla Compagnia Y cederà il 30% ovvero €1.200.000,00, e alla Compagnia Z il 40% cioè €1.600.000,00. Il restante 30% resterà a suo carico. In caso di sinistro l’indennizzo sarà corrisposto per il 30% da X, per il 30% da Y e per il 40% da Z.

5 thoughts on “Assicurazione presso diversi Assicuratori

  1. Domanda banane. Nel caso di due assicurazioni invalidità presso la STESSA assicurazione, il problema non si pone ed è implicito il fatto che siano cumulabili e agiscano in collegamento negoziale?

    grazie.

    1. Gentile Andrea,
      innanzitutto grazie per averci scritto.
      Ritengo che quanto lei scrive sia corretto. Le due polizze da invalidità permanente cumulano e agiscono in collegamento negoziale. Ciononostante non mi pare efficiente tenere in vita due contratti relativi allo stesso rischio invalidità con la stessa compagnia, e consiglierei pertanto una risoluzione del “cumulo”, sottoscrivendo una polizza in sostituzione dei contratti precedenti. Ciò agevolerebbe sia l’assicurato – il quale non dovrà tenere in piedi due polizze con due pagamenti distinti, magari a due agenzie distinte della stessa compagnia – sia l’eventuale processo liquidatorio: in tal caso infatti si aprirà un unico sinistro, non due.
      Cordiali saluti.

      Riccardo Cantini

  2. Non condivido il vostro commento sulla I.P. (o I.T.) per i seguenti motivi:
    È da tenere presente che alcune imprese assicuratrici lo esplicitano nella definizione di Invalidità permanente, ma tutte, richiamando la tabella delle invalidità, sia ANIA che Inail, dicono esplicitamente che l’invalidità viene valutata come perdita della capacità generica allo svolgimento di qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla propria professione.
    In questi termini è più immediato comprendere perché la polizza infortuni (per ora unicamente per l’assicurazione I.P. e I.T.) venga a tutti gli effetti considerata una polizza danni, cui si applica, di conseguenza, il principio indennitario.
    La somma da assicurare con la polizza infortuni è commisurata alla capacità generica o specifica allo svolgimento del lavoro, la cui perdita determina un danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante).
    In tale valutazione non è certamente compreso il danno non patrimoniale: nella polizza infortuni l’assicuratore infatti assume l’obbligo di indennizzare unicamente la perdita della capacità lavorativa senza alcun riferimento al “valore” della vita umana, anche se ancora oggi, qualora l’infortunio abbia come conseguenza la morte, la prestazione è equiparata e regolamentata come una polizza vita.
    In tal senso in fase di assunzione del rischio, si fa riferimento all’attività professionale per determinare la congruità della somma che l’assicurando richiede di assicurare.

    1. Gentile Domenico,
      innanzitutto grazie per il suo commento. Questo mi consente di precisare alcune osservazioni presenti nell’articolo del 2013 che appaiono poco chiare, in quanto tengono assieme il tema della quantificazione delle somme assicurate per IP con quelle per il caso morte da infortunio.
      Tecnicamente la copertura da invalidità permanente causata da infortunio è detta “assicurazione di somme” o “di persone”. Ciò significa che essa non segue, di fatto, le regole dell'”assicurazione di cose”. L’Art.1908 del Codice Civile, “Valore della cosa assicurata”, ci dice testualmente:

      Nell’accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.
      Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.

      E’ evidente che è proprio la difficoltà a stimare il valore preciso di quanto assicurare, che dovrebbe corrispondere nel nostro caso alla perdita di reddito conseguente alla invalidità permanente, a lasciare spazio, nell’articolo citato, alla “[…] stima accettata per iscritto da ambo le parti.” Quest’ultimo aspetto è rilevante. Ricordiamo infatti che il contratto assicurativo è caratterizzato da due fasi logicamente distinte: la proposta da parte dell’assicurato e la sua accettazione da parte dell’assicuratore. Per intendersi: io posso anche chiedere di essere assicurato per un IP pari a 10 milioni di Euro, ma quasi certamente non troverò nessun assicuratore disposto ad esaudire questa mia richiesta. E ciò non per una questione di premio, bensì di congruità rispetto a chi sono, dove lavoro, ecc.
      Va detto però che attualmente il mercato assicurativo consente di assicurarsi per invalidità permanente da infortunio anche per somme importanti (sino, ad esempio, a 700/800 mila Euro ed anche oltre), a prescindere da quale sia la propria attività lavorativa. In tal senso quest’ultima non stabilisce la congruità o meno della somma da assicurare, bensì solamente il tasso applicato per la determinazione del premio: più il lavoro è “rischioso”, più si paga.
      Spero di aver reso più chiaro il nostro pensiero sulla questione.
      Cordialmente,

      Riccardo Cantini

  3. Buon Giorno vorrei capire , invece cosa dice la Legge in caso un assicurato per un appartamento per furto incendio e ricorso vicini, traslochi in un condominio dove esiste già una polizza che copre interamente tutti questi rischi.
    In questo caso l’assicurato deve mantenere anche la Polizza originale visto che ha una durata di 5 anni, o può disdirla in virtù del fatto che non si può assicurare due volte la stesso bene per l’intero importo e che comunque non potrebbe ricevere due indennizzi?
    grazie

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