Ottobre 12, 2024

Pagamento

Se il contraente non paga la prima rata di premio, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se stipuli un contratto di Assicurazione che decorre dal 10 Settembre e non paghi il premio pattuito, la copertura assicurativa resta sospesa. Nonostante il contratto sia in vigore, l’eventuale sinistro non sarà indennizzato. La copertura riprenderà dalle ore 24:00 del giorno in cui pagherai il premio. Se paghi il 16 Settembre alle ore 15:30, la copertura riprenderà dalle ore 24:00 dello stesso giorno.

 

Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Se l’anno scorso hai stipulato un contratto di Assicurazione il 10 Settembre e quest’anno, giunta la scadenza, non paghi il premio, la copertura resterà attiva per quindici giorni ovvero fino alle ore 24:00 del 25 Settembre. Dal 26 Settembre la copertura assicurativa resterà sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui pagherai il premio. Per cui i sinistri avvenuti nel corso dei quindici giorni saranno indennizzabili nonostante tu non abbia pagato il premio il giorno stesso della scadenza della rata.

 

Nelle ipotesi di mancato pagamento appena viste (sia per la prima rata di premio, che per quelle successive) il contratto si risolve di diritto se l’Assicuratore nel termine di 6 mesi dal giorno in cui la rata è scaduta non agisce per la riscossione.

E’ un’ipotesi abbastanza remota, ma se il tuo Assicuratore dovesse dimenticarsi di esigere la rata del premio scaduta e intanto trascorrono 6 mesi, il contratto si risolve di diritto. Ovvero non devi più pagare né la rata scaduta, né quelle successive.

L’Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo in corso e al rimborso delle spese. Ha 6 mesi di tempo per agire nei tuoi confronti, anche legalmente, per il recupero della rata di premio scaduta. In questo caso dovrai pagare, oltre al premio dovuto, anche le spese legali. Articolo 1901 codice civile.

 

Nelle Assicurazioni sulla vita l’Assicuratore può agire per l’esecuzione del contratto soltanto in relazione alla prima rata di premio ed ha 6 mesi per farlo, come visto.

Resta sottinteso che se il primo premio è ripartito in più rate, l’Assicuratore ha diritto di esigerle tutte.

Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, entro 20 giorni dalla scadenza della rata, il contratto si risolve di diritto e i premi pagati in precedenza restano acquisiti dall’Assicuratore, a meno che non sussistano le condizioni per il riscatto dell’Assicurazione o per la riduzione della somma assicurata.

Nelle Assicurazioni sulla vita quindi è obbligatorio pagare soltanto la prima rata annuale di premio. Le rate successive possono anche non essere pagate, ma si rischia di perdere tutte le somme versate se non ricorrono i presupposti per il riscatto o la riduzione del contratto. Articolo 1924 codice civile.

16 thoughts on “Pagamento del Premio

  1. Buonasera,
    ho una polizza Vita Alleanza di durata 25 anni, in scadenza a febbraio 2019, volevo sapere se nel caso non dovessi pagare l’ultima rata (quella cioè di quest’anno) cosa potrebbe accadere ?
    Grazie e saluti

    A. Spinelli

    1. Buonasera Aurelio,

      andrebbe letta la sua informativa, ma sinceramente non crediamo che le erogherebbero il credito

      Speriamo di esserle stati utili e ci aggiorni sulla vicenda.

      Cordiali Saluti,
      Lo Staff di AmicoAssicuratore

  2. Buona sera
    allo scadere della semestralità pago la rata come di consueto,ma ben otto mesi dopo vengo a sapere che l’assicuratore non aveva fatto la comunicazione di quietanza,lasciandomi scoperto per i sei mesi di copertura e due in più perchè non se ne era ricordato,come posso procedere e cosa posso ottenere?

    1. Buonasera Signor Elia,

      l’errore è dell’assicuratore ma purtroppo anche del contraente che non ha verificato che il premio è stato versato.

      Potrebbe provare ad agire ricorrendo ad un avvocato, ma in questo caso valuterei bene quale danno ha subito perché non pagando il premio della semestralità ed essendo trascorsi 6 mesi senza alcuna azione da parte della Compagnia, il contratto risulta risolto di diritto e, quindi, la compagnia non può chiederle le somme che non ha riscosso.

      Un punto di attenzione è sulla RCA auto: se non paga la seconda semestralità la compagnia può farle perdere la classe di merito acquisita e, quindi, è sicuramente più importante capire come procedere. Le anticipo già che, probabilmente, la compagnia le chiederà la rata scaduta per poter mantenere la classe

      Tuttavia non tutte le compagnie operano seguendo gli stessi standard e, valutando che si tratta dell’errore di un proprio collaboratore, le suggeriamo di parlare con il proprio assicuratore per vedere come risolvere ed in, caso, aprire un reclamo ufficiale utilizzando i canali messi a disposizione dalla compagnia con cui si è assicurato

      Speriamo di esserle stati utili e ci aggiorni sulla vicenda.

      Saluti,
      Lo Staff di AmicoAssicuratore

  3. Buonasera, ho stipulato una polizza infortuni in data 1.1.2015 con rata semestrale scadente il 01.07.2015 e ho pagato tutto.Alla scedenza del rinnovo automatico del contratto, l’assicuratore si è dimenticato di me e io di lui. A distanza di nove mesi in data 07.12.2015 mi è arrivata una diffida al pagamento della rata del 1.1.2015 e io ho riposto come da Voi sottolieato:” il contratto si risolve di diritto se l’Assicuratore nel termine di 6 mesi dal giorno in cui la rata è scaduta non agisce per la riscossione, pertanto non devo più pagare né la rata scaduta, né quelle successive”. Nei giorni scorsi mi perviene una seconda deiffida relativa alla rata del 01.07.2015, anche questa fuori dai termini di sei mesi.
    Per quanto sopra Vi domando se sono nel giusto a non pagare più nula, oppure devo pagare la rata scaduta indata 1.1.2015 ?
    Il dubbio persiste leggendo il V/ appunto:” L’Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo in corso e al rimborso delle spese. Ha 6 mesi di tempo per agire nei tuoi confronti, anche legalmente, per il recupero della rata di premio scaduta. In questo caso dovrai pagare, oltre al premio dovuto, anche le spese legali. Articolo 1901 codice civile. Grazie della V/ cortese risposta Giuseppe

  4. Salve, potrei cortesemente cosa s’intende con prima rata annulale? Mi spiego meglio: ho stipulato una polizza mista vista nel luglio del 2005, la mia prima rata annuale risulta essere in scadenza a luglio o gennaio? Grazie per la risposta, Sto arrivando! Ho intenzione di riscattare anticipatamente la polizza e non vorrei pagare la rara in scadenza il 20 gennaio…lunedì ho appuntamento per risolvere il contratto… 🙂

    1. Buonasera Marcella,

      speriamo che abbia risolto il contratto con gradimento sull’esito

      Cordiali saluti,
      Staff AmicoAssicuratore

  5. Buongiorno,
    tre anni fa ho stipulato una polizza infortuni a nome di mio figlio. In quella sede chiesi all’allora assicuratrice di farmi il RID. Le firmai due volte le carte (le prima li aveva “persi”) ma il rid non venne mai fatto. Venni quindi contattata dall’agenzia di recupero crediti. Andai in assicurazione e chiesi lumi su quanto accaduto, mi dissero che loro non avevano mai ricevuto i documenti, ma che se avessi saldato tutte le rate arretrate mi avrebbero fatto il rid. A dicembre 2014 ho saldato tutte le rate scadute e l’agenzia avrebbe dovuto procedere con il Rid. Ieri mi ha contattato nuovamente l’agenzia di recupero crediti, dicendomi che ci sono rate non saldate. A quanto pare in assicurazione ancora non mi hanno fatto il rid.
    Sussistono in questi case dei termini di rescissione anticipata del contratto? Grazie mille!!

  6. Una domanda
    Il c.c. Prevede nel secondo anno di polizza l’abbassamento dell’impprto di rata mensile o annuale?

    1. Salve Giuseppe,

      dipende dal frazionamento che ha scelto.

      Speriamo di esserle stati utili con la nostra opinione e ci faccia sapere se ha aggiornamenti.

      Cordiali saluti,
      Staff AmicoAssicuratore

  7. la banca a cui è appoggiata la mia polizza infortuni ha saltato il pagamento di alcune rate senza darmene comunicazione così come non ho avuto comunicazione dall’assicurazione. adesso a fronte di un infortunio risulto indennizzabile, premetto che la polizza dopo 2 anni risulta ancora attiva malgrado alcune rate non pagatene è prova il fatto che la banca ha pagato la rata di febbraio. è possibile fare qualcosa per non perdere l’indennizzo?

    1. Gent.le Mario,
      la situazione che ci descrive fa riferimento ad una posizione assicurativa il cui pagamento dei premi non risulta regolare. E’ indispensabile comprendere quale sia la tipologia di “finanziamento” del Premio di cui lei usufruisce. Ovvero se il finanziamento è stato concesso dalla Banca cui si appoggia (e dunque da lei richiesto personalmente) o attraverso un apposita struttura di cui si avvale la Compagnia di Assicurazioni (e che finanzia il Premio attraverso, ad esempio, una mensilizzazione), o ancora se attraverso un semplice RID per il quale la Compagnia le ha concesso una rateizzazione per cui vi è l’addebito automatico. E’ importante perchè a seconda dei casi la posizione, dal punto di vista assicurativo, può risultare regolare o meno. E’ comunque necessario che lei si rivolga al suo Intermediario e spieghi tutto l’accaduto, per comprendere se ci sono i termini per l’apertura del sinistro.
      Cordialmente.

  8. Ho 2 polizze di assicurazione (infortune e malattie) per le quali non pago i premi da 2 anni cause problemi economici. Ora mi sono arrivate Pre-avvisi Legali. Mi risulta che una persona iscritto come disoccupato nelle liste del Centro per l’Impiego é esonerata dal pagamento ma non trovo i riferimenti (codice civile o altro). Mi potete aiutare?
    Grazie.DG

    1. Gentilissimo utente, purtroppo non ci risulta una previsione normativa che consente l’esonero dal pagamento dei premi in caso di disoccupazione.

      1. Grazie. L’ultima mia speranza sta nella data del sollecito pagamento ma un dubbio… quale sollecito rientra nel CC? Il sollecito dell’agenzia o il sollecito del recupero crediti (quest’ult é arrivato ben oltre i termini dei 6 mesi).
        Di nuovo grazie di questo servizio nella giungla delle assicurazioni.

        1. Gent.mo utente, grazie mille per la sua fiducia. Il sollecito effettuato dall’Agenzia che rappresenta la Compagnia di Assicurazioni è da ritenere valido a tutti gli effetti. Il recupero crediti si trova già nella fase successiva. Cordialmente.

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