Novembre 21, 2024

Cauzione e fideiussione

Il rapporto fra debitore e creditore, regolato dal Codice Civile, prevede due istituti possibili a garanzia dell’adempimento di un obbligo tra le parti. L’istituto più lineare è quello della cauzione: si tratta di una garanzia reale (denaro, titoli, ecc.) depositata dal debitore al creditore. La fideiussione, l’altro istituto, nasce per ovviare all’immobilizzazione temporanea di capitali e prevede l’ingresso nella relazione tra le parti di una terza figura, il fideiussore, il quale garantisce l’adempimento dell’obbligo da parte del debitore obbligandosi lui personalmente verso il creditore. Il contratto fideiussorio è disciplinato integralmente dal Capo XXII del Codice Civile.

La polizza fideiussoria

La polizza fideiussoria è un contratto di fideiussione dove la figura del fideiussore è prestata da una compagnia assicurativa. Pertanto il debitore sarà il contraente e assicurato il creditore. Va sottolineato che le norme che disciplinano i contratti assicurativi di tipo fideiussorio sono esattamente quelle riportate nel già citato Capo XXII del Codice Civile; le norme relative ai contratti assicurativi agiscono quindi solo quando compatibili ed applicabili. Ciò significa che alcuni aspetti tipici dei contratti di assicurazione non valgono in ambito fideiussorio. Ad esempio:

  • nelle polizze fideiussorie non si ha trasferimento del rischio. La compagnia è responsabile in solido con il debitore, ossia lo affianca nell’obbligazione con il creditore;
  • il contratto fideiussorio non si estingue alla data di scadenza – la quale serve solamente per il calcolo del premio – bensì esso termina allo svincolo dell’assicurato;
  • la polizza fideiussoria è valida anche in caso di mancato pagamento del premio.

In sintesi, i tre aspetti più caratteristici del contratto assicurativo fideiussorio sono:

  • la surroga del debitore/contraente nel rapporto col creditore/assicurato;
  • il diritto di rivalsa del fideiussore/assicuratore verso il contraente/debitore inadempiente;
  • l’inopponibilità di eccezioni del fideiussore/assicuratore verso il creditore/assicurato.

Il processo di valutazione del rischio

Da quanto esposto, emerge chiaramente che il rischio fideiussorio è un rischio in cui la componente soggettiva, legata alla solvibilità del contraente/debitore, è predominante. Non è un caso che – prima dell’accettazione del rischio – sia fatto obbligo al debitore di presentare al fideiussore opportuna documentazione sulla sua situazione economico-finanziaria: la propria dichiarazione dei redditi, se persona fisica; la dichiarazione IVA e il bilancio delle ultime cinque annualità se persona giuridica. Se la fideiussione è di tipo bancario, generalmente, a sua maggior tutela, l’istituto di credito chiede inoltre il congelamento di titoli, beni o somme del debitore. Se il contratto fideiussorio è, invece, di tipo assicurativo, non sono contemplate ulteriori garanzie immobilizzate: l’unico esborso è dato dal pagamento del premio. È facile intuire come le compagnie assicurative si muovano con elevatissima discrezionalità e cautela in questo ambito.

Le principali garanzie fideiussorie

Le compagnie assicurative che operano nel ramo cauzioni, come accennato, sono molto attente alla valutazione dei rischi da assicurare. Pertanto, al di là di quanto comunicato da una Circolare ISVAP (ora IVASS) quasi trent’anni fa, in cui si precisano i tipi di rapporto obbligatorio per i quali può essere prestata garanzia fideiussoria, l’elenco reale delle garanzie di questo genere presenti sul mercato è piuttosto ristretto. Vediamone alcuni esempi:

  • le fideiussioni per gli appalti pubblici (ad esempio a garanzia degli obblighi dell’appaltatore in caso di aggiudicazione dell’appalto o della sua buona esecuzione);
  • le fideiussioni tra privati (ad esempio per appalto tra privati, per permuta immobilare, per locazione);
  • le fideiussioni per concessioni pubbliche (ad esempio per le concessioni demaniali, le ricevitorie, le agenzie di viaggio).