Ottobre 12, 2024

Come per tutte le altre professioni regolamentate esiste anche una responsabilità dell’ architetto. A seguito dell’entrata in vigore del Dpr 137/2012 è richiesta un’assicurazione obbligatoria per gli architetti. Va specificato che l’assicurazione obbligatoria per architetti riguarda coloro che esercitano la libera professione: ne sono esclusi, quindi, i dipendenti privati o pubblici. Nel caso di uno studio associato, è questo che deve stipulare una polizza: i singoli associati saranno considerati assicurati esclusivamente per l’attività svolta in nome e per conto dello studio. Nel caso in cui costoro lavorino individualmente e professionalmente anche al di fuori dell’associazione, dovranno dotarsi anch’essi singolarmente di una propria copertura RC. La ratio è quella di obbligare alla copertura RC esclusivamente i soggetti che appongono la firma sui progetti, pertanto la responsabilità dell’architetto è nei riguardi della clientela.

Responsabilità architetto: cosa copre l’RC professionale degli architetti

La garanzia base della polizza di Responsabilità civile professionale per gli architetti tiene indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni a cose e a persone involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di errori professionali commessi quale esercente la libera professione, dovuti a fatto colposo, errore od omissione. Tale garanzia opera sempre in regime di claims made, ovvero il sinistro deve essere denunciato entro il periodo di vigenza della polizza o entro un determinato lasso di tempo dalla sua cessazione (periodo di ultrattività), anche se il fatto si è verificato prima della copertura assicurativa. Il lasso di tempo antecedente alla stipula nel quale sono garantiti i fatti accaduti è detto periodo di retroattività o “errori pregressi”.

I danni materiali

Tra i danni materiali assicurati possiamo, a titolo di esempio, considerare:

  • i danni alle opere progettate o dirette dall’assicurato, conseguenti alla loro rovina totale o parziale, dovuti ad errori di progettazione, assistenza, direzione lavori o collaudo;
  • i danni da inquinamento, provocati da errori di progettazione, di direzione e/o stoccaggio;
  • i danni corporali ai lavoratori dei cantieri temporanei o mobili, dovuti ad atti compiuti dall’assicurato in qualità di responsabile o coordinatore in materia di sicurezza e di salute (D.Lgs. 81/2008);
  • i danni corporali ai lavoratori impiegati nei luoghi di lavoro nei quali l’assicurato è stato designato quale responsabile esterno del servizio prevenzione e protezione (D.Lgs. 81/2008).

I danni patrimoniali

Tra i danni al patrimonio, possiamo ad esempio annoverare:

  • i danni da sospensione/interruzione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi e il mancato godimento di edifici adibiti a civile abitazione, dovuti all’inutilizzabilità totale o parziale dell’opera a causa di errori di progettazione e/o di assistenza/direzione dei lavori;
  • i danni conseguenti ad errori commessi nello svolgimento di attività propedeutiche alla progettazione e alla direzione dei lavori, quali ad esempio rilievi geometrici, operazioni di estimo, contabilità, assistenza e consulenza, aggiornamenti catastali e frazionamenti immobiliari;
  • i danni conseguenti al mancato rispetto di norme, piani urbanistici e regolamenti edilizi;
  • i danni conseguenti alla violazione delle normative vigenti sulla privacy;
  • i danni conseguenti all’espletamento dell’attività di responsabile/coordinatore in materia di sicurezza e salute (D.Lgs. 81/2008);
  • i danni conseguenti all’espletamento dell’attività peritale e di stima e di incarichi giudiziari.

Massimali, sottomassimali, franchigie e scoperti

In polizza è presente il massimale assicurato, ossia la somma massima che può essere risarcita a terzi per i danni a questi provocati per annualità assicurativa. Eventuali richieste di risarcimento eccedenti tale somma sono pertanto a carico dello stesso assicurato. Va segnalata la presenza – pressoché certa in ogni contratto di copertura RC professionale – di sottomassimali, ovvero sottolimiti alla somma risarcibile a terzi in relazione alla tipologia di sinistro. Ad esempio, è molto probabile che per i danni conseguenti all’espletamento dell’attività peritale operi un sottomassimale limitato a poche decine di migliaia di euro. Sono infine sempre presenti sia le franchigie che gli scoperti: le prime sono importi prefissati a carico dell’assicurato; i secondi consistono in percentuali del danno indennizzabile a carico dell’assicurato. Spesso queste due voci agiscono congiuntamente.

Facciamo un esempio

Nelle Condizioni generali di assicurazione di una copertura di Responsabilità civile professionale degli architetti, in relazione ai danni da interruzione di attività, supponiamo di trovar scritto:

“L’assicurazione è prestata, nell’ambito dei massimali indicati nel frontespizio di polizza, fino a concorrenza di un limite pari al 25% del massimale di polizza, con applicazione di uno scoperto del 10% e franchigia fissa di Euro 3.000,00 per ogni terzo danneggiato.”

Supponiamo di esser chiamati a risarcire per Euro 10.000 un terzo danneggiato, a fronte di un massimale assicurato di Euro 1.000.000,00. Il sottomassimale relativo alla tipologia di sinistro è pari al 25% di Euro 1.000,000,00, ovvero Euro 250.000,00, pertanto siamo ampiamente capienti per la copertura. Lo scoperto del 10% sul valore del danno (Euro 10.000,00) è pari ad Euro 1.000,00, che è inferiore al valore di franchigia (Euro 3.000,00). La compagnia pertanto risponderà per Euro 7.000,00, lasciando Euro 3.000,00 a carico dell’assicurato.