Cosa succede se circoliamo con un auto la cui assicurazione è intestata a persona deceduta? Cosa rischiamo? Quale è il corretto iter da seguire in un caso del genere? Cerchiamo di capirci qualcosa assieme.
Quando l’auto è intestata a una persona deceduta
Quando il proprietario di un veicolo muore, in generale l’auto non potrebbe essere utilizzata. L’automezzo infatti rientra tra i beni ereditabili, pertanto l’utilizzo dello stesso – così come la titolarità della polizza RCA che lo copre – è collegato alla pratica successoria. Nel caso in cui il defunto non abbia lasciato un regolare testamento, la successione segue infatti un rigido iter. Per un approfondimento sul tema, consigliamo la lettura dell’articolo dedicato alla pianificazione successoria.
Gli obblighi degli eredi
In sintesi, i chiamati all’eredità del de cuius, se intendono occuparsi dell’auto del defunto, debbono eseguire determinati passaggi obbligatori, che elenchiamo di seguito:
- accettare l’eredità;
- effettuare il passaggio di proprietà del veicolo, con conseguente aggiornamento del libretto di circolazione;
- cambiare la contraenza della polizza RCA.
L’accettazione dell’eredità
Per legge i tempi per decidere se accettare o meno l’eredità sono piuttosto lunghi. La prescrizione giunge infatti ben dopo dieci anni. Ovviamente, a meno che non ci siano questioni particolari che giustifichino una tale tempistica, in genere tutto si risolve in pochi mesi. Una volta che i chiamati all’eredità hanno deciso di procedere espressamente con l’accettazione, debbono recarsi dinnanzi ad un Pubblico Ufficiale a rilasciare una dichiarazione formale o, in alternativa, farsi autenticare una scrittura privata presso un notaio. Questa è la prassi nel caso della cosiddetta “accettazione espressa“. Tralasciamo qui le casistiche dell'”accettazione tacita” o dell'”accettazione con beneficio di inventario”. A questo punto, uno o più eredi potranno entrare in possesso del veicolo del de cuius.
Passaggio di proprietà e aggiornamento del libretto di circolazione
Una volta che l’auto è tra le cose ereditate, abbiamo sessanta giorni per recarci al Pubblico Registro Automobilistico ed aggiornare il certificato di proprietà del veicolo. A questo punto, a dover essere ancora aggiornata è la carta o libretto di circolazione: gli uffici preposti a tale revisione sono quelli della Motorizzazione Civile. Se l’auto è troppo vecchia o – per altri motivi – non intendiamo più avvalercene, può essere a questo punto legittimamente venduta o rottamata. Sulla rottamazione auto intestata a defunto è possibile leggere un approfondimento sul blog di motoautogratis.it.
Cambio di contraenza della polizza RCA
Cosa fare adesso con l’assicurazione intestata a persona deceduta? Innanzitutto va comunicato subito alla compagnia di assicurazione il cambio di proprietà, specificando in particolare la residenza del nuovo proprietario. Quest’ultima infatti è elemento che può incidere sul premio di tariffa, al di là della classe di merito. Ma quali sono i tempi per effettuare il passaggio di polizza?
Entro quando cambiare l’assicurazione intestata a persona deceduta
Le tempistiche relative al cambio di contraenza di una polizza auto intestata a un familiare defunto della quale siamo venuti in possesso come bene ereditato sono variabili. Esse dipendono, in sostanza, dalle condizioni contrattuali. Molto spesso è infatti previsto un periodo di tolleranza, nel quale è possibile guidare il mezzo di nostra proprietà ma ancora assicurato a nome del de cuius. Ma ogni compagnia assicurativa ha regole proprie, pertanto è bene informarsi presso il proprio consulente di fiducia.
E la classe di merito?
La classe di merito della polizza auto intestata al defunto può essere ereditata solo nel caso in cui l’erede sia un familiare convivente. Come recita il punto h) del comma 2 dell’Art.7 del Provvedimento IVASS n.72/2018:
“[…] qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario.
Se l’erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l’impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU […]”.