La pianificazione successoria

La percentuale degli italiani che programma il trasferimento del proprio patrimonio agli eredi o ad altri tramite testamento si aggira oggi, secondo stime recenti ISTAT, attorno al 13/14%. Un dato certamente in incremento rispetto a qualche anno fa, ma decisamente più basso rispetto a quanto fanno, ad esempio, i cittadini del nord Europa, Gran Bretagna in testa, dove il dato sfiora il 50%. Al fine di tutelare al meglio i propri eredi, sia ad esempio per evitare annose liti ereditarie sia per efficientare fiscalmente il passaggio generazionale, è opportuno dotarsi di un minimo di competenze legali, fiscali ed assicurative. Questo è ciò che ci proponiamo di fare con il presente articolo.

L’eredità: cosa dice la legge?

In Italia il legislatore ha disciplinato in maniera puntuale il fenomeno della successione a causa di morte. Vanno innanzitutto distinte due figure di successore:

  • l’erede universale, ossia colui che letteralmente subentra nei rapporti – attivi e passivi – del defunto;
  • il legatario, successore a titolo particolare, il quale subentra solo nei rapporti del defunto espressamente indicati.

È da evidenziare che l’erede universale succede al de cuius anche nei rapporti passivi, ossia nei debiti verso terzi. Per questo motivo, per ereditare universalmente, è necessaria l’accettazione del successore, la quale può essere:

  • espressa, ossia tramite atto pubblico o scrittura privata;
  • tacita, ossia desumibile da atti compiuti dal successore che presuppongono la volontà ad accettare;
  • con beneficio d’inventario, ossia quando – tramite un atto pubblico – l’erede dichiara di non voler fondere il proprio patrimonio con quello del de cuius. In questo caso è inteso che eventuali debiti pregressi saranno eventualmente onorati esclusivamente nel limite del valore dei beni ereditati.

Il legatario, ovviamente, non ha di questi problemi. Egli può comunque scegliere di rinunciare all’eredità.

La successione

Al momento della morte del de cuius si apre la successione. I casi che possono verificarsi sono due:

  • le volontà del defunto sono state espresse a mezzo testamento;
  • in assenza di testamento, la legge dispone la successione (successione legittima).

In quest’ultimo caso, essendo in assenza di testamento, al fine di evitare che il patrimonio del defunto venga disperso o sia oggetto di contenzioso tra familiari, il legislatore ha definito esattamente chi e quanto eredita. In dettaglio, eredi per legge possono essere:

  • il coniuge del defunto, a cui va:
    • l’intero patrimonio, se il de cuius è senza figli, genitori, fratelli o sorelle;
    • 2/3 del patrimonio, se il de cuius è senza figli, ma ha uno o entrambi i genitori e/o ha fratelli o sorelle;
    • 1/2 del patrimonio, se il de cuius ha solo un figlio;
    • 1/3 del patrimonio, se il de cuius ha più figli;
  • i figli del defunto, a cui va:
    • l’intero patrimonio, se il de cuius è senza coniuge;
    • 2/3 del patrimonio, se il de cuius ha il coniuge ed i figli sono più di uno;
    • 1/2 del patrimonio, se il de cuius ha il coniuge ed il figlio è uno solo;
  • i genitori del defunto, a cui va:
    • l’intero patrimonio, se il de cuius è senza coniuge, figli, fratelli o sorelle;
    • 1/3 del patrimonio, se il de cuius ha il coniuge o fratelli e sorelle ed è senza figli;
    • 1/4 del patrimonio, se il de cuius ha sia il coniuge che fratelli e sorelle ed è senza figli;
  • fratelli o sorelle del defunto, a cui va:
    • l’intero patrimonio, se il de cuius è senza coniuge, figli e genitori;
    • 1/2 del patrimonio, se il de cuius ha solo uno o entrambi genitori e non ha figli né coniuge;
    • 1/3 del patrimonio, se il de cuius ha il coniuge e non ha genitori né figli;
    • 1/12 del patrimonio, se il de cuius ha sia il coniuge che i genitori, ma non ha figli;
  • lo Stato, a cui va l’intero patrimonio, se il defunto non ha parenti fino al sesto grado.

Quando invece si è in presenza di testamento, è tale atto che stabilisce chi e quanto eredita, al netto però di una quota di patrimonio che necessariamente deve per legge essere destinata ai parenti più prossimi del de cuius (successione necessaria): coniuge, figli, genitori (ascendenti). Pertanto, le quote disponibili liberamente al testatore sono:

  • l’intero patrimonio, se il defunto non ha coniuge, figli o genitori;
  • 2/3 del patrimonio, se il defunto non ha coniuge o figli;
  • 1/2 del patrimonio se il defunto ha:
    • solo il coniuge;
    • solo un figlio, con o senza genitori;
  • 1/3 del patrimonio, se il defunto ha:
    • solo figli, con genitori o senza;
    • solo il coniuge ed un figlio;
  • 1/4 del patrimonio, se il defunto ha:
    • il coniuge e più figli;
    • il coniuge ed i genitori.

L’eredità: gli aspetti fiscali

L’imposta sulle successioni in Italia è estremamente agevolata, se paragonata a quella vigente in altri paesi europei, ove mediamente sfiora il 30%. Coniuge e figli del defunto infatti si vedono applicare nel nostro paese un’aliquota del 4% solo sulla eventuale parte eccedente al milione di euro: al di sotto di tale soglia (franchigia), non c’è tassazione. Fratelli e sorelle sono invece soggetti ad una aliquota del 6%, con franchigia a centomila euro. Per tutti gli altri, parenti o meno, l’aliquota è all’8%, senza franchigia.

Polizze vita e pianificazione successoria

Alla luce di quanto sin qui descritto, può essere importante, nel caso si voglia pianificare oculatamente la propria successione, valutare le temporanee caso morte come opportuni strumenti validi ad integrare (o addirittura a sostituire, in certi casi) il proprio testamento. Ricordiamo infatti che tali assicurazioni sulla vita consentono di destinare capitali a terzi, i cosiddetti beneficiari caso morte. Queste somme assicurate escono dalla successione legittima, in quanto la prestazione – l’erogazione del capitale al beneficiario – discende da un contratto stipulato inter vivos, è cioè un diritto preesistente al decesso dell’assicurato. Ne discende che tali somme sono inoltre esenti da imposta di successione. Nei casi di convivenza more uxorio, ad esempio, può essere ragionevole tutelarsi reciprocamente con una temporanea caso morte, poiché, come abbiamo visto, al convivente superstite non spetta per legge alcunché. Anche le polizze vita di investimento a premio unico, rivalutabili o meno, possono svolgere uina funzione importante in una buona pianificazione successoria. Se, ad esempio, consideriamo la figura di un single senza figli, con liquidità superiori ai centomila euro, possiamo facilmente intuire quanto possa essere efficace fiscalmente investire tali somme in un contratto vita con beneficiari caso morte gli stessi eredi legittimi (ad esempio fratelli o sorelle), evitando in tal modo l’imposta di successione.

Riccardo Cantini

Nato a Piombino (LI) nel 1969, vive a Firenze da circa trent’anni. Laureato in filosofia, è stato editor e product manager per diverse realtà editoriali fiorentine. Da oltre dieci anni svolge l’attività di consulente assicurativo. Si interessa in particolare di soluzioni assicurative per le PMI, di previdenza integrativa e di soluzioni d’investimento assicurativo.