Se presente la garanzia relativa agli “Infortuni del Conducente” l’assicurazione vale per gli infortuni che avvengano in relazione alla guida del veicolo assicurato.
L’assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
Sono esclusi dall’assicurazione :
- gli infortuni avvenuti in conseguenza di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti;
- gli infortuni avvenuti in conseguenza di delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
- gli infortuni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni;
- le conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- gli infortuni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive;
- le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da atto terroristico o guerra.
Le prestazioni garantite riguardano solitamente :
- Il Caso Morte;
- L’Invalidità Permanente;
- Il Rimborso Spese di Cura;
- Il Rimborso Spese di Riabilitazione;
- Rendita Vitalizia per Invalidità Permanente Grave.
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