Se operante la garanzia “Cristalli” la Compagnia si obbliga a rimborsare all’Assicurato le spese sostenute per la sostituzione o la riparazione dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta ad un fatto accidentale avvenuto durante la circolazione.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di €………… per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.
Non si considerano rottura le rigature e/o le segnature e non sono compresi i danni determinati ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.
L’Impresa resta obbligata all’indennizzo con deduzione di una franchigia pari a €…………
In alcuni casi la franchigia non viene applicata se l’Assicurato si rivolge ad un Centro specializzato sui cristalli convenzionato con la Compagnia.
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