La garanzia Atti vandalici ed Eventi sociopolitici per le auto
Che cos’è un atto vandalico?
Può capitare, soprattutto nelle grandi città e in zone poco frequentate, di andare la mattina a prendere l’auto per recarsi a lavoro e trovare il vetro del finestrino sfondato o una fiancata del mezzo completamente rigata. Si tratta di un tipico caso di atto vandalico, cioè di un danneggiamento del veicolo per mero gusto di distruzione. È possibile difendersi da questi eventi?
Cosa copre la garanzia Atti vandalici ed Eventi sociopolitici
Con la garanzia Atti vandalici, venduta quasi sempre in abbinamento alle coperture Incendio e Furto, le compagnie di assicurazione si obbligano a indennizzare, nei limiti del valore assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza in conseguenza di eventi sociopolitici (tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio) o atti comunque dolosi. Indubbiamente ciò comporta una lievitazione sensibile del premio assicurativo, che può però essere generalmente mitigata con l’applicazione di franchigie e scoperti. Se si è interessati ad acquistare questo genere di coperture, è pertanto opportuno valutare bene le condizioni di assicurazione specifiche e farsi consigliare dal proprio consulente di fiducia.
Cosa non copre la garanzia Atti vandalici ed Eventi sociopolitici
È importante sapere che sono sempre esclusi i danni determinati da dolo del Contraente, delle persone conviventi, di eventuali dipendenti, delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato. Non vengono generalmente coperti neanche i danni accidentali.
Cosa è bene sapere
In caso di volontà di acquisto di una garanzia di tal genere, è bene sapere che le compagnie di assicurazione, prima della sottoscrizione del contratto, richiedono in genere una ispezione del mezzo da assicurare, per evitare giustamente frodi. In caso di sinistro, l’assicurato ha il dovere di denunciare il fatto alle autorità competenti, inoltrando alla compagnia copia della denuncia entro ventiquattro ore dalla data di accadimento o da quando ne sia venuto a conoscenza.
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