Se operante la garanzia “Tutela Legale”, la Compagnia tiene indenne l’Assicurato relativamente a :
- onorari e competenze del legale incaricato dall’Assicurato;
- onorari e competenze del perito incaricato dall’Assicurato;
- spese relative al processo penale che l’Assicurato, in caso di condanna, deve rifondere allo Stato;
- spese legali e peritali che l’Assicurato, in caso di soccombenza sia tenuto a versare alla propria controparte;
- spese relative ad investigazioni che si siano rese necessarie.
Restano esclusi dalla garanzia gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione nonché gli oneri fiscali e le spese sostenute senza la preventiva autorizzazione della Compagnia.
Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri che diano origine a :
- controversie relative a danni che il Conducente sostiene aver subito a causa dell’altrui fatto illecito;
- controversie relative a danni che il Conducente avrebbe cagionato ad altre persone;
- controversie relative a danni che i trasportati nel veicolo sostengano aver subito a causa dell’altrui fatto illecito;
- imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico del Conducente;
- imputazioni a carico del Conducente, per delitto doloso o preterintenzionale il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo;
- istanze di dissequestro del veicolo;
- istanze di revoca del provvedimento di sospensione della patente conseguente ad incidenti da circolazione.
L’assicurazione non è operante per i sinistri che abbiano originato controversie derivanti da :
- delitti dolosi o preterintenzionali compiuti dall’Assicurato;
- rapporti contrattuali;
- sabotaggio, atti di vandalismo nonché risse alle quali l’Assicurato abbia preso parte;
- occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, atti di guerra o di terrorismo, scioperi, sommosse.
Sono escluse altresì le spese legali relative a controversie nate con la Compagnia di Assicurazione che ha emesso la Polizza.
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