Aprile 25, 2024
certificato assicurazione auto digitale

Le abitudini sono dure a morire. Da sempre, a fronte del pagamento della nostra polizza RCA, siamo abituati a ricevere un ben preciso documento: il certificato di assicurazione. Si tratta del rassicurante foglio di carta nel quale sono riportati i dati del nostro veicolo, il numero di polizza, la targa, nonché la data e l’ora del pagamento. Assieme ad esso, nello stesso documento, troviamo quella che un tempo era denominata “carta verde“. Negli ultimi anni però, il nostro assicuratore non ci rilascia più nulla: l’unico documento che abbiamo è un PDF ricevuto per mail. Ma il certificato assicurazione auto digitale ha la stessa validità di quello cartaceo?

Cos’è il certificato di assicurazione

Come brevemente abbiamo accennato, il certificato di assicurazione è sostanzialmente un documento di quietanzamento. In esso è d’obbligo riportare alcune informazioni essenziali relative alla polizza sottoscritta. Innanzitutto, ovviamente, l’inizio e la fine della copertura assicurativa – al netto dei cosiddetti 15 giorni “di mora” – e la data dell’effettivo pagamento. E’ importante sottolineare che il certificato non è il contratto di assicurazione: quest’ultimo è un documento a parte, che si sottoscrive quando cambiamo assicurazione auto o se ne inauguriamo una. Ad ogni rinnovo annuale della polizza RCA, l’unico documento che ci viene rilasciato è pertanto il solo certificato.

L’assicurazione digitale

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un processo di riconversione digitale massivo, che coinvolge – com’è naturale – anche l’ambito assicurativo. A prescindere da dinamiche decisamente avanzate – quelle, per intendersi, che vanno sotto il nome di “insurtech” – tutte le compagnie di assicurazione hanno ormai sostituito il certificato cartaceo con un documento dematerializzato.
A questo punto è naturale chiedersi però se la documentazione digitale valga tanto quanto quella cartacea di una volta. “Se mi fermano i vigili, posso mostrare il certificato assicurativo dal mio smartphone?” Oppure: “Se stampo il PDF che ho ricevuto, esso vale come documento di assicurazione?”

Validità del documento dematerializzato

A risolvere ogni dubbio c’è una circolare del Ministero dell’Interno, datata 1 settembre 2016. In essa si fa precisamente il punto sull’esibizione del certificato di assicurazione ai sensi dell’art. 180, comma 1, lettera d), del Codice della Strada, il quale impone ai conducenti di veicoli a motore di avere sempre con se il certificato di assicurazione obbligatoria.
L’IVASS, nel provvedimento n.41 del 22 dicembre 2015, aveva già precisato che la trasmissione dello stesso certificato sarebbe potuta avvenire – ove il contraente avesse manifestato il consenso – anche per posta elettronica. Nella circolare citata, si sancisce questo fatto precisando che “[p]er effetto della modifica da ultimo richiamata, in sede di controllo, può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificato di assicurazione obbligatoria […] o senza che […] possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo.

Mancata esibizione del certificato di assicurazione (digitale o meno)

Va infine sottolineato che il certificato – in copia o in formato digitale – va comunque sempre esibito. In caso contrario, scatta una sanzione dai 35 ai 99 euro in caso di ciclomotori, dai 41 ai 168 euro negli altri casi.