Aprile 26, 2024
rimborso premio assicurativo

Non sempre è possibile ottenere il rimborso del premio assicurativo. Soltanto in un paio di casi la normativa lo prevede. Ma oltre a vedere quali siano i casi in cui è possibile fare richiesta di rimborso del premio per assicurazione non goduta, c’è un’ulteriore domanda da porsi: come si effettua il calcolo del rimborso per assicurazione non goduta?

Quando è possibile il rimborso del premio assicurativo

Diciamo subito che il rimborso del premio per assicurazione non goduta è previsto sostanzialmente per due casi ben precisi:

  • per le polizze RCA, in caso di alienazione del veicolo;
  • per le polizze connesse al mutuo o a finanziamenti (polizze vita o polizza incendio a premio unico con vincolo).

Rimborso premio non goduto assicurazione auto

Se vendiamo o rottamiamo il nostro veicolo, senza sostituirlo con uno nuovo, è possibile richiedere alla compagnia di assicurazione il rimborso del premio per la parte non goduta. Ciò significa, sostanzialmente, che se alieniamo il mezzo dopo qualche mese dalla decorrenza annuale della polizza – poniamo sei mesi dopo esatti – l’assicurazione dovrà rimborsarci la parte di premio rimanente – nel nostro esempio, sei mesi di premio – al netto però dei costi non assicurativi. Per costi non assicurativi intendiamo sia gli oneri fiscali sia il contributo al Servizio Sanitario Nazionale, che impattano sul premio per circa il 26%. Considerando pertanto il nostro esempio, se il costo di polizza annuale fosse, poniamo, pari a 1000 euro, dovremmo:

  • prima togliere ca. 260 euro di costi non assicurativi, ottenendo così un premio al netto di tali oneri pari a 740 euro;
  • poi dividere il premio di 740 euro per due, ovvero 370 euro, pari quindi alla semestralità di premio non goduta.

I tempi per il rimborso del premio non goduto variano in tal caso da compagnia ed agenzia, ma generalmente – se non ci sono intoppi di qualche genere – si aggirano sui due o tre giorni lavorativi.

Rimborso premio assicurativo mutuo

Il rimborso del premio assicurativo per le polizze proteggi mutuo, così come il rimborso del premio assicurativo non goduto di un finanziamento seguono anch’essi un processo analogo al rimborso del premio RCA. Nella pagina dedicata ad alcune FAQ sul tema “Polizze connesse a mutui e finanziamenti“, l’IVASS ci propone il seguente quesito:

“Ho estinto/trasferito il mutuo/finanziamento acceso in banca. Posso chiedere il rimborso del premio pagato per la polizza assicurativa abbinata al mutuo/finanziamento?”

La risposta, che riportiamo per intero, è la seguente:

“Si, se hai pagato un premio unico, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, le compagnie devono restituirti il rateo di premio per il periodo residuo della polizza assicurativa. In alternativa, puoi richiedere la prosecuzione della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.”

In sostanza, il calcolo da fare è il seguente. Supponiamo di aver pagato un premio unico per una copertura caso morte vincolata all’istituto di credito, alla sottoscrizione del contratto di mutuo o di finanziamento. La somma pagata viene in tal caso tarata sulla durata del mutuo/finanziamento, che supponiamo ad esempio sia di venticinque anni. Se dopo dieci anni surrogo o estinguo il debito, ho ovviamente una parte di copertura, da me già pagata ma non goduta: nel nostro esempio, ben quindici anni di premio anticipato. Pertanto, se il premio unico anticipato è pari a 1000 euro, dopo dieci anni avrò goduto di una copertura di 400 euro (1000/25=40, 40×10=400). La somma da restituire sarà quindi pari a 600 euro, al netto di eventuali oneri accessori.
Il ragionamento in relazione ad una polizza incendio a premio unico sul fabbricato, vincolata alla banca, è esattamente lo stesso.
Analogamente al caso del rimborso del premio RCA, le tempistiche dipendono da compagnia e/o agenzia o sportello bancario. Queste possono essere leggermente più complesse solo perché sarà necessario ottenere dall’istituto di credito una lettera di svincolo, documento obbligatorio per lo storno del contratto.