Polizza proteggi mutuo: conviene?

Quando si acquista casa – a meno che non la si compri “cash”, liquidando direttamente l’intera somma al venditore – è necessario passare attraverso l’erogazione di un mutuo bancario. Il mutuo, com’è abbastanza ovvio, è un prestito generalmente di lunga durata, che copre almeno l’80% del valore d’acquisto dell’immobile. Esso viene restituito via via, all’istituto di credito, con gli interessi (variabili o fissi). L’erogazione del mutuo è subordinata al possesso di alcuni requisiti – principalmente di tipo reddituale ed anagrafico – che debbono essere soddisfatti dal richiedente. A fianco di essi emergono alcuni aspetti di tipo assicurativo. Stiamo parlando di una polizza proteggi mutuo. Conviene? Come sceglierla? Vediamo innanzitutto di fare alcune distinzioni.

Assicurazione incendio con vincolo

Il primo e più evidente elemento assicurativo che incontriamo all’atto della stipula di un mutuo è la necessità di sottoscrivere una polizza assicurativa sull’immobile, vincolata all’istituto di credito. Non ha molto senso chiedersi se tale polizza proteggi mutuo conviene o meno. Qualsiasi banca richiede, infatti, al momento dell’erogazione del mutuo, che l’immobile sia assicurato per il rischio incendio e scoppio e che sia presente la cosiddetta “appendice di vincolo”.

L’appendice di vincolo

Con tale appendice l’istituto erogatore del mutuo si tutela da alcuni rischi, che possono concretizzarsi durante il periodo in cui il mutuatario non ha ancora estinto il proprio prestito. In genere, essa riporta per scritto principi analoghi ai seguenti:

  • è fatto obbligo all’assicuratore di notificare tempestivamente all’istituto di credito il mancato pagamento del premio da parte del mutuatario;
  • l’eventuale sinistro deve essere tempestivamente notificato all’istituto erogatore;
  • l’eventuale indennizzo non può essere liquidato al contraente/assicurato senza il consenso dell’istituto erogatore;
  • in forza del vincolo, l’istituto erogatore può imporre il pagamento a sé di parte del capitale assicurato per estinguere il debito residuo.

Uno dei motivi che spinge le banche a proporre soluzioni assicurative a premio unico (ossia il pagamento in un’unica tranche dei premi annui di polizza) è proprio per evitare il rischio espresso al primo punto dell’elenco.

Assicurazione incendio e scoppio: con chi stipulare la polizza?

Risulta importante sottolineare che, nonostante tutte le banche chiedano la stipula di un contratto incendio e scoppio sulla casa con l’appendice di vincolo, il mutuatario non è obbligato a sottoscrivere questo contratto con l’istituto erogatore. Egli può scegliere liberamente sul mercato altre soluzioni, a patto che consentano l’inserimento dell’appendice, così come definita dall’istituto di credito.

Polizza vita a garanzia del mutuo

Più raramente l’istituto erogatore del mutuo richiede la sottoscrizione di un contratto sulla vita del mutuatario, vincolato anch’esso. In tal caso il contratto, pur prevedendo la designazione di beneficiari stabiliti dal contraente (eredi o terzi che siano), presenta – col vincolo all’istituto erogatore del mutuo – un creditore beneficiario con “diritto di precedenza”. Di fatto, all’eventuale morte del mutuatario, la banca, in forza del vincolo, può richiedere l’estinzione del debito residuo. Solamente dopo tale liquidazione, il capitale assicurato residuo viene ripartito fra i restanti beneficiari. Tale assicurazione mutuo è obbligatoria? No, non lo è. In alcuni casi, però, questa polizza proteggi mutuo conviene.

Polizza invalidità permanente

Ancor più rara, ma possibile, è la richiesta di una copertura da invalidità permanente sul mutuatario, anch’essa con vincolo all’istituto di credito. Il meccanismo liquidatorio è analogo a quello delle polizze vita con vincolo.

Assicurazione perdita lavoro

Sporadicamente capita di sentir richiedere una ulteriore garanzia assicurativa, a tutela dell’ente erogatore del prestito: la polizza perdita lavoro. Il contratto, peraltro difficile da trovare sul mercato, prevede – per i soli lavoratori dipendenti – la liquidazione mensile di una somma pattuita nel contratto (generalmente per un numero limitato di mesi) nel caso di perdita involontaria dell’impiego. In forza del vincolo, l’istituto di credito si tutela in tal modo dall’eventuale temporanea insolvenza del mutuatario.

Riccardo Cantini

Nato a Piombino (LI) nel 1969, vive a Firenze da circa trent’anni. Laureato in filosofia, è stato editor e product manager per diverse realtà editoriali fiorentine. Da oltre dieci anni svolge l’attività di consulente assicurativo. Si interessa in particolare di soluzioni assicurative per le PMI, di previdenza integrativa e di soluzioni d’investimento assicurativo.