Abbiamo iniziato a parlare dell’assicurazione merci trasportate in un articolo precedente. Rimandiamo pertanto il lettore ad esso per un inquadramento generale. Riepiloghiamo brevemente l’oggetto dell’assicurazione merce trasportata: si tratta dei rischi che le merci possono subire durante il loro trasferimento (ad esempio, da venditore a compratore o da produttore a magazzino) e nelle operazioni di carico e scarico.
I rischi per le merci trasportate
In genere si è soliti distinguere i rischi che le merci possono subire in due categorie:
- i rischi ordinari, generalmente assicurabili, dovuti sia a cause naturali che al comportamento umano;
- i rischi speciali, in genere non assicurabili se non tramite speciali deroghe alle condizioni di polizza, legati a fenomeni non naturali di tipo straordinario, quali terrorismo, guerre, sabotaggi, ecc.
Poiché le merci si movimentano in tre ambiti, ovvero per via aerea, marittima e terrestre, avremmo modalità assicurative distinte per ciascuno di essi. Ricordiamo che un conto è assicurare i “corpi”, che trasportano le merci; un conto è assicurare le merci stesse. Qui non ci occupiamo della copertura dei mezzi di trasporto, che vedremo in un ulteriore momento.
Cosa non viene assicurato
In genere l’assicurazione merci trasportate non copre alcune fattispecie di danno, eventualmente (non sempre) assicurabili a parte. Vediamone alcune:
- le inadempienze contrattuali, come ad esempio una consegna ritardata;
- le variazioni di valore della merce, per esempio a seguito di crisi di mercato;
- i difetti di fabbricazione o di imballaggio della merce;
- il dolo o la colpa grave del contraente/assicurato.
Le Institute Cargo Clauses
A livello internazionale vengono in genere adottate – praticamente da tutte le compagnie assicurative specializzate – alcune speciali formule di copertura per i trasporti marittimi, denominate Insurance Cargo Clauses (ICC). La versione più recente di tali “clausole” è del 2009 e – sinteticamente – consiste in tre livelli di copertura:
- la clausola A. Tale formula copre qualsiasi rischio, fatta eccezione dai danni da guerra, sciopero e terrorismo;
- la clausola B; si tratta di una formula a rischi nominati più restrittiva della clausola A. Di fatto esclude – oltre a guerra, sciopero e terrorismo – anche i seguenti rischi:
- la perdita, il danneggiamento o la distruzione causati da chiunque intenda recare danno durante tumulti popolari (malicious damage);
- il furto e la rapina;
- la pirateria;
- le operazioni di carico e scarico nel o sul veicolo adibito al trasporto per l’inizio del viaggio;
- qualsiasi altro rischio non specificato.
- la clausola C, che copre solo i rischi cosiddetti “base”. In pratica si escludono, oltre ai rischi esclusi dalla clausola B:
- alcuni eventi naturali: terremoto, eruzioni vulcaniche e fulmini;
- l’ingresso di acqua nella nave o nel natante, nella stiva, nel mezzo di trasporto, nel container o nel luogo di deposito;
- la perdita totale di qualsiasi collo perso fuoribordo o caduto durante le operazioni di carico e scarico dalla nave o dal natante.
Per una dettagliata comprensione delle ICC, rimandiamo a questo link, molto esauriente.
La Polizza italiana assicurazione merci trasportate
Per il territorio italiano si fa riferimento ad una speciale tipologia di contratto assicurativo, la Polizza italiana assicurazione merci trasportate (1998), riportata in questo link. Tale copertura prevede due possibili formule:
- la clausola rischio base, che copre due tipi di danno:
- l’avaria particolare;
- i danni dipendenti dalla volontà umana.
- la clausola pieno rischio, che copre ogni danno, fatta eccezione per l’innavigabilità e l’inidoneità della nave.
Rimandiamo ad ulteriori futuri approfondimenti l’analisi di alcuni temi specifici dell’assicurazione merci trasportate, quali il valore assicurabile, la durata dei contratti e le forme di copertura.