Riportiamo per intero i 3 Articoli del Codice Civile che interessano questa particolare garanzia del Quadro Incendio.
Art. 1588 “Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa.”
Art. 1589 “Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo , la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo.
Quando si tratta di cosa mobile stimata e l’assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall’assicuratore.
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore.”
Art. 1611 “Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’incendio , proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’incendio è cominciato dall’abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l’incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.”
Perché questo preambolo normativo?
Abbiamo riportato per intero gli articoli di legge perché la garanzia prestata per il Rischio Locativo è spesso molto sottovalutata da conduttori e locatori di immobili.
Inseriremo nell’Assicurazione Casa il “Rischio Locativo” se siamo in affitto con regolare contratto e non come proprietari dell’abitazione.
Infatti per i danni arrecati al fabbricato è il proprietario (Beneficiario) che verrà risarcito in caso di sinistro.
Il Rischio Locativo è una garanzia di Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT). Leggendo gli Articoli di legge che ci interessano, il conduttore è responsabile della perdita o del deterioramento della cosa che avvengono durante il periodo della locazione, anche se derivano da Incendio e qualora non riesca a dimostrare che i danni siano avvenuti per cause a lui non imputabili. Inoltre è responsabile dei danni causati dalle persone a cui ha permesso di utilizzare la cosa (in questo caso il fabbricato). Ad esempio è responsabile nei confronti del proprietario per un incendio appiccato da un amico temporaneamente ospitato nella casa locata.
Se poi i conduttori sono diversi (più inquilini) sono tutti responsabili (in proporzione al valore della parte occupata) nei confronti del proprietario (locatore) dei danni arrecati dall’incendio al fabbricato.
In tutti questi casi la garanzia “Rischio Locativo” interviene per proteggere il conduttore (o i conduttori) dalle richieste di risarcimento per i danni che quest’ultimo dovesse arrecare al fabbricato locato. Spesso è lo stesso proprietario che obbliga il conduttore, attraverso un’apposita clausola inserita nel contratto di affitto, a stipulare un’idonea copertura assicurativa.
E se il proprietario ha già assicurato il fabbricato, il conduttore deve preoccuparsi della Compagnia che ha stipulato la polizza al proprietario. Questo perché, in caso di incendio a lui imputabile, la Compagnia indennizzerà il proprietario e successivamente si avvarrà del Diritto di Rivalsa nei suoi confronti.
La garanzia “Rischio Locativo” è prestata a Primo Rischio Assoluto e il massimale utilizzato coinciderà, nella maggior parte dei casi, con il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato locato.
Tale valore comprende le eventuali migliorie o aggiunte apportate al fabbricato dall’Assicurato (conduttore).
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Le spiegazioni non mi soddisfano non solo in questo sito di assicurazioni ma anche in altri siti. Se Io sono il locatore ed impongo al conduttore di avere la sua assicurazione non so cosa accade se il conduttore si faccia male dentro l’aria di parcheggio oppure se sia colpito da un calcinaccio che cada giù dal secondo piano del mio edifico, del quale ne ho affittato un locale commerciale al conduttore. Si suppone ovviamente che Io abbia più locali in affitto nello stesso edificio.
Gentile Roberto,
innanzitutto grazie per averci scritto.
La garanzia di cui si parla nell’articolo che lei sta commentando è il rischio locativo, ossia la garanzia di responsabilità civile che tiene indenne il conduttore, in quanto civilmente responsabile, dai danni arrecati al fabbricato che conduce. Dagli esempi che lei fa nel commento mi viene però da pensare che si stia riferendo ad altro. Mi spiego meglio: nel caso in cui è il conduttore a subire un sinistro, ovvero si faccia male (ad esempio nel caso che un calcinaccio gli cada addosso), non è la garanzia “rischio locativo” a rispondere. In tal caso risponde – se attiva – una responsabilità civile del fabbricato (o della proprietà), magari rafforzata da una clausola RC locatore. Con quest’ultima, il locatore è coperto dai danni al conduttore anche nel caso in cui a cadere addosso a quest’ultimo sia – ad esempio – un armadio o un mobile pensile, caso che ovviamente non viene coperto dalla sola RC fabbricato.
Spero di aver soddisfatto la sua curiosità.
Cordialmente,
Riccardo Cantini
Grazie Riccardo. Ora mi è chiaro.