Con l’intensificarsi della frequenza degli eventi sismici nel nostro Paese, e con le difficoltà che lo Stato incontra in ogni occasione non riuscendo a garantire il rimborso di tutti i danni e/o impiegando anni, a causa di inutili lungaggini burocratiche, per intervenire fattivamente lasciando nel frattempo senza una dimora tanti cittadini, è sempre più facile sentir parlare di Assicurazione contro il Terremoto. Tanto che si è pensato in più di un’occasione di renderla obbligatoria.
La garanzia dedicata al Terremoto e/o alle Alluvioni e Inondazioni (Eventi Catastrofali) può essere acquistata con Polizza a se stante o tramite un’Appendice alla Polizza sulla Casa.
Ma vediamo insieme quali tipologie di danni copre e quando interviene tale particolare garanzia.
Partiamo innanzitutto dalla definizione del rischio coperto e alla quale bisogna stare molto attenti in quanto potrebbe escludere o includere l’operatività della garanzia.
Dopo un terremoto la nostra abitazione potrebbe fortunatamente restare illesa dal punto di vista della “stabilità” ovvero non essere “a rischio crollo”, ma subire comunque ingenti danni ad esempio alle tramezze e/o agli impianti a servizio del fabbricato che è necessario riparare e che comportano spese a carico dell’Assicurato non indifferenti.
Perché questa premessa? La facciamo in quanto fortunatamente si tratta, nella maggior parte dei casi, dei danni più frequenti e una definizione del rischio coperto che non li ricomprenda merita una particolare riflessione.
Ad esempio, potremmo trovare in caso di appendici o di indennità straordinarie per calamità naturali dichiarazioni del tipo : “se il fabbricato, a seguito dell’evento attestato dalla Pubblica Autorità competente, risulta completamente distrutto o subisce un danno che ne comprometta la stabilità…”
Che l’evento debba essere attestato dalla Pubblica Autorità è abbastanza evidente, nessuno riesce ad inventarsi un Terremoto, ma che il fabbricato assicurato debba subire un danno che ne comprometta la stabilità è un’affermazione “pericolosa”.
Una definizione di questo tipo esclude, in pratica, i danni più frequenti. Ovvero quelli alle tramezze, agli impianti a servizio del fabbricato, che non compromettono la stabilità dell’edificio ma sono comunque diretta conseguenza del terremoto. Tali danni, in questo caso, non sarebbero liquidabili. La Polizza coprirebbe soltanto in caso di danni strutturali, ad esempio crepe nelle mura portanti per le quali l’abitazione sarebbe dichiarata inagibile dalle autorità.
Altro fattore importante da considerare è la sequenza di eventi sismici. Solitamente infatti, nella descrizione del rischio, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento sono considerate parte dello stesso Terremoto e quindi danno origine ad “un solo Sinistro”. Questo è un aspetto positivo in quanto, essendo previste nella maggior parte dei casi franchigie (o scoperti) importanti, se ogni scossa fosse considerata come singolo sinistro, non verremmo mai indennizzati. Un Terremoto è caratterizzato quasi sempre da una sequenza di eventi sismici ravvicinati (o entro le 72 ore) e i danni devono essere quantificati solo dopo che gli episodi risultano attenuati se non scomparsi definitivamente.
Questo per dire che, tra le altre cose, è fondamentale valutare in che modo la Polizza definisca i tempi del Sinistro Terremoto rappresentati da una serie di scosse intervallate (E’ proprio la durata di questo intervallo in ore o in giorni che dobbiamo valutare e confrontare).
Altro aspetto da valutare potrebbe essere quello relativo al “periodo di carenza”. Il periodo di carenza è un intervallo di tempo dal pagamento del premio durante il quale la garanzia non è operativa.
Lo troviamo nelle Assicurazioni Malattia o nell’Assicurazione Vita Temporanea Caso Morte, ma ha il suo senso anche in questa Polizza. Infatti, essendo gli Italiani tipicamente “fatalisti”, potrebbe succedere che durante una sequenza sismica qualcuno, privo di Assicurazione Terremoto e che non ha ancora subito dei danni, voglia correre ai ripari stipulando la Polizza. In questi casi la Compagnia di Assicurazioni si tutela dichiarando ad esempio che : “… la copertura è operante dal 15esimo giorno successivo alla data di pagamento del premio…”. Per cui, durante i primi 15 giorni, gli eventuali danni arrecati al fabbricato da un Terremoto non sarebbero indennizzabili.
Nella Polizza solitamente non sono compresi solo i danni da Terremoto, ma anche quelli derivanti da eventuali Alluvioni o Inondazioni. In questo caso è bene leggere le condizioni per capire se tali eventi sono inclusi nella definizione del rischio assicurato.
Cosa copre la Polizza Calamità Naturali?
Cerchiamo di capire in linea di massima quali danni sono rimborsabili da una Polizza Calamità Naturali.
Generalmente sono assicurati i danni materiali e diretti (compresi quelli da Incendio e Scoppio) subiti dal fabbricato e/o dal contenuto (se assicurato) a causa di :
- Terremoto (come definito poc’anzi anche nella sequenza sismica);
- Formazione di ruscelli a seguito di eccezionali precipitazioni atmosferiche;
- Fuoriuscita d’acqua dai bacini naturali o artificiali (anche se provocata da un Terremoto o da una frana o smottamento del terreno);
Questi eventi devono manifestarsi in modo devastante su una pluralità di cose poste nelle vicinanze.
Cosa non copre la Polizza Calamità Naturali?
Diamo un’occhiata anche alle esclusioni perché possono essere importanti…
Generalmente sono esclusi i danni :
- causati da un maremoto o uno tsunami (anche se originati da Alluvione, Inondazione o Terremoto);
- causati da un’eruzione vulcanica;
- causati da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o radiazioni (anche se originate da Alluvione, Inondazione o Terremoto);
- che si verificano in occasione di guerra, rivoluzione, terrorismo, sabotaggio (Eventi Socio-Politici);
- causati da sciacallaggio;
- indiretti (mancato godimento del reddito da locazione, sospensione lavori, e in genere quelli che non riguardano materialmente il fabbricato o i beni assicurati ma che indirettamente sono conseguenza dell’Alluvione, Inondazione o Terremoto);
- ai locali interrati (questo di solito solo in caso di Alluvione o Inondazione);
- ai fabbricati che non erano conformi alle Norme Antisismiche vigenti alla data di costruzione;
Attenzione in particolare allo sciacallaggio (fenomeno ricorrente dopo gli eventi assicurati) e soprattutto alle Norme Antisismiche.
Quest’ultima esclusione può farci pagare un premio inutilmente. Sappiamo che la maggior parte delle abitazioni nel nostro Paese non sono costruite con criterio Antisismico e quindi è preferibile stipulare delle Polizze che distinguano nettamente le tipologie di costruzione : Ad esempio Fabbricato in Muratura o Fabbricato Antisismico.
In questo modo piuttosto pagheremo un premio più alto, ma saremo certi dell’operatività della garanzia in caso di Terremoto.
Solitamente le Compagnie di Assicurazioni classificano come antisismico il fabbricato conforme ai principi definiti nell’ordinanza ministeriale n. 3274 del 20/03/2003 o nel Decreto “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” del 14/01/2008.
Prima di stipulare la Polizza quindi è indispensabile accertarsi di tale conformità in quanto è una condizione essenziale affinché la garanzia sia resa operante.
Parliamo ora di Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo…
Questa è la nota più “dolente” se confrontiamo i vari prodotti ad oggi esistenti sul mercato.
Le Franchigie (o gli Scoperti) in caso di Alluvione, Inondazione o Terremoto possono essere molto elevate e di norma si aggirano attorno ai € 20.000,00 (o 20% del danno per lo Scoperto).
Inoltre non è mai rimborsabile l’intero valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato ma al massimo una percentuale dello stesso che va dal 30% al 70% (questo succede soprattutto nelle Appendici Terremoto all’Assicurazione Casa, infatti è meglio stipulare una Polizza distinta per questi eventi).
Sono pochissimi i casi in cui sono previste franchigie irrisorie (per escludere i piccoli danni) o limiti di indennizzo più elevati o con la previsione di un massimale dedicato alla garanzia Calamità Naturali e separato da quello previsto per l’Incendio.
In virtù di ciò che abbiamo visto è dunque indispensabile confrontare, soprattutto in questo caso, le diverse offerte del mercato.
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Buon giorno, ho un terreno terrazzato con muri di contenimento su tre livelli in sasso ( privato) no azienda, esiste un’assicurazione che copra eventuali danni da smottamento o frana dei muri, caduta alberi, incendio e danni cagionati dai macchinari per taglio.erba? Si tratta di un terreno ad uso irriguo anche se è considerato fabbricabile.
Ho sentito la mia assicutazione, dice che posso fare solo responsabilita civile a.terzi.
Buongiorno,
probabilmente la sua assicurazione ha maggiori elementi di noi per proporre la copertura migliore per le sue necessità, ma se non ne fosse convinto, potrebbe sempre sentire altre compagnie che magari offrono prodotti specifici.
Speriamo di esserle stati utili con la nostra opinione e ci faccia sapere se ha aggiornamenti.
Cordiali saluti,
Staff AmicoAssicuratore
Non esiste un’assicurazione che copra veramente le alluvioni! Ho contattato tutte le assicurazioni possibili e da tutte ho ricevuto risposta negativa. L’unica che prevede danni da alluvione è **************** che però mette tra le esclusioni i locali seminterrati e interrati. Proprio quelli che verrebbero interessati da un alluvione.
Gent.mo Silvano,
il consiglio a questo punto è di rivolgersi fisicamente ad un Broker di Assicurazioni che ha una rosa di scelte più ampia e che saprà consigliarLe la Compagnia ed il prodotto che rispecchia le sue particolari esigenze.
Cordialmente.
Rimane comunque certo che l’assicurazione incassa il premio e il resto sono solo ipotesi.
Mi spiego: se tutta una regione si assicura con la stessa compagnia e in quella regione avviene il terremoto, l’assicurazione non avrà le risorse per pagare i danni , fallirà e gli assicurati non saranno risarciti.
Non c’è stato da parte del legislatore , che io sappia, nessuna garanzia su tale aspetto nei confronti degli assicurati.
Quindi il vero problema non è che l’assicurazione paghi solo una parte del danno ma che effettivamente lo paghi.
Gent.mo Luigi,
per fortuna il suo ragionamento non può trovare riscontro nella realtà. Infatti le Compagnie di Assicurazioni, per legge non possono fallire. Inoltre, è impossibile che tutta una Regione si assicuri presso la medesima Compagnia di Assicurazioni. Le Compagnie hanno dei “limiti assuntivi”, raggiunti i quali, per evitare il dissesto economico di cui lei parla in caso di Sinistro, non assumono più il rischio. Per cui risulterà, al massimo, per tornare al suo esempio, che il territorio regionale, se interamente assicurato, sarà ripartito equamente tra diversi Assicuratori.
Cordialmente.
Articolo molto interessante e ben scritto su un argomento complesso. Mi rimangono però alcuni dubbi (e mi scuso in anticipo per la mia ignoranza in materia):
1. Se per coprire i danni di un terremoto venissero stanziati fondi statali, questo potrebbe in qualche modo influenzare (nel senso di ridurre) il rimborso assicurativo? O potrebbe darsi il caso che, per assurdo, chi si è assicurato per proprio conto perda la possibilità del risarcimento statale?
2. In genere con queste polizze terremoto, se si assicura un appartamento in un condominio e il resto di condomini non possono procedere alla ricostruzione, si viene comunque rimborsati per il danno subito? Ossia, il rimborso avviene indipendentemente da quello che poi il proprietario deciderà di fare con l’immobile, oppure solo nel caso si possa davvero ricostruire lo stesso?
Spero di essere riuscito a spiegarmi, non sono molto esperto in materia. Grazie in anticipo.
Gentile Vincenzo,
lei pone un quesito di enorme interesse collettivo, particolarmente sottile e intelligente. La questione è a dir poco complessa, ma cercheremo di sintetizzare. I danni cagionati da un Terremoto, a tutt’oggi, dovrebbero presumere l’intervento dello Stato. Il problema sta nel condizionale di tale affermazione. “Dovrebbero” perché non vi è la certezza che lo Stato intervenga e soprattutto con quali modalità. La Storia del nostro Paese e di chi ha sfortunatamente subito gli effetti devastanti di un Terremoto ce lo insegna e ben espone il gravissimo e sottovalutato tema. Si spera che quanto prima possano essere adottati provvedimenti CERTI in tal senso e che le modalità di intervento anche combinato tra Pool di Imprese Assicurative e Stato, siano definite e rese operative. Nel frattempo il limbo “Terremoto” prevede che per ogni evento siano adottate misure specifiche a seconda della gravità del caso (ad esempio a seconda della magnitudo che potrebbe escludere del tutto l’intervento). Definito l’intervento vi saranno poi Ordinanze Regionali, anche piuttosto complesse, con tanto di modalità e termini di accesso al Rimborso. Tali Ordinanze prevedono sino a prova contraria (e rispettando rigorosamente la legge) che in caso di esistenza di una Polizza Terremoto stipulata privatamente, l’ammontare del Risarcimento non potrà superare il Danno effettivamente subito. Per cui, in parole povere, se Lei ottiene dalla sua Compagnia un Indennizzo di € 10.000,00 causa Terremoto e l’Ordinanza Le concede un rimborso di € 30.000,00 (valutato come Danno Effettivo), sarà obbligato a comunicare l’importo ottenuto dalla Compagnia e il Rimborso “Statale” si limiterà a € 20.000,00 (sottratti i € 10.000,00 indennizzati per via della Polizza). Diversamente si configurerebbe un “Indebito Arricchimento” con le conseguenze del caso. A questo punto Lei potrebbe rispondere : È utile oggi oggi assicurarsi contro tali eventi? Se comunque la Polizza la pago io e lo Stato mi rimborsa una somma sottraendo ciò che ho ricevuto dalla mia Compagnia? La risposta la ricava da ciò che abbiamo inizialmente argomentato… Non vi è la certezza che lo Stato intervenga (ad esempio in caso di magnitudo trascurabile che potrebbe comunque arrecare gravi danni), e ammesso l’intervento non siamo in grado di prevederne le modalità (Chi sarà rimborsato? Per intero o per una parte?). Se poi aggiungiamo a questo i “tempi”, pensiamo a chi da tanti anni vive ancora in tenda e in perenne attesa del rimborso..
Il suo secondo quesito è più semplice. Se lei ha stipulato una Polizza Terremoto, ha regolarmente corrisposto il Premio di Assicurazione ed ha subito un danno indennizzabile a termini di Polizza, sarà indennizzato. Indipendentemente dal fatto che il resto dei condomini decida di non ricostruire più il precedente fabbricato. Le Condizioni di Assicurazione potrebbero prevedere che il Diritto all’Indennizzo nella Formula “VALORE DI RICOSTRUZIONE A NUOVO” (legga il relativo Articolo) possa essere subordinato all’effettiva ricostruzione entro un determinato periodo, salvo che si dimostri la forza maggiore. Diversamente l’Indennizzo potrebbe essere ridimensionato in base al Valore di Ricostruzione “al momento del Sinistro” (considerando cioè la vetustà del Fabbricato o lo stato di conservazione). Ciò nonostante tale limitazione “solitamente” non è operativa in caso di Terremoti e Alluvioni, ma ciò dipende dalle Condizioni di Assicurazione del Prodotto specifico. Ed’è assolutamente necessario consultarle attentamente nella sezione “Determinazione dell’Ammontare del Danno e Liquidazione del Sinistro” evitando così spiacevoli sorprese. Questo per dire che semmai potrà essere in discussione la modalità del calcolo dell’Indennizzo e dunque la sua entità se Lei non dovesse ricostruire, ma non è in discussione l’Indennizzo stesso. Almeno sino a prova contraria addotta da Condizioni di Assicurazioni particolari.
Sperando di aver risposto adeguatamente e ringraziando per il quesito molto interessante, che probabilmente ci darà lo spunto per un nuovo Articolo dedicato, cordialmente salutiamo.
Buonasera, articolo molto interessante ma, leggendo sul web, non mi sembra di aver trovato Compagnie che assicurino alluvioni ed inondazioni (terremoto sì)se non ********** . Sbaglio?!
Buonasera Davide, grazie di averci scritto e per gli apprezzamenti. Oltre alla Compagnia che Lei cita, certamente altre offrono la copertura. In realtà è sempre più difficile, soprattutto nelle zone interessate più spesso da tali eventi, che gli Assicuratori si espongano al rischio indiscriminatamente. Ma un’attenta ricerca, anche rivolgendosi alle Compagnie tradizionali che offrono la copertura completa dedicata a Terremoto e Alluvioni (solitamente con la stessa Polizza), le darà esito positivo. Lei capirà che è ovviamente più difficile per le Compagnie pubblicizzare un prodotto così complesso e delicato sul web o perlomeno offrirlo a condizioni standardizzate come si fa per l’RC Auto ormai da tempo. In questi casi è utile rivolgersi direttamente agli Intermediari per studiare insieme una soluzione e capire se il proprio marchio possa offrire la garanzia e a quali condizioni.