Ottobre 30, 2024

Quando acquistiamo una polizza, ciò che facciamo è stipulare un contratto di assicurazione. Riassunto in poche parole, il senso di un contratto assicurativo è il trasferimento di un rischio dall’assicurato all’assicuratore, dietro pagamento di un premio. Il Codice Civile, con l’Art.1882, ce ne dà l’esatta definizione: contratto di assicurazione è quello “[…] col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.” Osserviamo come il Codice distingua il danno prodotto da un sinistro da un evento attinente alla vita umana: questa distinzione rimanda a quella – classica – tra assicurazione contro i danni e assicurazione sulla vita.

Assicurazione contro i danni

Il contratto assicurativo contro i danni copre il rischio di subire un danno a cose, persone o patrimonio, con il ripristino della situazione precedente al danno stesso. L’assicuratore è cioè tenuto a indennizzare l’assicurato per la perdita subita, o al limite per il mancato guadagno. Non è possibile lucrare tramite una polizza assicurativa danni.

Assicurazione sulla vita

Il contratto assicurativo sulla vita è invece un contratto di tipo previdenziale. In caso di morte, al raggiungimento dei una certa età o in caso di perdita della capacità lavorativa l’assicuratore è tenuto ad erogare un capitale o una rendita.

Aspetti tecnici del contratto assicurativo

Abbiamo già ricordato altrove come dietro un contratto assicurativo debba esserci l’incontro tra due volontà: quella dell’assicurato (proposta) e quella dell’assicuratore (accettazione). L’altro aspetto fondamentale del contatto assicurativo è la presenza di un rischio.
Del rischio abbiamo parlato dettagliatamente qui. Sottolineiamo il fatto che qualora il rischio inizialmente assicurato dovesse subire variazioni in corso di contratto, è opportuno avvisare il proprio assicuratore. Tale cambiamento può infatti incidere parecchio sul rapporto assicurativo.
Facciamo un esempio: se mi assicuro contro gli infortuni e dichiaro di svolgere una attività lavorativa di tipo impiegatizio, quindi tendenzialmente sedentaria, il tasso applicato per la quotazione del premio sarà certamente inferiore a quanto pagherà, ad esempio, un camionista. Quindi, se in corso di contratto cambio il mio lavoro, ad esempio da impiegato ad idraulico, anch’io sarei tenuto a pagare un premio più alto. Non comunicando nulla alla mia compagnia di assicurazione, rischio di vedermi indennizzare solo in parte quanto dovuto.
Ricordiamo infine che Il contratto di assicurazione deve essere provato per scritto. Quindi l’assicuratore deve rilasciare sempre un documento contrattuale all’assicurato, così come indicato dall’Art.1888 del Codice Civile.

Le parti del contratto di assicurazione

Il contratto assicurativo contro i danni

Le parti che compongono il contratto di assicurazione contro i danni da tenere sott’occhio quando stipuliamo una polizza sono diverse. Di seguito forniamo un breve elenco di quelle che reputiamo fondamentali:

  • la prima voce da controllare è quella relativa al contraente della polizza. Il contraente è colui che stipula il contratto, che è tenuto a pagarne i premi e a comunicare eventuali variazioni o – al limite – la disdetta;
  • di grande importanza è ciò che viene indicato nell’area dedicata alla durata del contratto. In essa troviamo sia la data di decorrenza che quella di scadenza, la rateazione del premio, la tipologia di rinnovo (tacito o meno) e se il contratto risulta indicizzato;
  • la voce più importante è quella che ci indica chi o cosa assicuriamo. Nel caso, ad esempio, di una polizza infortuni o malattia, vi troveremo indicati gli assicurati, con nome e cognome; nel caso di un’abitazione, vi sarà espressamente indicato l’indirizzo esatto dell’immobile;
  • infine, la voce generalmente più ampia ed articolata, quella delle garanzie assicurate. Qui troviamo indicate sinteticamente – per i dettagli si rimanda infatti sempre alle condizioni di assicurazione – tutte le principali prestazioni di polizza, con relativa somma o massimale assicurato.

Il contratto assicurativo sulla vita

Le polizze vita prevedono contratti assicurativi analoghi alle polizze danni, con qualche fondamentale differenza. La prima è che in tal caso possiamo assicurare solo persone fisiche. E le possiamo assicurare sia per il caso morte, sia per il caso vita (ad esempio il raggiungimento di una determinata età), sia per la perdita dell’autosufficienza (polizze LTC). Inoltre, nei contratti sulla vita è presente un ulteriore figura, il beneficiario, ovvero colui che ha diritto alla prestazione al verificarsi dell’evento. Le tre figure contrattuali, contraente, assicurato e beneficiario, in taluni casi possono coincidere, in altri no.