Rischi assicurabili e non assicurabili

Il contratto assicurativo – genericamente inteso – può essere sinteticamente definito come il trasferimento di un rischio da un soggetto ad un altro. Ma che cosa è il rischio, da un punto di vista strettamente assicurativo?

Il rischio

Il vocabolario ci ricorda che il il sostantivo rischio, nella sua accezione generica, significa “eventualità di subire un danno connessa a circostanze più o meno prevedibili”. Un primo elemento su cui è opportuno soffermarsi considerando questa definizione – visto che lo ritroviamo a pieno titolo nel rischio assicurativo – è il concetto di danno. L’altro elemento definitorio, altrettanto centrale, è l’eventualità del danno, ossia la sua possibilità o probabilità.

Il rischio assicurativo

In ambito assicurativo il rischio è pertanto la probabilità che si verifichi un evento dannoso. Poiché l’evento dannoso può essere quantificato economicamente – dal costo di un bene rubato o danneggiato al valore pattuito per la perdita della propria vita – trasferire il rischio dall’assicurato all’assicuratore significa riconoscere al primo un determinato valore economico da parte del secondo nel caso in cui il danno si verifichi effettivamente. Affinché l’accordo tra le parti sia valido, l’assicuratore determinerà un premio, che l’assicurato è tenuto a pagare, calcolato utilizzando come variabili generali la probabilità che il danno si verifichi e il costo medio dei sinistri analoghi. Meno probabile è l’evento dannoso, meno oneroso è il costo medio dei sinistri analoghi precedentemente pagati, meno caro sarà il premio. Ma è dunque possibile assicurare ogni probabile evento dannoso futuro? Ad esempio, posso assicurare il rischio che un investimento finanziario generi nel futuro una grossa perdita economica? La risposta è negativa.

Il rischio puro

Gli unici rischi assicurabili sono i cosiddetti rischi puri, ovvero quei rischi che possono avere solo conseguenze negative. Nel caso precedentemente accennato dell’investimento finanziario il rischio è di tipo speculativo, ossia le conseguenze possono essere negative o positive (posso sia guadagnare che perdere in finanza). Allo stesso modo non posso assicurare neanche il rischio d’impresa.

L’illecito, il dolo, la colpa grave

Un altro elemento da considerare per l’assicurabilità di un rischio è la necessaria liceità dell’attività ad esso soggiacente. Ad esempio, è generalmente possibile assicurare della merce per furto ed incendio all’interno di un magazzino, ma se emergesse che l’attività sottostante fosse il contrabbando, il contratto assicurativo risulterebbe nullo e l’eventuale sinistro non indennizzabile.
L’atto doloso, come prevede l’Art.1900 del Codice Civile, esclude invece l’indennizzo da parte dell’assicuratore. Rifacendosi all’esempio precedente, il magazzino assicurato non risulterebbe coperto nel caso in cui l’assicurato o il contraente di polizza rubassero o dessero fuoco intenzionalmente alla merce in esso presente. La stessa cosa è prevista per la colpa grave, ove per essa giuridicamente si intende la colpa quando questa presenta un discostamento molto evidente rispetto alle generali regole di diligenza, prudenza e perizia che la situazione avrebbe necessitato. È talvolta derogabile il mancato indennizzo da parte dell’assicuratore nei casi di colpa grave, tramite un esplicito accordo.
Vanno però elencate tre eccezioni all’esclusione dell’indennizzo:

  • l’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere. Questo è il caso tipico dei figli minori: se un bambino ferisce intenzionalmente un altro bambino, il genitore del primo, se assicurato con polizza di Responsabilità Civile della famiglia, risulta comunque coperto;
  • l’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da atti compiuti per dovere di solidarietà umana: è il caso in cui, per salvare una vita, l’assicurato volontariamente distrugge un proprio bene assicurato;
  • l’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore: ciò si verifica quando l’assicurato volontariamente provoca un danno a beni assicurati onde evitare il verificarsi di sinistri maggiormente onerosi.

Cessato rischio

Nel momento in cui, durante il periodo di vigenza del contratto assicurativo, il rischio assicurato dovesse cessare – ad esempio, con la vendita dell’immobile assicurato con polizza incendio o con la cessazione di una attività professionale tutelata da polizza di responsabilità civile – il contratto si scioglie.

Riccardo Cantini

Nato a Piombino (LI) nel 1969, vive a Firenze da circa trent’anni. Laureato in filosofia, è stato editor e product manager per diverse realtà editoriali fiorentine. Da oltre dieci anni svolge l’attività di consulente assicurativo. Si interessa in particolare di soluzioni assicurative per le PMI, di previdenza integrativa e di soluzioni d’investimento assicurativo.