La denuncia del sinistro

Si acquista un contratto assicurativo per tutelare se stessi, i propri cari o i propri beni. Spesso però, e direi per fortuna, l’unica relazione che abbiamo con il mondo assicurativo è semplicemente quella di pagare il premio. Al verificarsi di un sinistro potremmo pertanto non essere così preparati da muoverci agevolmente nel formulare e consegnare a chi di dovere la denuncia dello stesso. Di seguito proviamo a dare qualche utile indicazione, al fine di affrontare tale momento con la giusta competenza.

Denuncia incidente auto

Quali sono i tempi per denunciare un sinistro auto? Come indicato dall’Art.1913 del Codice Civile, la denuncia del sinistro va sempre fatta entro tre giorni dall’accaduto o da quando l’assicurato ne ha avuto conoscenza. La modalità più consona per denunciare un sinistro auto è quella che prevede la compilazione del modulo blu di constatazione amichevole (C.A.I.). Di come si compila il vecchio C.I.D. ne abbiamo parlato diffusamente altrove. In ogni caso, dobbiamo informare l’assicuratore per scritto, circostanziando dettagliatamente l’accaduto, nei suddetti termini previsti.

A chi inviare la denuncia?

Se il sinistro coinvolge due veicoli, entrambi immatricolati e assicurati in Italia, e se non si è totalmente responsabile, è il proprio assicuratore a dover essere informato. Con questa procedura è possibile richiedere il risarcimento diretto dei danni al veicolo e alle cose trasportate e/o delle lesioni lievi al conducente e/o delle lesioni in genere ai terzi trasportati. La denuncia va invece presentata all’assicuratore del responsabile principale quando rimangono coinvolti più di due veicoli e/o vi siano lesioni a passanti e/o lesioni al conducente superiori a 9 punti di invalidità e/o incidenti con veicoli immatricolati all’estero.

Denuncia sinistro danni non auto

La necessità di presentare denuncia entro tre giorni dall’accaduto o da quando se ne ha conoscenza è un principio valido per tutti i contratti danni. Pertanto, è opportuno contattare tempestivamente per scritto il proprio assicuratore e dettagliare con precisione l’accaduto – che sia un sinistro relativo alla casa o un infortunio – riservandosi di produrre in un secondo momento più documentazione a supporto della denuncia. In caso di incendio, furto o danni da acqua, ad esempio, è sempre opportuno documentare fotograficamente quanto accaduto. Tale materiale documentale può anche essere allegato alla denuncia, per agevolare il processo liquidativo.

Rimborso spese

A seguito di infortunio o malattia, se si è titolari una polizza infortuni o sanitaria, è possibile farsi rimborsare alcune spese mediche sostenute. In genere per denunciare questo tipo di sinistro le polizze sanitarie prevedono una specifica modulistica dedicata, da compilare e inviarsi alla compagnia assicurativa, assieme alla documentazione a supporto. Per documentazione a supporto ad esempio intendiamo le prescrizioni del medico curante, le fatture della struttura sanitaria e l’eventuale esito di esami o visite specialistiche.

Denuncia sinistro vita

Nel Ramo vita la denuncia di sinistro riguarda prevalentemente i casi morte e perdita dell’autosufficienza. In caso di premorienza la documentazione richiesta per far scattare la prestazione assicurata varia da compagnia a compagnia. Possiamo però considerare il seguente elenco come piuttosto rappresentativo:

  • Certificato di morte dell’assicurato;
  • Atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, dalla quale si evinca:
    • se il de cuius abbia lasciato o meno testamento. Nel caso in cui il testamento esista, sia l’ultimo valido e non impugnato, ne vanno indicati gli estremi;
    • il gruppo di eredi legittimi e/o testamentari del de-cuius.
  • L’eventuale modulo di liquidazione predisposto dalla compagnia, debitamente compilato e firmato da parte di ogni beneficiario;
  • Copia dei documenti di identità dei beneficiari;
  • Relazione sintetica del medico curante (generalmente da compilarsi su modulo prestampato fornito dalla compagnia).

Per le polizze LTC in genere il contraente dovrà far pervenire in forma scritta all’assicuratore un certificato/relazione del medico curante, che comprovi la perdita di autosufficienza dell’assicurato.

Riccardo Cantini

Nato a Piombino (LI) nel 1969, vive a Firenze da circa trent’anni. Laureato in filosofia, è stato editor e product manager per diverse realtà editoriali fiorentine. Da oltre dieci anni svolge l’attività di consulente assicurativo. Si interessa in particolare di soluzioni assicurative per le PMI, di previdenza integrativa e di soluzioni d’investimento assicurativo.