Risarcimento danni: quando il veicolo non è assicurato

Risarcimento danni incidente stradale

Parliamo di risarcimento danni. In particolare, cerchiamo di chiarire cosa succede – in un sinistro RCA – quando uno dei veicoli non è assicurato. Chi risarcisce il danno? E se il conducente del veicolo non coperto dall’assicurazione ha ragione? Un rompicapo che val la pena di essere affrontato con la giusta attenzione.

Risarcimento danni: incidente stradale con veicolo non assicurato

Può capitare, ahimè, di venir coinvolti in un sinistro RCA dove una delle parti in causa è sprovvista di polizza assicurativa in corso di validità. Che sia frutto di una dimenticanza o – più gravemente – di deliberata volontà a non assicurarsi, gli incidenti di questo genere non sono poi così pochi. Si stima infatti che le auto circolanti sprovviste di certificato assicurativo siano circa il 10% del totale… Cerchiamo quindi di capire bene come funziona il risarcimento del danno in questi casi. Per farlo, dobbiamo distinguere tra due casistiche: che l’auto non assicurata abbia torto; che l’auto non assicurata abbia ragione.

Quando l’auto non assicurata ha torto

Nel caso in cui – a seguito di un sinistro stradale – si scoprisse che la controparte non è regolarmente assicurata, possiamo comunque non preoccuparci. Esiste infatti un apposito Fondo di garanzia per le vittime della strada, alimentato direttamente da tutti i sottoscrittori di polizze RCA con una aliquota apposita. Tale fondo liquiderà indirettamente il danneggiato, secondo i massimali previsti dalla legge, tramite la mediazione di sei imprese di assicurazione, per competenze territoriali. Nello specifico, a provvedere al pagamento del sinistro sono:

  • Generali Italia, per la Campania e il Friuli Venezia Giulia;
  • Cattolica, per la Basilicata e il Veneto;
  • Reale Mutua, per Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Sardegna;
  • Allianz, per Lombardia, Marche, Lazio e Puglia;
  • Unipolsai, per Trentino Alto Adige, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo Molise e Sicilia;
  • Sara per Umbria e Calabria.

Come richiedere il risarcimento

Sul sito della Consap, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA, che ha in gestione il Fondo di garanzia, è possibile trovare tutte le informazioni per la richiesta di risarcimento del danno. Innanzitutto va generato un modulo specifico, relativo cioè al caso di veicoli (o natanti) non assicurati. Vanno quindi specificati l’epoca del sinistro (prima o dopo il 30 giugno 2015), la regione e il tipo di danno (ad esempio: a cose, a persona singola, ecc.). Una volta stampato, compilato e firmato il modulo, esso va inviato tramite pec o raccomandata – assieme ad altra documentazione – all’impresa assicurativa territorialmente competente. Una seconda copia va infine inviata, sempre per pec o raccomandata, alla Consap.

Quando l’auto non assicurata ha ragione

Ma veniamo al caso in cui, invece, sia il mezzo non assicurato ad aver ragione in un sinistro RCA. Il veicolo responsabile del sinistro, essendo esso assicurato, sarà tenuto a risarcire i danni del mezzo sprovvisto di copertura. Non sarà però possibile, per ovvi motivi, sfruttare la Card, ovvero la Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto. Ciononostante, il danneggiato può esercitare l’azione diretta verso la compagnia di assicurazione del veicolo responsabile, ottenendo pertanto il risarcimento. Ciò è sancito da una recente sentenza della Corte di Cassazione, la 1179/2022.

Riccardo Cantini

Nato a Piombino (LI) nel 1969, vive a Firenze da circa trent’anni. Laureato in filosofia, è stato editor e product manager per diverse realtà editoriali fiorentine. Da oltre dieci anni svolge l’attività di consulente assicurativo. Si interessa in particolare di soluzioni assicurative per le PMI, di previdenza integrativa e di soluzioni d’investimento assicurativo.