Novembre 22, 2024

I contributi versati alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore ad € 5.164,57. Se sei un lavoratore dipendente, oltre al tuo contributo volontario potrai dedurre quello versato dal datore di lavoro (nel caso sia previsto da un accordo collettivo anche aziendale o da un contratto collettivo nazionale di lavoro o se il datore scelga liberamente di contribuire), sempre entro il limite appena visto. Non potrai dedurre la quota TFR destinata a Previdenza Complementare.

 

Agevolazioni per i lavoratori di prima occupazione.

A partire dal 1 Gennaio 2007, per i lavoratori di prima occupazione che nei primi 5 anni di adesione a una forma pensionistica complementare abbiano versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (ovvero € 5.164,57 * 5 = € 25.822,85), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva tra euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a euro 2.582,29 (la metà del massimo deducibile annuale) in ciascun anno.

Facciamo un esempio :

2007 – Importo dedotto = € 2.500,00

2008 – Importo dedotto = € 3.600,00

2009 – Importo dedotto = € 1.000,00

2010 – Importo dedotto = € 2.800,00

2011 – Importo dedotto = € 3.000,00

Totale deduzione nei 5 anni dall’inizio della riforma = € 12.900,00.

Il soggetto ha dedotto meno di ciò che gli era consentito (€ 25.822,85), per cui potrà usufruire, nei 20 anni successivi al 2011, di un bonus pari a € 25.822,85 – € 12.900,00 = € 12.922,85. Come?

Potrà dedurre fino a € 2.582,29 in aggiunta ai già consentiti € 5.164,57 per ogni anno, fino a raggiungimento del bonus ed entro i 20 anni.

Ad esempio :

2012 – Importo massimo deducibile = € 5.164,57 + 2.582,29 = € 7.746,86

e così via, fino a raggiungimento del bonus di € 12.922,85.

Questa è un’opportunità aggiuntiva offerta dalla normativa ai lavoratori di prima occupazione. E’ possibile usufruirne, ma non è obbligatorio. Per cui, chi non potrà materialmente dedurre un importo superiore al massimo consentito nei primi anni, ha ancora 20 anni di possibilità per farlo.

 

Regime fiscale dei rendimenti.

Per le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di Assicurazione sulla Vita (“Assicurazione Rivalutabile” o “Assicurazione Unit Linked”), il rendimento è da assoggettare ad imposta sostitutiva dell’11% anziché del 12,50%. (11,50% dal 1 Luglio 2014).

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