Novembre 22, 2024

Agevolazioni per le Prestazioni in forma di Capitale (fig.2)

I lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 e già iscritti a una forma pensionistica esistente al 15 novembre 1992, hanno diritto, una volta raggiunti i requisiti, di ottenere la liquidazione dell’intera posizione pensionistica in forma di capitale ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 Dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1 Gennaio 2007.

Non è così per chi ha aderito alla Previdenza Complementare dal 1 Gennaio 2007…

Con la nuova normativa, il diritto di ottenere la liquidazione dell’intera posizione pensionistica in forma di capitale nasce nel momento in cui, raggiunti i requisiti, dal calcolo della rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale, si ottiene un importo inferiore al 50% dell’assegno sociale che nel 2011 è pari a € 5.424,9 (vedi “Come viene calcolata la Prestazione Pensionistica”), altrimenti è possibile richiedere soltanto il 50% in forma di capitale e la restante parte in forma di rendita.

Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale sono assoggettate, in linea di massima (leggi “Agevolazioni sulle Anticipazioni”, “Agevolazioni sui Riscatti” e “Come viene calcolata la Prestazione Pensionistica”) ad una ritenuta a titolo d’imposta del 15% ridotta di uno 0,30% per ogni anno oltre il quindicesimo di adesione alla forma pensionistica, fino ad un minimo del 9%.

 

Agevolazioni per le Prestazioni in forma di Rendita (fig.2)

Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, ridotta di uno 0,30% per ogni anno oltre il quindicesimo di adesione alla forma pensionistica, fino ad un minimo del 9%. La base imponibile è determinata al netto della parte che ha già scontato l’imposta sostitutiva in capo alla forma pensionistica complementare (rendimenti maturati durante la fase di accumulo) nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti (somme versate dall’aderente per reintegrare la posizione pensionistica dopo aver richiesto anticipazioni, e che superavano il tetto di deducibilità annuale – Leggi “Reintegro di somme erogate a titolo di Anticipazioni”). Inoltre, mentre in fase di accumulo il rendimento è assoggettato all’11% di imposta sostitutiva, successivamente alla maturazione del diritto, è applicata un’imposta sostitutiva del 12,50%. (Leggi le novità dal 1 Luglio 2014).

 

Prestazione Finale e Tassazione sui Premi Dedotti
Prestazione Finale e Tassazione sui Premi Dedotti

 

Agevolazioni sulle Anticipazioni (fig.1)

E’ possibile chiedere l’anticipazione della posizione pensionistica maturata, nei seguenti casi :

  • in qualsiasi momento e fino al 75% della posizione maturata per spese sanitarie straordinarie;
  • dopo 8 anni di adesione alla forma pensionistica e fino al 75% della posizione maturata, per acquisto prima casa per sé o per i figli o per ristrutturazione prima casa;
  • dopo 8 anni di adesione alla forma pensionistica e fino al 30% della posizione maturata per qualsiasi altro motivo;

Le anticipazioni delle posizioni sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate.

E’ applicata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del :

15% ridotta di uno 0,30% per ogni anno oltre il quindicesimo di adesione alla forma pensionistica, fino ad un minimo del 9%, nel caso di richiesta di anticipazione per :

  • spese sanitarie straordinarie.

23% nel caso di richiesta di anticipazione per :

  • acquisto prima casa per sé o per i figli o per ristrutturazione prima casa;
  • qualsiasi altro motivo.

L’aliquota è in ogni caso applicata sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.

 

Agevolazioni sui Riscatti (fig.1)

E’ possibile chiedere il riscatto della posizione pensionistica maturata nei seguenti casi :

  • in caso di cessazione dell’attività lavorativa per un periodo di tempo maggiore a 1 anno e minore a 4 anni il 50% della posizione maturata;
  • in caso di cessazione dell’attività lavorativa per un periodo di tempo superiore a 4 anni il 100% della posizione maturata;
  • in caso di premorienza dell’aderente prima di aver raggiunto i requisiti per l’erogazione della prestazione pensionistica il 100% della posizione maturata.

Sulle somme erogate a titolo di riscatto viene operata una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 15% ridotta di uno 0,30% per ogni anno oltre il quindicesimo di adesione alla forma pensionistica, fino ad un minimo del 9%. per :

  • cessazione dell’attività lavorativa per un periodo di tempo maggiore a 1 anno e minore a 4 anni;
  • cessazione dell’attività lavorativa per un periodo di tempo superiore a 4 anni;
  • invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3;
  • premorienza dell’aderente prima di aver raggiunto i requisiti per l’erogazione della prestazione pensionistica.

Sulle somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sull’imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate.

 

Casi e Tassazione delle Prestazioni
Casi e Tassazione delle Prestazioni

 

Agevolazioni sui Trasferimenti.

Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.

 

Reintegro di somme erogate a titolo di Anticipazioni.

E’ possibile reintegrare, dopo aver ottenuto eventuali anticipazioni della posizione pensionistica, le somme erogate.

Queste somme concorrono, come i contributi volontari versati, a formare l’importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo, nel limite di € 5.164,57. Sulle somme che superano il tetto di deducibilità è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento dell’erogazione dell’anticipazione.

Facciamo un esempio :

Otteniamo un’anticipazione della posizione pensionistica pari a € 12.000,00 per acquisto prima casa.

Aderiamo alla forma pensionistica da 17 anni, per cui subiremo una tassazione del 14,40% (15% – 0,30% x 2 anni oltre il quindicesimo di adesione).

Cinque anni dopo reintegriamo € 12.000,00, ma possiamo dedurre dal reddito complessivo soltanto € 5.164,57.

Avremo un credito d’imposta pari a € 12.000,00 – € 5.164,57 = € 6835,43.

Raggiunti i requisiti per l’erogazione della prestazione pensionistica, questo importo dovrà essere sottratto dalla base imponibile per il calcolo dell’imposta.

 

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