Dicembre 12, 2024

La previdenza integrativa

La previdenza integrativa, per chi non è un minimo addentro alla tematica, può rivelarsi un vero e proprio labirinto. È opportuno pertanto iniziare questo breve excursus sulle differenze tra le soluzioni previdenziali soffermandoci sui punti salienti delle riforme che negli anni hanno toccato in maniera rilevante il tema. Nonostante da molti decenni per alcune categorie ristrette di lavoratori fossero già state istituite forme di previdenza complementare (soprattutto in ambito bancario ed assicurativo), il punto di svolta sul tema della “pensione di scorta” è da individuarsi nel 1993, con l’emanazione del Dlgs 124, con il quale si disciplinano “… le forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale”, come recita l’Art. 1. La cosiddetta Riforma Dini (L. 335 dell’8 agosto 1995) recepisce il suddetto Decreto legislativo e resta in vigore sino alla Riforma Maroni (L. 243 del 23 agosto 2004) e al conseguente Dlgs 252 del 5 dicembre 2005. Oggi la normativa prevede due tipologie di strumenti previdenziali integrativi:

  • i fondi pensione (aperti o chiusi);
  • i Piani Individuali di Pensione (PIP).

I fondi pensione

Sebbene i fondi pensione non siano polizze vita, rientrando tra gli strumenti di previdenza complementare, è opportuno fornire qualche accenno su di essi. I fondi pensione sono strumenti finanziari di diritto privato, gestiti secondo il principio di capitalizzazione integrale, nei quali i lavoratori possono accantonare riserve al fine di garantirsi una prestazione pensionistica integrativa. Il rischio finanziario è a carico del lavoratore. I fondi pensione possono essere aperti, ovvero gestiti e collocati da banche, assicurazioni, SIM e SGR: vi si può aderire come singolo lavoratore o anche come collettivo, in presenza di un accordo fra fondo e azienda; i fondi possono anche essere chiusi o negoziali: questi nascono in base ad accordi tra le rappresentanze sindacali e imprenditoriali in specifici settori e possono aderirvi solo alcune tipologie di lavoratori (ad esempio il fondo Cometa è un fondo chiuso esclusivo per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche). I versamenti volontari del lavoratore sul fondo sono deducibili fiscalmente sino agli €5.164,57 per anno. Può essere conveniente aderire ad uno specifico fondo pensione (aperto o chiuso che sia) per quei dipendenti privati la cui azienda ha stipulato appositi accordi con le rappresentanze dei lavoratori in relazione alla previdenza complementare, ad esempio perché si beneficia di uno specifico contributo datoriale che, assieme al TFR e ai contributi volontari, contribuirà a formare il montante liquidabile al termine del piano.

I Piani Individuali di Previdenza (PIP)

Con il Dlgs 252 del 5 dicembre 2005 sono entrati in vigore anche i cosiddetti Piani Individuali di Previdenza (PIP), polizze vita dedicate espressamente alla previdenza integrativa, in sostituzione delle precedenti Forme Individuali di Previdenza (FIP), anch’esse polizze vita, in vigore dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006. I PIP, dicevamo, non sono altro che polizze vita, con alcune caratteristiche speciali:

  • Il contraente coincide necessariamente con l’assicurato e il beneficiario caso vita, ed è definito aderente;
  • È un piano a versamenti unici aggiuntivi liberi: l’aderente decide se, quanto e quando versare;
  • La durata contrattuale è definita per legge ed è agganciata all’età in cui vengono maturati i requisiti per la previdenza pubblica;
  • I versamenti liberi sono fiscalmente deducibili per anno sino a un massimo di €5.164,57.
  • Vi può aderire chiunque abbia un età inferiore di almeno un anno a quella in cui si maturano i requisiti di vecchiaia per la quiescenza. Non soltanto lavoratori, quindi, ma anche bambini, inoccupati e disoccupati.

I PIP possono investire sia in gestione separata, con garanzia del capitale, sia in fondi interni. Al termine del piano, l’aderente, se ancora in vita, potrà ottenere una rendita integrativa vitalizia. I PIP risultano essere molto convenienti per tutti quei lavoratori autonomi che non hanno fondi pensione di categoria, così come per molti giovani i quali, non lavorando, possono solo aderire ai PIP. In quest’ultimo caso, a beneficiare del vantaggio fiscale generato dal versamento, sarà il genitore che ha a carico il giovane.

Come confrontare Fondi pensione e PIP

Sia i Fondi pensione sia i PIP sono sottoposti alla vigilanza di un’autorità specifica: la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione). Per un eventuale confronto sui costi e i rendimenti tra più fondi pensione o PIP, basta andare sul sito della COVIP (www.covip.it), dove troviamo il database degli strumenti previdenziali autorizzati in Italia. È possibile scaricare in PDF sia l’elenco dei rendimenti sia l’elenco delle schede dei costi, suddivisi per categoria di strumento previdenziale: ondi Pensione Negoziali, Fondi Pensione Aperti, Fondi Pensione Preesistenti (alla riforma del 1993), PIP. In tal modo è abbastanza facile farsi un’idea chiara sullo strumento più conveniente e/o più performante da acquistare.

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