Novembre 21, 2024

Salve. Avrei una domanda da porvi.

Avevo contratto polizza RCA a nome di mia moglie e pagavo a parte una polizza infortuni del conducente.


In data 08.05.2013 ho avuto un grave incidente stradale con responsabilità al 50% di colpa. Ho già effettuato le visite mediche legali sia con il medico del’assicurazione e che con il medico legale dell’INAIL (in quanto si tratta di inforunio in ITINERE) i quali mi hanno riconsciuto danni permanenti in misura di 13 punti, è sono stato già liquidato sia dall’assicurazione che dall’INAIL.

Ora tramite il mio legale abbiamo chiesto alla mia compagnia il risarcimento del danno previsto dalla polizza conducente. La mia assicurazione mi riconosce anzicchè 13 punti di danni permanenti 8 punti perchè dicono che il danno estetico non rientra nel conteggio. In più essendo inferiore a 10 punti mi appplicano la franchigia del 3%…

Volevo sepere se è corretto questo conteggio?


Nel caso controrio cosa posso fare?

Vorrrei evitare le vie legali perchè leggevo nelle condizioni generali di polizza che mi dovrei rivolgere ad un arbitrato di tre medici e che il cposto al 50% è anche a mie spese???

Gradirei vostra cortese risposta in merito….

Gentile F.,

l’Invalidità Permanente per come definita nel glossario di una Polizza Infortuni è diversa dalle menomazioni all’integrità psicofisica derivanti da una Responsabilità Civile.

Se Lei legge la definizione di Invalidità Permanente di un’Assicurazione Infortuni troverà spesso : “Perdita definitiva, totale o parziale, della capacità lavorativa generica, quindi indipendentemente dalla professione esercitata”.

Il grado di Invalidità Permanente viene dedotto da un’apposita Tabella che riporta per ogni Arto lesionato parzialmente o totalmente una percentuale. Tale percentuale esprime una perdita di capacità lavorativa “generica” ovvero indipendente dalla Professione esercitata. Per cui, anche se per un dentista ad esempio la perdita totale del pollice destro potrebbe comportare un’invalidità totale (lavorativamente parlando), alla perdita sarà attribuita la percentuale indicata in Tabella. C’è poi da aggiungere che nelle Assicurazioni Infortuni, l’Assicurato può scegliere se adottare la Tabella INAIL o la Tabella ANIA. Le percentuali previste dalla Tabella INAIL sono più elevate di quelle previste dalla Tabella ANIA, ma questa è solitamente una condizione aggiuntiva da acquistare al momento della stipula del Contratto. Detto questo, il Danno Estetico non comporta una perdita di capacità lavorativa generica ed effettivamente non troverà nella Tabella riferita al suo contratto l’indicazione di tali danni.

Se ha acquistato la Garanzia “Rimborso Spese di Cura”, potrebbero essere rimborsate le spese sostenute e documentate per rimediare in parte al Danno Estetico a seguito dell’Infortunio.  E’ necessario verificare però se tale fattispecie è prevista dalle Condizioni di Assicurazione. Parliamo comunque di spese e non di punti di Invalidità Permanente.

L’infortunio subito è conseguente ad un sinistro RC Auto e dunque concerne un’altro ambito, quello della Responsabilità Civile.

In questo caso i 13 punti di cui Lei parla sono riferiti a menomazioni all’integrità psicofisica che ricomprendono il Danno Estetico.

Non è assolutamente consigliabile rivolgersi al legale. È sufficiente, se ne vale la pena (e ciò dipende dall’entità del Capitale Assicurato nella sua Polizza Conducente per cui la variazione anche di 1 solo punto percentuale comporterebbe una liquidazione molto diversa), effettuare una perizia medico-legale di parte e consegnarla alla Compagnia, per cercare di trovare un accordo.

Consulti inoltre le sue Condizioni di Polizza e verifichi se al suo Contratto è stata attribuita la Tabella ANIA, se ha acquistato quella INAIL, o se ancora la Tabella INAIL è prevista di default. Questo dipende dal Prodotto. Ne esistono infinite versioni sul mercato.

Per finire, sempre consultando le Condizioni di Polizza, verifichi se è prevista una franchigia del 3% relativa al 10%. Da ciò che ci descrive evidentemente è così e questo significa che tutti i sinistri che danno origine ad un grado di Invalidità Permanente (valutato come detto, esclusivamente in riferimento alla perdita generica di capacità lavorativa) inferiore al 10% subiranno la decurtazione della franchigia, quelli superiori saranno valutati senza applicazione di alcuna franchigia. Tale clausola prevista per il calcolo della liquidazione Invalidità Permanente non è presente in tutti i prodotti, ed’è comunque una buona condizione offerta.

Sperando di esserLe stati d’aiuto, ringraziamo e cordialmente salutiamo.