Disdetta Polizza in caso di Fusione, Concentrazione, Liquidazione Coatta Amministrativa

Spett.le Redazione di amicoassicuratore.it, sono a porgervi il seguente quesito :

Avendo stipulato una polizza da circa dieci anni con una società, se questa società viene assorbita da delle nuove compagnie con le quali non voglio avere rapporti posso dare disdetta della polizza prima dei canonici sessanta giorni?

Grazie mille.

A.

 

Gentile A.,

innanzitutto grazie per averci contattato.

Per rispondere alla sua domanda riportiamo per intero quanto previsto dall’Articolo 168 del Codice delle Assicurazioni Private (TITOLO XII – NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE) e dall’Articolo 1902 del Codice Civile.

 

Art.168

Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione

  1. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, primo comma, del codice civile, il trasferimento di portafoglio, che sia autorizzato in conformità a quanto previsto dagli articoli 198 e 200, non è causa di risoluzione dei contratti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione, se il trasferimento avviene a favore di un’impresa di assicurazione che ha la sede legale all’estero oppure a favore di una sede secondaria all’estero di un’impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica.
  2. Nei casi previsti dal comma 1, se il trasferimento riguarda contratti per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, i soggetti che hanno diritto ad un risarcimento possono agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione, nei confronti dell’impresa italiana cedente sino alla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione rilasciato dall’ISVAP.
  3. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, primo comma, del codice civile, il trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri, che sia stato autorizzato dall’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa cedente ed effettuato con l’assenso dell’ISVAP, non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 199, comma 6.
  4. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, primo comma, del codice civile, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione.

 

Art. 1902 Codice Civile 

Fusione, Concentrazione e Liquidazione Coatta Amministrativa 

  1. La fusione e la concentrazione di aziende tra più imprese assicuratrici non sono cause di scioglimento del contratto di assicurazione. Il contratto continua con l’ impresa assicuratrice che risulta dalla fusione o che incorpora le imprese preesistenti. Per i trasferimenti di portafoglio si osservano le leggi speciali.
  2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell’ impresa assicuratrice, il contratto di assicurazione si scioglie nei modi e con gli effetti stabiliti dalle leggi speciali anche per ciò che riguarda il privilegio a favore della massa degli assicurati.

 

Facendo riferimento alla Norma sopra riportata gli unici casi in cui Lei avrebbe il diritto di recedere dal Contratto nel termine di 60 giorni sono questi :

  1. Se la nuova Compagnia che ha acquisito la Società (con sede legale in Italia) con cui Lei è tutt’ora assicurato ha sede legale all’estero.
  2. Se la sua attuale Compagnia (che è stata acquisita) è in liquidazione coatta amministrativa.

Prova ne sono il Comma 1 dell’Art. 1902 del Codice Civile (che prevede il caso di fusione o concentrazione tra più imprese di assicurazione) e il Comma 2 (che prevede il caso di liquidazione coatta amministrativa).

Il Comma 1 dell’Art. 168 del Codice delle Assicurazioni Private, invece, prevede la possibilità di poter recedere nel caso in cui la propria Società (con sede legale in Italia) sia acquisita da altra Compagnia con sede legale all’estero.

Laddove così non fosse, avrà comunque diritto di recedere 60 gg prima della scadenza annuale. Questo se, da come ci racconta, il contratto ha durata 10 anni ed’è stato stipulato prima del 15 Agosto 2009 (data in cui fu reintrodotta la Poliennalità dei Contratti di Assicurazione con la legge 99/2009) Leggi qui.