Dicembre 12, 2024

L’Articolo 1899 del codice civile “Durata dell’Assicurazione” è stato oggetto di varie modifiche negli ultimi anni. Prima del 2 Aprile 2007 prevedeva l’esistenza di contratti di assicurazione poliennali. Nei contratti poliennali la facoltà di recedere è data soltanto nell’ultimo  anno del contratto. Se una polizza ha durata 10 anni è possibile recedere, facendo disdetta, soltanto al decimo anno. L’obbligatorietà del pagamento del premio permane per dieci anni.

La legge n.40 del 2 Aprile 2007Decreto Bersani” ha modificato l’articolo del codice civile prevedendo che, in caso di durata poliennale, il contraente ha facoltà di recedere annualmente senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Ciò è valido per i contratti poliennali stipulati dalla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero dal 2 Aprile 2007 in poi. Per i contratti poliennali stipulati antecedentemente, la facoltà di recesso può essere esercitata solo a condizione che il contratto sia stato in vita per almeno 3 anni. Questo decreto aveva di fatto eliminato i contratti di assicurazione poliennali.

Con la legge n. 99/2009 si è tornati nuovamente sull’articolo 1899 c.c. L’Assicuratore può proporre coperture poliennali, a fronte di una riduzione del premio per il contraente. Tuttavia, in questo caso, viene meno la possibilità di recedere annualmente dal contratto. Il recesso sarà possibile soltanto trascorso il quinto anno di copertura. Dal 15 Agosto 2009, quindi, l’Assicuratore potrà proporvi un contratto di Assicurazione con durata superiore all’anno, anche di 10 anni, ma dovrà concedervi uno sconto sulla tariffa. Sarete obbligati a pagare il premio per 5 anni e dagli anni successivi potrete recedere con 60 giorni di preavviso. Se l’Assicuratore non esplicita o non applica lo sconto sulla tariffa, il contraente ha diritto di recesso ad ogni annualità, fermo restando il preavviso dei 60 giorni. Quest’ultima modifica ha praticamente reintrodotto la poliennalità nei contratti di assicurazione, con l’unica differenza rispetto al passato del limite dei 5 anni stabiliti per l’obbligatorietà del pagamento del premio.

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62 thoughts on “Polizze Poliennali

  1. Buonasera , nel 11/2013 ho stipulato un contratto RC Edile con durata 5 anni (fino al 11/2018) ora nel 01/2019 mi hanno sostituito il contratto ed hanno portato la scadenza dello stesso al 11/2023 (4 anni), ora essendo una sostituzione di un contratto del 2013 ho fatto disdetta a gennaio 2020 ma il mio assicuratore mi dice che non e’ possibile.

    Ha ragione ?

    Oppure posso disdire il contratto?

    Alessio

    1. Gentile Alessio,
      grazie per averci scritto.
      Il fatto che il contratto originario sia stato sostituito con uno anch’esso di durata poliennale (anche se di quattro anni anziché cinque), le impedisce – di fatto e di diritto – l’esercizio della facoltà di disdetta. La sostituzione di polizza è infatti in tutto e per tutto un nuovo contratto. Nella fattispecie, questo ha durata quattro anni, pertanto la disdetta è esercitabile solamente a partire dal rinnovo del 2023.
      Spero di esserle stato di aiuto.
      Cordiali saluti,

      Riccardo Cantini

  2. salve in data 6 luglio ho stipulato polizza per perdite pecunarie , in realta sono stato obbligato dalla banca a sottoscrivere la polizza per poter aver accesso alla richiesta di mutuo, scusatemi la mia ignoranza,voleva saper se ci sono modi per recedere dal contratto anche se sull’informativa della compagnia assicurativa non è previsto il diritto di recesso

    1. Buonasera,

      grazie per averci sottoposto il suo quesito.

      se – come lei ci scrive – nei documenti della compagnia assicurativa non si prevede il diritto di recesso, non è certamente possibile esercitarlo.
      Può però – se ne riscontra gli estremi – esercitare il suo diritto di consumatore contattando l’IVASS, ovvero l’istituto di vigilanza delle compagnie assicurative, per denunziare un comportamento scorretto.
      Cordialmente,
      Riccardo Cantini

  3. Buongiorno, volevo chiedere cortesemente se è corretto sottoporre un modulo adeguatezza per una assicurazione infortunio pluriennale già precompilato sulla opzione POLIENNALE anzichè annuale.
    Purtroppo me ne sono accorto tardi.
    Grazie

    1. Gentile Paolo,
      in genere il modulo di adeguatezza – che, va detto, varia da compagnia a compagnia, pur presentando uno schema analogo per tutte – dovrebbe riepilogare sinteticamente le garanzie della polizza che si va a contrarre. Con tale questionario il consumatore verifica che il contratto che sottoscriverà sarà, per l’appunto, adeguato alle proprie esigenze. Se è già presente l’opzione su “contratto poliennale”, probabilmente ciò è dovuto al fatto che il contratto è stato emesso di durata poliennale. Il modulo di adeguatezza infatti è un documento che viene elaborato una volta emessa la polizza, non prima. Quindi direi: il problema non mi sembra tanto che l’adeguatezza presenti un campo preimpostato su “poliennale” quanto il fatto che – mi par di capire – lei non aveva condiviso con il suo assicuratore la durata poliennale della polizza.
      Cordialmente,

      Riccardo Cantini

  4. Buonasera
    Chiedo un parere…mio padre in data 19/11/2015 ha stipulato un contratto no auto(infortuni per tutta la famiglia e vita per mio padre) con una compagnia…contratto dalla durate pluriennale con scadenza il 19/11/2020
    Nel maggio 2016 mio padre è stato colpito da grave ischemia cerebrale(ictus) restando cosi paralizzato ed allettato
    Chiesto risarcimento, negato perchè la compagnia dice che non copre questi tipi di malattie..nonchè mia madre cade rimanendo al 70% invalida causa rottura terzo,quarto e quinto dito mano sx…anche qui chiesto risarcimento ma nulla,l assicurazione non copre nemmeno questo danno.
    Ora pagato il quarto anno invano con scadenza il 19/11/2019premesso che sia io che mia sorella abbiamo cambiato domicilio e quindi non risultiamo piu nello stato di famiglia,nonchè il contraente cioè mio padre è affetto da questa malattia ed allettato, si potrebbe richiedere la disdetta del contratto? E riguardo i premi versati si potrebbe anche fare richiesta di un rimborso?
    Gia parlato con l’intermediario ma a me sembra che ne sappia meno di noi.
    Cordiali saluti

    1. Buonasera Maria Grazia,

      ci dispiace davvero molto per gli avvenimenti occorsi. Anche se la polizza è poliennale, lei può decidere di non pagarla (e quindi di non essere coperto). I premi, invece, non potranno essere restituiti.

      Speriamo di esserle stati utili con la nostra opinione e ci faccia sapere se ha aggiornamenti.

      Cordiali saluti,
      Staff AmicoAssicuratore

  5. Salve , nel novembre 2014 ho stipulato l’assicurazione Persona Sicura di Generali invogliato dal mio assicuratore come polizza per il rischio professionale, oggi ho scoperto che la mia associazione di categoria offre copertura per la stessa assicurazione ma con prezzi decisamente più bassi! voglio quindi recedere da Generali per passare a quella convenzionata, solo che il contratto è decennale e nel fascicolo illutrativo alla voce recesso dice:
    ” 8. Diritto di recesso
    Avvertenze
    È facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto. Si rinvia all’art. 65 delle condizioni di assicurazione
    per gli aspetti di dettaglio.
    Se la durata del contratto supera i cinque anni, il contraente trascorso il quinquennio, ha facoltà di
    recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso
    della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, senza oneri.”
    Devo aspettare per forza il 5 anno ? Dal contratto non si evince lo sconto sulla tariffa… come posso capire se è stato applicato ? in mancanza dello sconto posso recedere il contratto senza problemi ? Grazie

    1. Salve Alfio,

      da quanto ci scrive, deve aspettare 5 anni. Inoltre, in linea generale, le confermiamo che se qualsiasi clausola del contratto non è rispettata, è diritto dell’altra parte recedere unilateralmente.

      Speriamo di esserle stati utili con la nostra opinione e ci faccia sapere se ha aggiornamenti.

      Cordiali saluti,
      Staff AmicoAssicuratore

  6. Buonasera,
    Sono in procinto di stipulare un mutuo ipotecario per acquisto di prima casa.
    Siccome l’immobile da acquistare proviene da una donazione, mi è stato proposto di stipulare una polizza di assicurazione della compagnia “AON” denominata “donazione sicura”. La durata della polizza sarà di 30 anni cioè fino alla scadenza del mutuo. Dovrò versare il premio (per 30 anni) in un’unica soluzione. Ho letto dai fogli informativi che “non è previsto il diritto di recesso”. Vi chiedo, è corretto non poter recedere dalla polizza? E se potrò recedere:i premi pagati per il periodo non goduto potranno essermi restituiti?

    1. Buonasera Alessandro,

      da una ricerca su internet abbiamo individuato il Fascicolo Informativo della polizza “Donazione Sicura” di AON.

      Le confermiamo che non è possibile recedere dal contratto per il semplice motivo che la polizza si assume il rischio di un’eventuale donazione fraudolenta risarcendole i costi o parte dei costi sostenuti.
      Il motivo per cui non è possibile disdire successivamente alla stipula del contratto è perché il momento più delicato è normalmente la compra-vendita e, se fosse possibile disdire subito dopo, la Compagnia si assumerebbe solo il rischio al momento peggiore senza avere alcuna possibilità di guadagni e rendendo antieconomico offrire questo tipo di coperture

      Saluti,
      Staff Amico Assicuratore

  7. Buonasera, ho inviato disdetta per polizza pluriennale (stipulata il 7/8/2015 scadenza 7/8/2020) 60 gg prima della scadenza prevista per il 7/08/2017…In base alla Legge del 2009 il rifiuto è fondato… ed infatti il 4 Dicembre 2017 ricevo pec da parte dell’ ‘avvocato dell’Agenzia dove mi intima a pagare aggiungendo che, trascorso 1 mese dalla pec potrà essere valutato dal Giudice ai fini delle spese di giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, primo comma del C.C.
    Ad oggi che è trascorso oltre un mese, non ho ricevuto nulla… posso sperare che non ci siano conseguenze e che magari la Direzione non proceda per importi di 780 € annui oppure ci saranno sicuramente delle conseguenze???
    Sperando vivamente in una sua risposta, cordialmente la ringrazio.

    1. Buonasera Germana,

      crediamo che lei abbia agito correttamente e non dovrà pagare nulla. In questi casi la trasparenza è quella che paga: se per un errore non hanno registrato la sua disdetta e può produrre delle prove dell’invio li inoltri alla compagnia e vedrà che tutto si risolverà velocemente

      Speriamo di esserle stati utili e ci aggiorni sulla vicenda.

      Saluti,
      Lo Staff di AmicoAssicuratore

  8. Ho stipulato una polizza assicurativa “Accumulo” nel dicembre del 2005 concatenazione polizza 2025. Ho pagato x un anno un’importante come piano di accumulo; successivamente ho pagato con una maggiorazione i successivi 9 anni. Adesso vorrei chiudere questa polizza in quanto x motivi strettamente economici non posso affrontare i restanti pagamenti fino alla scadenza 2025.
    Desideravo sapere se con il decreto Bersani posso recidere dal contratto e se mi viene rimborsato il mio piano di accumulo fino adesso versato compreso gli interessi maturati.
    Grazie.

    1. Buonasera Salvatore,

      dipende dalle clausole che ha sottoscritto nel suo contratto. Le consigliamo di leggerlo attentamente o di chiedere al proprio intermediario,

      In linea generale, lei rientra nella possibilità di recedere perché sono stati pagati i premi per più di 5 anni e potrà recedere quanto dovuto fino a quel momento

      Speriamo di esserle stati utili con la nostra opinione e ci faccia sapere se ha aggiornamenti.

      Cordiali saluti,
      Staff AmicoAssicuratore

  9. Buongiorno
    nel 2014 ho stipulato un’assicurazione professionale pluriennale fino al 2019 ma nel 2015 ho chiesto la disdetta con raccomandata a/r.
    ora voglio disdirla ma l’assicurazione mi dice che non è possibile disdirla.
    È vero? Cosa posso fare?? Non riesco a credere che devo regalare 400euro inutilmente. …ma in che oaese viviamo??
    Grazie per un vostro riscontro.

    1. Buongiorno Francesco,

      se ha sottoscritto un contratto poliennale dopo il 2009 con uno sconto sulla tariffa, non dovrebbe essere possibile disdire

      Le consigliamo di leggere il suo contratto attentamente e di chiedere al proprio intermediario

      Speriamo di esserle stati utili con la nostra opinione e ci faccia sapere se ha aggiornamenti.

      Cordiali saluti,
      Staff AmicoAssicuratore

  10. nel 2011 ho stipulato una assicurazione infortuni con scadenza 15.1.2017,pagamento ogni tre mesi gennaio, aprile,luglio,ottobre.In aprile il 4 ho mandato la disdetta per motivi economici avvalendomi della legge bersani,mi è stata respinta dicendomi che ci volevano 60 giorni e non sono trascorse le 5 annualita’mi hanno fatto scrivere dal loro legale dicendomi che se non pagavo andavo incontro a spesedi procedura piu’ l’intera somma della rata .Volevo sapere cosa succede se non pago mi pignorano i beni Grazie mille

  11. Buongiorno,
    nel 2010 ho stipulato una polizza infortuni conducente di durata decennale, se non ho capito male dai messaggi precedenti, sono obbligata a pagare un altro anno dopodiché potrò dare disdetta una volta per tutte o dovrò comunicare la disdetta ogni anno fino allo scadere della polizza?
    Inoltre è possibile utilizzare la posta certificata per dare disdetta o devo utilizzare obbligatoriamente la raccomandata con ricevuta di ritorno?
    Grazie,
    Elena

    1. mi scuso, ho inteso male una frase dell’articolo, non avrebbe senso dover dare disdetta ogni anno, quindi dal 2016 dovrei poter disdire la polizza, giusto?

  12. Salve. nel maggio 2014 ho stipulato un’assicurazione della durata di 5 anni sulla salute, con pagamento trimestrale del premio.
    ORa, pur essendo lavoratrice dipendente, ho contingenti problemi economici e vorrei sapere se posso recedere da tale assicurazione.
    Vi ringrazio per ogni informazione che vorrete darmi.

    1. Salve Alessandra,

      con questi pochi elementi non siamo in grado di darle una risposta esaustiva. Le consigliamo di leggere attentamente il contratto per capire penali e tempi di disdetta che saranno sicuramente riportati.

      Speriamo di esserle stati utili con la nostra opinione e ci faccia sapere se ha aggiornamenti.

      Cordiali saluti,
      Staff AmicoAssicuratore

  13. Salve,
    Ho stipulato lo scorso anno una polizza infortuni con poliennalità, la quale però a dire dell’assicuratore, sarebbe stata per me solo vantaggiosa visto che nel caso mi fossi in futuro trovato in difficoltà, avrebbe sfruttato lui stesso l’articolo 1901 del codice civile per venirmi incontro e sciogliere di diritto il contratto. Premesso questo, oggi non ho più un lavoro e non posso appunto portare avanti il pagamento ed il mio vecchio assicuratore non è più li a lavorare. Ho modo di “salvarmi” da questa situazione?

    1. Salve,

      ne parli con l’attuale assicuratore e si accerti se non può disdire in ogni caso passati x anni.

      Speriamo di esserle stati utili con la nostra opinione e ci faccia sapere se ha aggiornamenti.

      Cordiali saluti,
      Staff AmicoAssicuratore

  14. Salve, nel 2004 ho stipulato una polizza *****, la stessa è stata modificata nel 2006 la scadenza è diventata 10/2016, nel 8/2014 ho mandato una lettera di recess, in quanto per più volte l’assicurazione ha rifiutato l’assistenza sanitaria in base alla polizza a formula piena stipulate. ora ***** senza mi fosse stto comunicato nulla nei mesi precedent, mi chiede di pagare l’annualità, aumentata come ogni anno, e mi dico semplicemente che le polizze decennali non si possono recedere prima della scadenza. Data la mia incompetenza in material, perchè non è possibile recedere a queste polizze? grazie per qualunque risposta

    1. Gent.mo Paolo,
      premesso che, come previsto dai “Termini di Utilizzo” di amicoassicuratore.it, non è possibile menzionare la Compagnia di Assicurazioni, il Prodotto e/o l’Intermediario, la sua posizione assicurativa sembrerebbe rientrare tra quelle disdettabili, in virtù della Legge Bersani, 60 gg. prima della ricorrenza annuale e decorsi almeno i primi 3 anni di vita del Contratto.
      Provi a trovare un colloquio con il suo Intermediario per comprendere cosa effettivamente sia successo e per trovare insieme una soluzione.
      Cordialmente.

  15. Buona sera, ho un assicurazione infortuni con ***** con contratto di 5 anni, per motivi economici ho chiesto al 4 anno la disdetta e loro puntualmente non la hanno accettata, come posso fare per disdirla?

    1. Gent.mo Paolo,
      premesso che, come previsto dai “Termini di Utilizzo” di amicoassicuratore.it, non è possibile menzionare la Compagnia di Assicurazioni, il Prodotto e/o l’Intermediario, è necessario comprendere quando il Contratto è stato stipulato. Se ciò è avvenuto successivamente al 15 Agosto 2009, l’Assicuratore può esigere il Premio per i 5 anni di durata, previa applicazione di uno sconto sulla tariffa.
      Cordialmente.

  16. Salve,
    Occupandomi di servizi di supporto agli amministratori di condominio, e relativamente alle polizze fabbricati, ed in particolare per una polizza di durata quadriennale stipulata a gennaio 2012, per effetto della legge 99/2009 mi sembra di capire che l’eventuale disdetta può comunque essere fatta a scadenza di ciascuna annualità,ovviamente con preavviso di 60 giorni, solo però se l’assicuratore non ha applicato o non ha comunicato di aver applicato uno sconto sul premio base. Vorrei sapere se la legge si applica anche a contratti di durata inferiore a 5 anni, come in questo caso, e quindi se l’amministratore può inviare disdetta ad ogni annualità, sempre rispettando il preavviso.
    Grazie

    1. Gent.ma Nicoletta,
      la normativa si applica a tutti i contratti di durata poliennale, anche inferiori ai 5 anni, ma stipulati successivamente all’entrata in vigore della suddetta legge.
      Cordialmente.

  17. i dieci anni per la mia polizza infortuni, salute e casa scadrebbero nel 2018 ed hanno un pagamento semestrale questo significa che posso disdirla in qualsiasi momento entro 60 giorni da quale data ? grazie per una cortese risposta.

    1. Buongiorno Manuela,
      da quello che ci racconta si suppone la Polizza sia stata stipulata nel 2008, per cui è possibile disdire il contratto alla ricorrenza annuale (non a quella semestrale) inviando apposita raccomandata A/R 60 giorni prima della scadenza.
      Cordialmente.

  18. Ciao Pietro, ma per avere diritto alla disdetta polizza conducente poliennale, lo sconto che “dovrebbero” applicare è sulla polizza rca o sulla polizza copertura conducente.-
    Il mio assicuratore mi dice che lo sconto mi è stato applicato. Quale di queste voce sarebbe: diritti di finanziamento – imposte – premio imponibile e totale, poi giù vedo flessibilità rca 15% sarà questa voce lo sconto?
    Un’ultima cosa, ma se non c’è verso per togliermi di torno questa polizza conducente che mi scadrebbe nel 2017 se faccio la rottamazione dell’auto è vero che decade tutto sia polizza rca che questi maledetti vincoli della polizza conduente.-
    Grazie per l’eventuale risposta

    1. Gent.mo Cosimo,
      lo sconto deve essere esplicitato sulla Polizza Poliennale, e dunque sulla Polizza Infortuni del Conducente. Le voci che Lei cita probabilmente sono presenti sul frontespizio della Polizza RCAuto. Se l’auto venisse rottamata in linea di massima l’Assicuratore potrebbe annullare la copertura essendo legata appunto alla “vecchia targa” assicurata. Spesso però, essendo le due Polizze distinte potrebbe esserLe richiesto di trasferire la garanzia sulla nuova Autovettura eventualmente acquistata, anche se per quest’ultima lei non stipulasse la Polizza RC Auto presso la medesima Compagnia di Assicurazioni. Detto questo, normalmente, parlando con l’Intermediario ci si riesce ad accordare e a trovare una soluzione condivisa.
      Cordialmente.

  19. Ho cambiato casa il 20 febbraio 2014. Avevo una polizza abitazioni da Ottobre 2013.
    Ho chiesto di cambiarla per la nuova casa.
    Mi è stata fatta una nuova polizza estendendo la durata a ottobre 2015, che ho firmato, senza pagare nulla al momento.
    Mi era però stato detto a voce che avrei potuto disdirla entro 60 giorni dalla scadenza.
    Ho inviato la disdetta entro agosto 2014, ma la Compagnia oltre a non rispondermi, mi chiede di pagare il premio fino alla scadenza di ottobre 2015.
    Mi pare strano perché le polizze sono annuali.
    Alle mie proteste mi offre una nuova polizza da ottobre 2014 a ottobre 2015 con un premio ridotto, ma io ormai vorrei cambiare Compagnia.
    Se non pago, cosa mi succede? Grazie.
    R. Elli

    1. Gent.mo Riccardo,
      nel suo caso il Contratto è stato prolungato di un’ulteriore annualità. Potrà recedere dallo stesso con un termine di 60 gg di preavviso, ma questo in Agosto 2015. In pratica il Premio per l’annualità 2014-2015 è dovuto. Nel caso si rifiutasse la Compagnia potrebbe esigere il Premio coattivamente. Quando Lei parla di annualità della Polizza, è vero che il Premio viene corrisposto per 1 anno (a prescindere dal frazionamento semestrale, trimestrale, etc), ma è altresì vero che la durata contrattuale è un altro aspetto. Nel suo caso è applicabile la normativa vigente sui Contratti di Assicurazione Poliennali. Cerchi il colloquio con il suo Intermediario che certamente potrà assecondare le sue esigenze.
      Cordialmente.

  20. ciao, mi chiamo Luca, ho un dubbio in merito al diritto di recesso.
    ho stipulato in data 28/08/14 una polizza infortuni poliennale e in data 18/09/14 ho richiesto il recesso tramite raccomadata rr che mi è stato puntualmente negato.
    il mio dubbio è questo: il recesso entro 30 giorni dalla data in cui è stato stipulato il contratto non è contemplato? devo aspettare i famosi 5 anni per poi recedere?
    un saluto, Luca

    1. Gent.mo Luca,
      normalmente il Diritto di Recesso in un Contratto validamente concluso non esiste. Vi sono delle eccezioni, ma quella che interessa l’ambito di cui trattiamo è riferita alle Assicurazioni sulla Vita ove è previsto il Diritto di Recesso entro 30 giorni dalla ricezione della Polizza o dal momento in cui l’Assicuratore ha accettato la Proposta. Nel suo caso non è dunque previsto tale diritto, ne tantomeno quello alla restituzione del Premio versato, come accade invece nelle Assicurazioni sulla Vita. È giusta la sua osservazione relativa ai 5 anni, prima di poter disdire il Contratto. Ciò nonostante, provi a colloquiare con il suo intermediario per cercare insieme una soluzione alternativa.
      Cordialmente.

  21. buonasera,
    io invece ho stipulato polizza casa il 28/12/2011 e scadenza il 28/12/2016 con durata poliennale di 5 anni ho mandato la disdetta per il il 28/12/2014. MI HANNO MANDATO LA RISPOSTA SEGUENTE: COMUNICHIAMO DI NON POTER ACCETTARE LA DISDETTA IN QUANTO NON CONFORME ALLE CONDIZIONI GENRALI DI CONTRATTO.Ma nelle condizioni di polizza ce’ scritto in caso di stipula con tacito rinnovo la disdetta deve essere comunicata dalla parte recedente all’altra parte con lettera raccomandata spedita
    almeno 60 giorni prima della scadenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a
    quanto previsto dall’art. 7 “Proroga dell’Assicurazione, periodo di Assicurazione e sconto per poliennalità” delle Condizioni Generali di Assicurazione. cosa devo fare?? grazie mille

    1. Buonasera Maria, con la Legge n. 99/2009 per tutte le Polizze stipulate successivamente al 15 Agosto 2009 è prevista la poliennalità dei Contratti (per una durata massima di 5 anni). Esattamente come nel suo caso, questo a prescindere dal tacito rinnovo che come precisato in un’altra occasione, prevede, in assenza di disdetta al termine contrattuale (nel suo caso 28/12/2016), il Rinnovo automatico. In pratica il Premio è dovuto all’Assicuratore sino al 28/12/2016. Almeno 60 giorni prima di questa data Lei deve inviare disdetta che sarà ovviamente valida ai fini delle Condizioni Generali di Assicurazione. Cordialmente.

        1. Buona sera,
          la mia polizza è stata stipulata a fine 2012 per 5 anni. Lo sconto del 5% per durata poliennale é evidenziato in contratto, ma è prevista anche l’indicizzazione.
          6 mesi dopo mi hanno fatto firmare un nuovo contratto (medesimo numero di polizza, medesima ragione sociale della compagnia, medesima durata, medesima scadenza, cambia solo la decorrenza e il marchio del gruppo), ma non é più evidenziato lo sconto.
          Ho qualche possibilità di recere?
          Ringrazio per la risposta.
          Cordiali saluti.
          Daniela

          1. Buongiorno Daniela,
            ci sembra alquanto strano che un nuovo Contratto riporti lo stesso numero di Polizza di quello sostituito. Potrebbe trattasi di un’Appendice al Contratto già in essere con la sua Compagnia, nel qual caso è valido tutto ciò che è esplicitato sul Contratto originale.
            Cordialmente.

  22. Gent.le Pietro,

    ho seguito il suo consiglio e ne ho parlato con il mio intermediario, il quale mi ha assicurato, vista la “svista” di entrambi al momento della stipula, che a seguito di disdetta con racc. a/r la polizza verrà estinta. Ho chiesto se poteva darmene comunicazione scritta, ma ha risposto che trattandosi di una eccezione alla regola della durata quinquennale non potrà farlo.

    Questa affermazione mi ha lasciata perplessa… Come farei a dimostrare la disdetta se tra un anno mi arrivasse un decreto ingiuntivo per il secondo premio non pagato? Cosa faccio?

    Grazie!
    Rossella

    1. Gent.ma Rossella, il suo Intermediario dice il giusto. È un’eccezione alla regola e le sta facendo un grande favore. Cordialmente.

  23. Gent.mo Pietro,

    ti ringrazio per la cortese e precisa risposta.
    Vista l’impossibilità di recedere prima dei 5 anni, allora, secondo te, la sopravvenuta disoccupazione potrebbe considerarsi “cessato rischio” ai sensi dell’art. 1896 c.c. e pertanto portare allo scioglimento del contratto di polizza infortuni anche prima della scadenza quinquennale? Ad esempio, se avessi stipulato un contratto di polizza infortuni nella categoria B, interprete, ma fossi rimasta disoccupata entro il primo anno di polizza. Oppure sarebbe solo una diminuizione del rischio e comporterebbe solo una diminuizione del premio dovuto? Insomma, a che cosa mi potrei attaccare (al tram mai! 🙂 )?

    Cordiali Saluti,
    Rossella

    1. Gent.ma Rossella,
      non vi è una previsione normativa che faccia riferimento alla disoccupazione. Nelle Polizze Infortuni il “Cessato Rischio” ahimè coincide con il decesso dell’Assicurato, e fortunatamente dato che continua a scriverci, ciò non è avvenuto. La sua attuale mansione “disoccupata”, a differenza di quella indicata in Polizza “interprete”, rappresenta una semplice variazione ma non è detto che questa possa coincidere con una diminuzione del rischio. Le due mansioni potrebbero ad esempio rientrare nella stessa categoria, B. Anche nel caso in cui vi sia una diminuzione del rischio, come lei stessa dice, ciò comporterebbe una diminuzione del Premio. Il consiglio che possiamo darle è quello di parlare con il suo Intermediario per cercare insieme una soluzione alternativa, laddove questa sia possibile.

  24. Ho dimenticato di aggiungere che nella polizza è anche indicato
    il tacito rinnovo “SI” e che la rateizzazione è “annuale”. Significa che posso disdire senza problemi?
    Cordiali Saluti
    Rossella

    1. Gent.ma Rossella,
      la dicitura che lei cita rispecchia la fattispecie prevista dalla norma. Per cui il Premio è dovuto alla Compagnia di Assicurazioni per un numero di anni massimo pari a 5. Il tacito rinnovo e la rateizzazione nulla hanno a che vedere con la durata poliennale del Contratto. La Rateizzazione è la modalità con cui viene frazionato il Premio durante l’anno, se annuale si versa 1 sola volta, se semestrale 2 volte, etc. Mentre il Tacito Rinnovo prevede che al Termine contrattuale (es. dopo 5 anni), in assenza di regolare disdetta, il Contratto sarà tacitamente Rinnovato.
      Cordialmente.

  25. Gent.le Pietro,

    anche io ho un problema analogo a quello di Cinzia. Nella polizza è specificato uno sconto ed in particolare nel contratto è scritto “Sconto applicato per durata poliennale (art.1899 c.c.): 5,00% Imposte 2,89 e Premio totale annuo lordo 117,70. Ora, mi chiedo, questo soddisfa quanto richiesto dalla legge ai fini della impossibilità della disdetta anteriormente ai 5 anni? Io ho pagato per intero il primo anno e con 90 gg di anticipo sto ora inviando la disdetta con racc. a/r. Basta oppure sono fregata? Cosa dice la giurisprudenza in merito, qualora decidessi di intentare una causa?
    Cordiali Saluti
    Rossella

  26. Salve. Graze per l’informazione semplice ed efficace. Espongo il mio problema.
    ho stipulato una polizza infotuni di durata 5 anni con tacito rinnovo nel febbraio del 2011, che ho poi disdettato nel febbraio del 2012. volevo sapere se sono dovute le 5 annualità di pagamento anche se non ero stata informata dell’impossibilità di disdetta annuale in fase di stipula del contratto, e se la disdetta effettuata di fatto annullerà la polizza dal 5° anno in poi, ovvero dovrò effettuare un’altra disdetta al 5° anno.

    1. Gent.ma Cinzia,
      purtroppo la reintroduzione della Poliennalità nei Contratti di Assicurazione nell’Agosto 2009 è passata come dire… sottovoce. Nel senso che molti Assicurati non ne erano a conoscenza. La legge, come si sa, non ammette ignoranza. Ciò nonostante al momento della stipula Lei avrebbe dovuto compilare, con l’aiuto dell’intermediario, un Questionario di Adeguatezza del Contratto Offerto nel quale è riportata la domanda inerente alle preferenze dell’Assicurato sulla durata Contrattuale. Le è stato consegnato? In caso negativo la faccenda può essere sottoposta agli Organi di Vigilanza. Se invece tutto risulta corretto, Lei è obbligata al pagamento del Premio per 5 annualità. Il nostro consiglio è quello di riformulare la disdetta a termine del Contratto o per lo meno farsi rilasciare una dichiarazione scritta dall’Intermediario che certifica la validità della Disdetta da Lei già inviata per il termine del Contratto.
      Cordialmente.

      1. Salve, il mio contratto riporta una sezione intitolata “Questionario di Adeguatezza del Contratto Offerto”, ma lì nulla è riportato in merito alle preferenze sulla durata contrattuale, dice solo che io ho scelto la forma di rateizzazione annuale della polizza. Grazie, Cinzia

        1. Gentile Cinzia, a questo punto oltre a chiedere delucidazioni in merito alla Compagnia provi a controllare se sul suo Contratto è esplicitato lo sconto applicato sul premio annuale in virtù della Poliennalitá del Contratto. Se lo sconto non è esplicitato ha la possibilità di recedere annualmente dal Contratto con un preavviso di 60 giorni, come previsto dalla normativa vigente. Se lo sconto ė esplicitato, purtroppo sarà costretta a corrispondere le 5 annualità previste contrattualmente. Cordialmente.

          1. Salve,
            si lo sconto è esplicitato nel contratto.
            Grazie per le informazioni fornite.
            Cinzia

  27. Complimenti per l’informazione data: semplice,diretta e precisa.
    Approfitto della vostra competenza per avere un informazione in merito alla possibilità di recedere una polizza assicurativa per la copertura degli infortuni “**********” dell’********** stipulata(da mio padre) il 26/06/2013 con scadenza il 26/06/2018 con frazionamento semestrale.
    La prima quietanza l’ha pagata il 26/12/2013, infatti sull’informazione della polizza c’è scritto che il periodo assicurato va dal 26/12/2013 al 26/06/2014, quindi a giugno deve pagare per i 6 mesi restanti del 2014.
    Vi chiedo si può recedere la polizza dal 26/12/2014 ,visto che il periodo di assicurazione è semestrale, anche se la polizza è di 5 anni?Chiedooo aiutooooo….
    Grazie!!!!

    1. Salve Mariangela,
      siamo lieti Lei abbia potuto trovare utilità nell’informazione fornita. Preghiamo però, nelle richieste, di non citare la Compagnia di Assicurazioni, ne tantomeno il Prodotto o l’Intermediario (Legga i “Termini D’uso” di amicoassicuratore.it che può trovare in fondo ad ogni pagina del Blog). Al Contratto che suo padre ha stipulato il 26 Giugno 2013, in merito alla durata e alla possibilità di disdetta, sarà applicata la vigente normativa, ovvero quella in vigore dal 15 Agosto 2009 (Legge 99/2009). In pratica il Contratto è stato stipulato per anni 5 a fronte di uno sconto sulla tariffa (tale sconto deve essere esplicitato in Polizza) e potrà essere disdettato soltanto al termine della quinta annualità, dal 26/06/2018. Se lo sconto concesso dalla Compagnia per la durata poliennale non è indicato in Polizza, il Contraente ha diritto di recesso ad ogni annualità, fermo restando il termine di preavviso di 60 giorni.

  28. polizza infortuni decennale stipulata 5/2005, scad. 5/2015 su cond. polizza 30 gg preavviso. Ho spedito disd. il 27.03 con racc. R.R. per scadenza 5/2014 l’ass. dice che devo pagare anche questo anno. Hanno ragione? chiedo aiuto grazie

    1. Gent.mo Lillo, la situazione che descrive rientra nella previsione della Legge n. 40 del 2 Aprile 2007. Per cui tutti i Contratti stipulati prima di questa data, se corrisposte le prime 3 annualità, possono essere disdetti con un termine di preavviso di 60gg. Lei dice di aver fatto disdetta il 27 Marzo per la scadenza di Maggio. È necessario controllare se ha rispettato il termine dei 60 gg stabilito per legge. Se così non fosse la Rata di Premio è dovuta. La previsione Contrattuale dei 30 gg resta valida in riferimento al termine della durata contrattuale, ovvero se inviata entro il 30 Aprile 2015. Ad ogni modo se Lei non fosse convinto, potrebbe effettuare una richiesta formale alla Compagnia attraverso l’apposito ufficio Reclami o cercare insieme al suo intermediario una soluzione alternativa. Sperando di esserLe stati d’aiuto, cordialmente salutiamo.

    1. Grazie mille Cesare, ne siamo lieti. Il nostro scopo è quello di fornire l’informazione nel modo più semplice e comprensibile, nonostante la complessità del mondo assicurativo.

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