Novembre 21, 2024

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L’Articolo 1907 del C.C. così recita: “Se l’Assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’Assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto”.

Hai stipulato un’Assicurazione Casa indicando al tuo Assicuratore un valore di ricostruzione a nuovo (leggi Incendio) dell’immobile di €80.000,00. Un  sinistro Incendio causa danni per un totale di €50.000,00. La perizia effettuata dimostra che il valore di ricostruzione a nuovo è in realtà pari a €100.000,00. A quanto ammonterà la liquidazione del danno?

Siamo in presenza di Sottoassicurazione, ovvero una situazione nella quale la somma assicurata (€80.000,00) è inferiore al valore reale del bene (€100.000,00 come da perizia effettuata al momento del sinistro). Quando hai stipulato la polizza hai dichiarato al tuo Assicuratore un valore di ricostruzione per l’immobile più basso di quello che ha realmente per cui l’Assicuratore, come prevede l’articolo del codice civile, ha diritto di liquidare il danno tenendo conto della proporzione che esiste tra valore indicato e valore reale. Il danno provocato dall’incendio è di €50.000,00 ma l’Assicuratore ne liquiderà soltanto una parte, ovvero (€80.000,00/€100.000,00)*€50.000,00 = €40.000,00. E’ come dire che avendo assicurato un valore del 20% in meno rispetto a quello reale, il tuo indennizzo sarà ridotto del 20%. Stesso risultato infatti si ottiene sottraendo a €50.000,00 il 20%. Infine, se vogliamo sintetizzare con una formula, sarà:

Indennizzo = Danno x (Somma Assicurata/Valore Reale).

Se il valore indicato in polizza fosse stato di €100.000,00 il danno sarebbe stato liquidato per intero.

L’applicazione di questa regola è possibile nell’Assicurazione a Valore Intero o nell’Assicurazione a Primo Rischio Relativo. Mai nell’Assicurazione a Primo Rischio Assoluto.

L’Articolo 1907 del Codice Civile precisa anche che “… l’Assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto. In effetti spesso la  regola proporzionale viene derogata, nel senso che in alcune condizioni di polizza può essere riportata una tolleranza ad esempio del 10% o del 20%, sul valore del bene indicato all’Assicuratore. Se la nostra polizza prevede una tolleranza del 10% e abbiamo indicato un valore del 10% inferiore a quello reale, al momento del sinistro ci sarà indennizzato l’intero danno. Per logica conseguenza se indichiamo un valore del 40% in meno, essendoci una tolleranza del 10%, subiremo una riduzione dell’indennizzo pari al 30%.

E’ molto importante aggiornare periodicamente le somme assicurate in polizza perché inevitabilmente negli anni il valore reale dei beni cambia e si corre il rischio di subire l’applicazione di questa regola che in alcuni casi può dar seguito ad un indennizzo molto inferiore rispetto all’ammontare del danno subito.