Ottobre 30, 2024

Scopriamo cosa è la polizza TFM e come funziona il TFM.

Il Trattamento di fine Mandato (TFM) è un’indennità che l’Azienda può corrispondere alla chiusura di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa agli Amministratori.

Si concretizza in un accantonamento effettuato dall’Azienda di una parte del compenso annuale spettante all’Amministratore (o in aggiunta ad esso) con il fine di costituire un capitale da liquidare al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La logica è la stessa del TFR accantonato per dipendenti, ma i due istituti sono molto diversi in virtù della natura stessa del rapporto di lavoro.

Il TFM rappresenta una forma di “retribuzione differita” e come tale gode di un trattamento fiscale favorevole previsto dal T.U.I.R. (D.P.R. 917/86).

Perché retribuzione differita? Il TFM può essere considerato tale in quanto l’accantonamento presuppone la rinuncia ad una parte del reddito oggi che sarà percepita domani, esattamente come succede per il TFR dei dipendenti.

In pratica la quota accantonata annualmente e destinata al TFM è interamente deducibile dal reddito d’impresa mentre a scadenza i destinatari della liquidazione maturata, ovvero gli Amministratori, godranno della tassazione separata.

Infatti l’Art. 16, comma 1, lettera c) del D.P.R. 917/86 consente di sottoporre a tassazione separata i redditi non percepiti continuativamente e nello specifico fa riferimento alle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di co.co.co. (Collaborazione Coordinata e Continuativa) stabilendo che tale tassazione può essere applicata se il diritto all’indennità dell’Amministratore risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.

Questa condizione è fondamentale. Nel momento in cui l’Azienda decide di accantonare per gli Amministratori una quota per il Trattamento di fine Mandato devono coesistere due aspetti :

  • La possibilità di accantonare il TFM deve essere prevista dallo Statuto e quindi deve avere data certa.
  • L’Amministratore deve iniziare il suo rapporto con l’Azienda successivamente alla previsione dello Statuto.

In mancanza di tali presupposti l’eventuale quota accantonata a TFM non può essere dedotta e la liquidazione a favore dell’Amministratore nel momento in cui terminerà il rapporto di lavoro non potrà essere sottoposta a tassazione separata.

Altro aspetto importante è il rispetto del principio congruità. L’accantonamento destinato al TFM non può superare il 20% o al massimo il 30% del compenso annuo dell’Amministratore. In effetti è poco credibile la circostanza nella quale il compenso annuo ammonta a € 50.000,00 e l’accantonamento a € 40.000,00. In questo modo l’Azienda porterebbe in deduzione l’intera quota che al momento dello scioglimento del rapporto andrebbe in tassazione separata. Questa circostanza rileverebbe, a giudizio dell’Agenzia delle Entrate, una “elusione fiscale” nonostante l’interessante Sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria del 09.05.2002 n. 6599 che è possibile consultare qui.

E’ importante comprendere cos’è il TFM e come funziona prima di parlare della polizza TFM  dedicata a questo scopo.

Infatti ogni Compagnia di Assicurazioni stipula la propria polizza TFM con caratteristiche ben definite soprattutto in merito alle penali applicabili in caso di riscatto del capitale maturato. Queste non possono essere elevate in quanto non siamo in grado di conoscere, al momento della stipula del contratto, quando terminerà il rapporto di lavoro dell’Amministratore con l’Azienda.

Per il resto la polizza ha le caratteristiche tipiche di un’Assicurazione Vita Rivalutabile e quindi gestisce i premi investendoli nella Gestione Separata di riferimento. L’Azienda sarà Contraente e l’Amministratore o gli Amministratori Assicurato/i e Beneficiario/i.

Come funziona la tassazione del TFM in capo all’Azienda e agli Amministratori e con polizza assicurativa.

L’Azienda porta in deduzione dall’IRES dovuta l’intera quota accantonata ogni anno godendo di un risparmio fiscale non indifferente.

Gli Amministratori, invece, al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro incassano un capitale soggetto a tassazione separata, come per il TFR.

L’Art. 18, comma 1 del D.P.R. 917/86 così recita :

“L’imposta è determinata applicando, all’ammontare percepito, l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla percezione dell’indennità di fine mandato.”

Facciamo un esempio numerico :

Reddito Imponibile del Terzultimo Anno : € 35.000,00

Reddito Imponibile del Penultimo Anno : € 45.000,00

Reddito medio di Riferimento = € (35.000,00 + 45.000,00)/2 = € 40.000,00

Sul Reddito medio andiamo a calcolare l’Imposta dovuta come da scaglioni IRPEF in vigore nel 2013 :

Scaglioni reddito 2013 Aliquota Irpef lordo 2013
da 0 a 15.000 euro 23% 23% del reddito
da 15.000,01 a 28.000 euro 27% 3.450 + 27% sulla parte eccedente i 15.000 euro
da 28.000,01 a 55.000 euro 38% 6.960 + 38% sulla parte eccedente i 28.000 euro
da 55.000,01 a 75.000 euro 41% 17.220 + 41% sulla parte eccedente i 55.000 euro
oltre 75.000 euro 43% 25.420 + 43% sulla parte eccedente i 75.000 euro

Per cui su € 40.000,00 avremo un’imposta pari a € 6.960,00 + 38% di € (40.000,00 – 28.000,00) = € 11.520,00.

L’Aliquota per la Tassazione Separata sarà pari a (IMPOSTA sul REDDITO MEDIO x 100)/REDDITO MEDIO, ovvero (11.520,00 x 100)/40.000,00 = 28,80%.

Se il TFM accantonato con la Polizza ammonta a € 80.000,00 e grazie alla Gestione Separata il Capitale maturato al momento dello scioglimento del rapporto è pari a € 100.000,00, la plusvalenza di € 20.000,00 sarà soggetta a una tassazione del 12,50%, trattenuta direttamente dalla Compagnia che funge da sostituto d’imposta (e supponendo che la Gestione Separata sia costituita da soli Titoli di Stato che godono ancora di questa tassazione agevolata per i rendimenti, contro quella del 20% dedicata alle altre rendite finanziarie).

Gli € 80.000,00 accantonati per il TFM saranno soggetti a tassazione separata con l’aliquota del 28,80% come calcolata poc’anzi.

La Compagnia, al momento della liquidazione su questa somma applicherà una ritenuta d’acconto del 20% fungendo da sostituto d’imposta.

Per cui la somma liquidabile con la richiesta di riscatto (ipotizzando l’assenza di penali) sarà pari a :

€ (80.000,00 – 20%) + (€ 20.000,00 – 12,50%) = € 64.000,00 + € 17.500,00 = € 81.500,00.

L’Amministratore però, con la ritenuta d’acconto del 20% già trattenuta, dovrà versare allo Stato un ulteriore 8,80% attraverso la dichiarazione dei redditi.

Con il Decreto “Salva Italia” n. 201/2011 è stato modificato il trattamento fiscale delle indennità di fine rapporto/mandato stabilendo in particolare per il TFM che le somme superiori a € 1.000.000,00 devono essere sottoposte a tassazione ordinaria e rientrare quindi nel reddito complessivo.

Per cui, ad oggi, l’Amministratore continua a godere della tassazione separata per il TFM maturato fino all’importo di € 1.000.000,00.

L’Assicurazione per il Trattamento di fine Mandato è uno strumento poco utilizzato e poco conosciuto dalle piccole-medie imprese nel nostro Paese e, come visto nell’esempio, offre numerosi vantaggi fiscali sia in capo all’Azienda che all’Amministratore.

16 thoughts on “Polizza TFM – Il Trattamento di Fine Mandato

  1. Una snc vuole accantonare il tfm per gli amministratori e vorrebbe farlo usando una polizza assicurativa a premio unico invece della polizza ad hoc, a premi ricorrenti, che l’assicurazione ha per gli accantonamenti tfr.
    Può andare bene oppure potrebbe inficiarne la deduzione?
    Grazie.

    1. Buonasera Roberta,

      sconsigliamo vivamente di utilizzare strumenti diversi delle polizze ad hoc a garanzia del TFM.

      Speriamo di esserle stati utili con la nostra opinione.

      Cordiali saluti,
      Staff AmicoAssicuratore

  2. Buongiorno,
    per l’accantonamento del tfm in un contratto assicurativo, si deve utilizzare una polizza ad hoc, oppure si può anche utilizzare un comune piano di risparmio?

    Saluti.
    Roberta

    1. Buonasera Roberta,

      L’indennità di fine mandato può essere corrisposta direttamente dalla società oppure la società può ricorrere ad una apposita polizza assicurativa a garanzia del TFM.
      In caso la società scegliesse la polizza, si dovrà accendere una copertura ad hoc per il TFM. I piani di risparmio non darebbero le medesime garanzie.

      Speriamo di esserle stati utili con la nostra opinione.

      Cordiali saluti,
      Staff AmicoAssicuratore

  3. Buonasera,
    La ritenuta d acconto del 20% è obbligatoria? Come fa la società ad operare la ritenuta se L intero capitale assicurato viene erogato all amministratore? ( molte formule assicurative prevedono la liquidazione direttamente al beneficiario ) e in questo caso come si fa a calcolare le imposte da pagare?

    1. Buonasera Luigi,

      la ritenuta d’acconto del 20% viene trattenuta obbligatoriamente dalla Compagnia. E’ in carico all’Amministratore regolamentare in base alla propria Aliquota per la Tassazione Separata.

      Speriamo di esserle stati utili con la nostra opinione.

      Cordiali saluti,
      Staff AmicoAssicuratore

  4. Buongiorno,
    qualora l’azienda trasferisca ad altro istituto bancario il suo patrimonio, è possibile trasferire la polizza TFM? (in questo caso trattandosi di polizza va venduta e ri-sottoscritta altrove).
    Oppure esistono limitazioni per cui il TFM deve rimanere dov’è?
    In caso si possa fare, quali documenti dovrà produrre la società?
    grazie mille.

    1. Buongiorno Gianluca,

      innanzitutto è bene distinguere il TFM – che è compenso differito nel tempo per l’amministratore della società – dallo strumento con cui lo stesso viene gestito. Se il TFM è gestito attraverso uno strumento assicurativo (polizza a premi unici aggiuntivi liberi o polizza a premi annui), saranno le caratteristiche del contratto a determinare la liquidabilità – e conseguentemente la trasferibilità – del capitale assicurato anticipatamente rispetto, ad esempio, alla quiescenza dell’amministratore. Altre limitazioni non ne esistono. Ad esempio, se il TFM fosse gestito tramite versamenti su un conto corrente dedicato, basterà chiudere il conto e aprirne uno nuovo nella nuova banca di fiducia.

      Speriamo di esserle stati utili con la nostra opinione.

      Cordiali saluti,
      Staff AmicoAssicuratore

  5. Buongiorno, come accantonamento per il T.F.M. Si possono usare solo gestioni separate o anche strumenti che investano in fondi azionari?
    Grazie.

    1. Buongiorno Sig. Dario,

      le società sono obbligate per legge o ad accantonare un fondo o ad utilizzare una polizza assicurativa: non è possibile investire l’accantonamento

      Speriamo di esserle stati utili con la nostra opinione e ci faccia sapere se ha aggiornamenti.

      Cordiali saluti,
      Staff AmicoAssicuratore

  6. È possibile sottoscrivere una polizza tfm se l’amministratore è anche dipendente? Sarebbe meglio dire se il dipendente è anche amministratore unico
    Fiscalmente cosa cambia?
    Saluti

    1. Buonasera Gianluca,

      ci scusi, ma probabilmente c’è un’imprecisione nella sua domanda. L’Amministratore Unico non può essere dipendente, il suo ruolo è probabilmente quello di Amministratore Unico a cui la polizza TFM è in genere destinata
      E’ bene precisare che il capitale versato come TFM è una sorta di assicurazione, quindi non è possibile prevedere di quanto sia precisamente il guadagno in termini fiscali. De facto, il vantaggio è più legato al caso in cui se viene accumulato, grazie agli investimenti, un capitale maggiore rispetto al TFM dovuto, il lavoratore beneficerà di questa differenza a tassazione agevolata.

      Speriamo di esserle stati utili con la nostra risposta.

      Cordiali Saluti,
      Lo Staff di AmicoAssicuratore

    1. Salve Paolo,

      Nel caso di erogazione della prestazione a seguito della permanenza in vita dell’assicurato, le somme percepite si configurano quali redditi di capitale come previsto dall’articolo 44, comma 1, lettera g-quater, del Tuir, il Testo unico delle imposte sui redditi. La tassazione si applica sulla parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati, ed è pari al 26%.

      Speriamo di esserle stati utili con la nostra opinione e ci faccia sapere se ha aggiornamenti.

      Cordiali saluti,
      Staff AmicoAssicuratore

  7. Al momento della liquidazione della polizza vita (TFM) questa è soggetta al contributo previdenziale per la gestione separata INPS con la solita regola 1/3 + 2/3?

    Grazie
    Paolo Passamani

    1. Buongiorno Paolo,
      l’Art. 2 della legge n.335/1995 prevede che l’ammontare del contributo previdenziale sia determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito. Per cui è lecito riferirsi a questi ultimi per quanto concerne il contributo ai collaboratori/amministratori. Se però l’agevolazione della Tassazione Separata ai fini Irpef è prevista dall’Art. 16 del TUIR, nulla è indicato per quanto concerne i fini INPS. Detto questo, si presume che la contribuzione debba essere effettuata nei modi ordinari (1/3 + 2/3), ma il momento in cui tale ritenuta dovrà essere effettuata, nonché i relativi termini per l’adempimento, decorreranno solo quando il TFM sarà effettivamente erogato al collaboratore/amministratore.
      Con la speranza di aver risposto al suo quesito, ma non essendo comunque il nostro portale dedicato agli aspetti fiscali, per il maggior dettaglio Le consigliamo di rivolgersi ad un professionista del settore.
      Cordialmente.

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