Dicembre 12, 2024
bonus abbattimento barriere architettoniche

Se si ha intenzione di ristrutturare il bagno o si vuole adottare qualche miglioria nella propria abitazione, potrebbe essere interessante valutare se sia possibile o meno sfruttare il bonus abbattimento barriere architettoniche. Stiamo parlando, in questo caso, non di un unica agevolazione, bensì di un insieme di opportunità che lo Stato mette a disposizione del contribuente. Scopriamole assieme, una ad una.

Il bonus legato alla ristrutturazione edilizia

L’Art.16bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici“, ci ricorda che è possibile portare in detrazione il 36% delle spese documentate – sino ad un massimo di 48.000 € per abitazione – relative ad interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. Nello specifico, al comma 1 lettera e) dello stesso articolo, si fa riferimento ad ascensori, montacarichi, e ad ogni altro strumento che, “[…] attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità […]”. E’ interessante sapere che se l’intervento di ristrutturazione è eseguito entro il 31 dicembre 2024, l’importo detraibile sale al 50% della spesa, per un importo massimo di 96.000 €.

Il bonus detrazione al 75%

Una agevolazione migliore, poiché consente di detrarre le spese sino al 75%, è stata prevista dalla Legge di Bilancio 2022, ed è tuttora in vigore sino al prossimo 31 dicembre 2025. Gli importi su cui è possibile calcolare la detrazione non possono superare determinate soglie, così suddivise:

  • 50.000 €, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 €, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 €, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Gli interventi di ristrutturazione – al fine di ottenere l’agevolazione – devono rispettare i criteri previsti da un vecchio Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, il 236/1989. In esso vengono espressamente definite le barriere architettoniche come “gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità’ motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; […] gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti; […] la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Ristrutturazione bagno e barriere architettoniche

A ben vedere anche la ristrutturazione del bagno, se affrontata secondo i criteri di cui sopra, rientra tra gli interventi per i quali il bonus del 75% è previsto.

La detrazione, volendo, può essere sostituita da altre misure, come la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura.

L’abbattimento barriere architettoniche nel Superbonus

Se si svolgono lavori di ristrutturazione volti all’efficientamento energetico e alla prevenzione dai terremoti, ossia quelli tali per cui è prevista la detrazione Superbonus – che, ricordiamo è pari per l’anno in corso al 70% e scenderà, nel 2025, al 65% -, è possibile “trainare” dietro ad essi anche gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. Anche in tal caso, in alternativa alla detrazione è prevista la cessione del credito o lo sconto in fattura.