Ottobre 12, 2024
Voucher lavoro

Abbiamo già introdotto, tempo addietro, il Libretto INPS, che consente alle famiglie italiane di remunerare in modo completo e trasparente le ore di lavoro di un collaboratore occasionale per le faccende di tipo domestico. Con i voucher lavoro disponibili per i contratti di prestazione occasionale, anche le imprese possono, in certi specifici casi, acquistare servizi da soggetti che svolgono saltuariamente determinati compiti. Cerchiamo quindi di approfondire cosa significa lavorare con i voucher.

Voucher lavoro per i contratti di prestazione occasionale

Sono molte le attività imprenditoriali ed autonome che necessitano, di tanto in tanto di servizi svolti solo occasionalmente. Si pensi ad esempio all’utilizzo di personale aggiuntivo di cucina nei ristoranti, ma solo in certi giorni dell’anno; all’impiego, da parte di alcuni negozi, di fattorini per consegne durante le festività per i regali; all’uso di manodopera non qualificata per l’imbustamento di biglietti e/o flyer in occasione di certi eventi speciali, e così via. Molto spesso, a svolgere questi “lavoretti” temporanei, sono giovani o pensionati, o al limite disoccupati in attesa di qualcosa di stabile. E ai loro servizi saltuari sono proprio dedicati i voucher lavoro.

Chi può utilizzare i voucher lavoro

A poter usufruire dei voucher lavoro, specifica l’INPS sulla pagina dedicata al Contratto di prestazione occasionale, sono “[…] professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende alberghiere e strutture ricettive del settore turismo, aziende che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, onlus e associazioni […]”. Questo per quanto riguarda i beneficiari delle prestazioni. Le persone abilitate ad eseguire le prestazioni di lavoro occasionale sono invece una platea piuttosto ristretta, riassunta nel seguente elenco:

  • pensionati per vecchiaia o per invalidità;
  • studenti under 25 anni;
  • disoccupati;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

A quanto ammontano i voucher lavoro

L’INPS precisa che esiste sia un compenso orario minimo sia un compenso minimo giornaliero. Un prestatore, cioè, non può essere retribuito meno di 36 € al giorno, ossia meno di 9 € l’ora. Le parti hanno ovviamente facoltà di trattare il compenso orario liberamente, ma in subordine ai vincoli – giornaliero ed orario – sopra definiti. Tale compenso del prestatore, così definito, corrisponde al 75% dell’importo effettivamente versato dall’utilizzatore. La differenza tra quanto effettivamente percepito dal prestatore e quanto versato dall’utilizzatore confluisce nella Gestione Separata INPS e copre il costo dell’assicurazione INAIL per il prestatore.

I limiti dei voucher lavoro

Al fine di evitare un abuso di questa particolare tipologia di prestazione saltuaria, il legislatore ha posto alcuni limiti al suo utilizzo. Innanzitutto, limiti di tipo economico:

  • ciascun prestatore non può percepire compensi tramite voucher superiori a 5.000 €;
  • ciascun utilizzatore non può erogare compensi tramite voucher superiori a 10.000 €, con l’eccezione delle società sportive che utilizzano steward negli stadi;
  • ciascun utilizzatore appartenente a uno dei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento non può erogare compensi tramite voucher superiori a 15.000 €;
  • ciascun prestatore non può percepire compensi tramite voucher dal medesimo utilizzatore di importo superiore a 2.500 € (5.000 € per le prestazioni rese dagli steward nei confronti delle società sportive).

L’altro limite all’utilizzo dei voucher lavoro riguarda invece le caratteristiche degli utilizzatori. Non possono infatti usufruire delle prestazioni occasionali tramite voucher:

  • i soggetti con più di dieci dipendenti a tempo indeterminato; se essi operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, il limite passa a 25 dipendenti a tempo indeterminato;
  • le imprese dell’edilizia e di settori affini, le imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, le imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • coloro che operano nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
  • le imprese del settore agricolo.