Novembre 21, 2024

AmicoAssicuratore ha creato questa piccola Guida al Confronto delle Polizze Auto nel tentativo di offrire un’alternativa alla tendenza attuale della scelta in base al “premio più basso“. Atteggiamento sempre più frequente, soprattutto dall’ingresso nel mercato delle Compagnie di Assicurazioni Online. Pur rispettando e condividendo a pieno l’obiettivo del risparmio, troviamo indispensabile che la scelta del Prodotto sia effettuata con la consapevolezza di chi conosce le Garanzie e le limitazioni della copertura obbligatoria. A maggior ragione oggi, in un momento così difficile per la nostra economia, tale consapevolezza si rende necessaria per limitare i danni che potrebbero derivare da scelte orientate esclusivamente al risparmio e che potrebbero aggravare una situazione già piuttosto delicata.

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Siamo sicuri che l’unico parametro da valutare per scegliere la nostra Polizza RC Auto sia il “premio più basso”?

Può essere molto pericoloso cercare sempre e solo il premio più basso e tralasciare gli altri aspetti di una copertura, certamente imposta dalla legge, per la quale le tariffe nel nostro Paese sono tra le più alte d’Europa, ma che ha una funzione “sociale” importantissima e che, al contrario di quanto si possa pensare, è molto complessa.

Vediamo insieme perché…

Sapevi che la Compagnia di Assicurazioni, dopo aver risarcito i danni ai Terzi, potrebbe chiederti il “rimborso” delle somme liquidate?  

La Compagnia che emette la Polizza Auto non può MAI (per qualsiasi motivo) rifiutarsi di risarcire i danni arrecati ai Terzi derivanti dalla circolazione del veicolo ma in alcuni casi può fare rivalsa nei tuoi confronti.

Quali sono questi casi?

  • Se ti metti alla guida del veicolo dopo aver bevuto un bicchierino di troppo (stato di ebrezza), tutti i danni che potresti arrecare ai Terzi a causa di un incidente sarebbero risarciti dalla Compagnia, ma questa avrebbe il diritto di richiederti le somme liquidate. Proviamo a pensare al caso in cui qualcuno sfortunatamente perda la vita. Avresti la disponibilità economica per rimborsare alla Compagnia tutte le somme che questa ha dovuto risarcire? Potrebbe trattarsi di milioni di euro…   
  • Se il libretto di circolazione prevede un numero massimo di persone trasportabili pari a 5 e per qualsiasi motivo, anche per un brevissimo tragitto, ne trasportassimo una in più, i danni arrecati ai Terzi in caso di Sinistro resterebbero praticamente a nostro carico.
  • Se circoli con la patente scaduta o hai dimenticato di fare la revisione (e capita più spesso di quanto si possa immaginare), i danni arrecati ai Terzi in caso di Sinistro sarebbero dapprima risarciti dalla Compagnia e poi direttamente dalle tue tasche alla Compagnia stessa.  
  • Succederà la stessa cosa in caso di guida sotto l’effetto di stupefacenti o di psicofarmaci.
  • O ancora nel caso in cui sia prevista dalle condizioni di Polizza la guida esclusiva di un conducente identificato e durante il sinistro guidasse un soggetto diverso.
  • O nel caso sia prevista la guida da parte di conducenti con età superiore a 24 o 26 anni o esclusa ai neopatentati. Quante volte concediamo l’uso dell’auto ai nostri figli pensando di essere tutelati dalla RC Auto?

E potremmo andare avanti… Le esclusioni previste dalle condizioni di Polizza della nostra RC Auto sono davvero tante…

In tutti casi la Compagnia di Assicurazioni ha Diritto di Rivalsa nei nostri confronti ovvero il diritto di richiederci le somme che ha dovuto risarcire ai Terzi.

Questo diritto non’è un invenzione delle Compagnie, ma è sancito dalla legge (Art. 1916 Codice Civile).

È fondamentale comprendere quali sono e se sono previsti i casi di rinuncia al Diritto di Rivalsa da parte dell’Assicuratore prima di procedere al mero confronto del premio, perché come visto il rischio che ci assumeremmo è molto alto.

In alcuni casi, le Compagnie limitano il Diritto di Rivalsa ad una somma prestabilita che al massimo potrà restare a nostro carico ma si arriva anche a € 5.000,00.

Ciò potrebbe significare ad esempio che in caso di circolazione con patente scaduta e di sinistro di cui fossimo i responsabili, a prescindere dall’ammontare dei danni arrecati a Terzi, dovremmo comunque rimborsare alla Compagnia di Assicurazioni al massimo € 5.000,00.

Anche in questi casi, se pur vero che il danno a nostro carico risulterebbe limitato a € 5.000,00, è comunque preferibile chiedere sempre di inserire in Polizza la clausola di Rinuncia alla Rivalsa da parte dell’Assicuratore per tutte le fattispecie analizzate poc’anzi senza alcun tipo di limitazione.

Per i veicoli dell’Azienda è molto importante far inserire la clausola di Rinuncia alla Rivalsa sia nei confronti del conducente/dipendente o collaboratore che nei confronti della stessa Azienda proprietaria del mezzo e Contraente della Polizza.

Inoltre, sempre in merito all’Azienda, vi è un’altra clausola da prendere seriamente in considerazione : La Responsabilità Civile della Committenza. In questo caso i veicoli interessati non sono quelli di proprietà dell’Azienda bensì quelli di proprietà dei dipendenti o dei collaboratori che gli stessi possano utilizzare per “commissioni” svolte durante l’orario di lavoro. Solitamente è una garanzia prevista dalla Polizza di Responsabilità Civile Verso Terzi e Verso Dipendenti (RCT/RCO) dell’Azienda, ma è fondamentale controllarne l’operatività in quanto le condizioni di Assicurazione della RCT/RCO spesso escludono proprio i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. 

Per cui anche per i veicoli che l’Azienda utilizza nello svolgimento della propria attività, il confronto tra le varie proposte del mercato non è così agevole come si potrebbe pensare.

Altre Condizioni Particolari offerte da valutare attentamente oltre alla Rinuncia alla Rivalsa e di cui potremmo venire a conoscenza soltanto nel momento del sinistro (e quindi troppo tardi) sono :

  • La presenza di eventuali Franchigie sulla Responsabilità Civile Auto. Per cui, in caso di danni a Terzi, dovremmo comunque rimborsare all’Assicuratore una parte del danno (di solito dai € 200,00 ai € 700,00).                                            
  • La presenza di clausole sulla Responsabilità Civile Auto riferite alla guida esclusiva di uno o più conducenti. In questo caso, a fronte del pagamento di una tariffa più agevolata, saremmo “costretti” a far utilizzare il veicolo esclusivamente a determinate persone esplicitamente identificate, pena la Rivalsa dell’Assicuratore (a volte anche totale) in caso di danni a Terzi, se alla guida si trovasse un conducente diverso da quello o quelli indicati al momento della stipula.
  • La presenza di clausole riferite alla guida di conducenti che abbiano un’età superiore a 24 o a 26 anni. In questo caso, a fronte di una tariffa più agevolata, la guida è preclusa ai neopatentati che rappresentano la fascia di rischio più elevata per le Compagnie nel Ramo RC Auto.
  • La presenza di clausole riferite alla Responsabilità Civile Auto che prevedono, in caso di danni al veicolo, il ricorso a centri o carrozzerie convenzionate con la Compagnia di Assicurazioni. Anche in questo caso, a fronte di una tariffa agevolata, dovremo rivolgerci necessariamente ad una carrozzeria convenzionata con la Compagnia e non al carrozzaio di fiducia.
  • Installazione sul veicolo di dispositivi di monitoraggio elettronico (Scatola nera o Black Box). In questo caso, a fronte di una tariffa agevolata, dobbiamo installare il dispositivo sul veicolo, pena la Rivalsa dell’Assicuratore in caso di sinistro.
  • La presenza di clausole riferite alla Responsabilità Civile Auto che prevedano fasce chilometriche ben determinate da rispettare, o addirittura tariffe RC Auto costruite in base ai Km effettivamente percorsi annualmente dal veicolo. Solitamente queste coperture prevedono un premio iniziale riferito ad un determinato numero di Km da percorrere. Durante l’anno o al termine dell’annualità si effettua il conguaglio (Regolazione del Premio) in base ai Km effettivamente percorsi. Nel confronto facciamo attenzione a quanti sono i Km compresi nel premio iniziale e al Premio per Km che pagheremo successivamente. 
  • La presenza di clausole che includano la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione in Aree Private. Sapevi che questa tipologia di danni è di norma esclusa dalla RC Auto? È di fondamentale importanza non sottovalutare la questione “Aree Private” o “Aree Aeroportuali” perché in questi casi la Polizza RC Auto non risponde dei danni arrecati ai Terzi e può essere molto pericoloso escluderli dalla copertura. Chiedete sempre al vostro Assicuratore se l’Rc Auto che state stipulando comprende la circolazione in Aree Pubbliche, Private ed equiparate alle Pubbliche.
  • La presenza della copertura “Ricorso Terzi da Incendio”. Attenzione a questo aspetto! La sentenza di cassazione civile dell’11.02.2010 n° 3108 stabilisce che l’Assicuratore deve risarcire il danno ai Terzi derivante dall’incendio del veicolo in sosta. Per cui se il veicolo è in sosta su Aree Pubbliche, viene considerato “in circolazione” e per legge tutti i danni cagionati ai Terzi derivanti dalla circolazione del veicolo devono essere risarciti dall’Assicuratore della RC Auto obbligatoria. Questo potrebbe far pensare che non sia più necessario valutare l’inserimento della garanzia Ricorso Terzi da incendio, ma la sentenza esclude due fattispecie :
  1. I danni a Terzi causati dall’incendio del veicolo in sosta o in circolazione su Aree Private.
  2. I danni a Terzi causati dall’incendio del veicolo avvenuto per dolo (ad esempio in caso di Atti Vandalici). Ecco perché resta di fondamentale importanza valutare la presenza di questa    garanzia per il nostro confronto.

Nel caso la nostra Polizza RC Auto preveda coperture quali Incendio, Furto, Atti Vandalici, Fenomeni Atmosferici, Kasko, Cristalli, Assistenza Stradale o Tutela Giudiziaria :

  • Confrontiamo l’entità per ognuna di queste garanzie di Franchigie e Scoperti previsti in caso di sinistro e di eventuali limiti di indennizzo. Possono variare tantissimo da prodotto a prodotto.
  • Confrontiamo come l’Assicuratore determinerà l’entità del danno in caso di sinistro, cioè se applicherà il criterio del Valore a Nuovo o quello del Valore Commerciale. Attenzione a questo piccolo particolare che può fare la differenza in caso di sinistro! Vediamo perché… Il criterio del Valore a Nuovo consente, in caso di sinistro, una liquidazione del danno che non prende in considerazione fattori quali il deprezzamento naturale del veicolo e lo stato d’uso per cui riconosce, detratte le Franchigie o gli Scoperti previsti, il “prezzo di mercato” della riparazione al momento del sinistro. Il criterio del Valore Commerciale prevede l’applicazione del degrado e quindi sottrae dal “prezzo di mercato” della riparazione, il deprezzamento naturale del veicolo, valutando lo stato d’uso dello stesso. Al valore così ottenuto vengono poi sottratte le eventuali Franchigie o gli Scoperti previsti. Questi due criteri possono dare origine a liquidazioni di entità molto diversa e certamente più importante nel caso di applicazione del “Valore a Nuovo“. Anche questo inciderà sul Premio della nostra Polizza RC Auto.

Abbiamo analizzato alcune delle variabili più importanti che “costruiscono” il Premio della nostra RC Auto.

Abbiamo dimostrato quanto sia difficile confrontare le Polizze RC Auto facendoci una sola domanda : Quanto pago?.

Abbiamo dimostrato perché a volte le differenze di Premio possono arrivare anche a € 500,00 o € 600,00.

Abbiamo dimostrato quanto la Polizza RC Auto possa essere complessa e quanto sia importante leggere attentamente le condizioni di Assicurazione prima di stipulare il Contratto.

Risparmiare sulla Polizza RC Auto è un obiettivo condivisibile, ma il confronto deve essere fatto valutando le proprie necessità e i rischi che decidiamo di accollarci (che come visto possono essere altissimi) e quindi di non pagare attraverso un incremento di Premio all’Assicuratore.