Con il D.L. 66/2014 “Decreto IRPEF – Spending Review” del Governo Renzi sono state introdotte importanti modifiche alla tassazione sulle rendite finanziarie.
Dal 1 Luglio 2014 l’aliquota che riguarda le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi e sugli altri proventi di natura finanziaria aumenta di ben 6 punti percentuali passando dall’attuale 20% al 26%.
I proventi interessati dalla nuova tassazione sono in pratica tutti quelli previsti dall’Art. 44 del TUIR ovvero i “Redditi di Capitale”. L’aumento riguarderà gli interessi sui conti correnti e sui conti di deposito, gli interessi su titoli obbligazionari italiani ed esteri, i dividenti azionari, i proventi delle Polizze Vita e di Capitalizzazione, i proventi maturati nel risparmio gestito, etc.
Altra importante novità riguarda i proventi derivanti da Fondi Pensione e PIP che saranno assoggettati alla nuova imposta sostitutiva dell’11,50%. Il Decreto tocca così anche la Previdenza Complementare, aumentando di uno 0,50% l’imposta (ad oggi pari all’11%). Questo per evitare l’innalzamento dell’aliquota (dal 20% al 26% come previsto dal nuovo D.L.) sulle rendite finanziarie delle Casse di Previdenza privatizzate.
Resta invariata l’aliquota agevolata per i proventi derivanti dai Titoli di Stato (12,50%). Il provvedimento, inoltre, equipara ai Titoli di Stato Italiani i titoli “emessi da enti e da organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia” e i titoli emessi dagli enti territoriali degli Stati “White List” – D.M. 04/09/1996, che saranno dunque assoggettati all’aliquota del 12,50%.
Quali saranno le modalità applicative della “transizione” alla nuova tassazione?.
Per quanto riguarda i dividendi azionari, l’aliquota del 26% si applicherà ai dividendi incassati dal 1 Luglio 2014 (a prescindere dal periodo di formazione dell’utile). Per i titoli obbligazionari l’imposta del 26% si applicherà ai redditi maturati dal 1 Luglio 2014. Per i conti correnti e i depositi bancari si utilizzerà un criterio di maturazione per l’identificazione dell’aliquota da applicare sugli interessi. Per i proventi sulle Polizze Vita e i Fondi Pensione, le rispettive nuove aliquote del 26% e dell’11,50% si applicheranno ai redditi maturati dal 1 Luglio 2014.
La nostra opinione.
In un momento storico di evidente difficoltà economica e finanziaria, di consumi stazionari se non in calo e con un tasso di inflazione ai minimi dal 2009, il legislatore ha trovato la copertura al taglio del 10% sull’IRAP e al bonus fiscale per le famiglie (i famosi 80 euro in busta paga), con questo intervento sul quale non possiamo non essere fortemente critici. Oltre alla nuova TASI che ha svuotato a metà Giugno le tasche degli italiani esattamente con le stesse modalità e nelle stesse proporzioni del 2012, alla riduzione graduale del tetto di detraibilità per le Polizze Vita e le Polizze Infortuni previsto dal D.L. 102 del 31/08/2013, al già avvenuto allineamento delle aliquote di tassazione delle rendite finanziarie del 12,50% e del 27% al 20% con il D.L. 138/2011, era evidentemente necessario quest’ulteriore “disincentivo” alla stipula di Assicurazioni sulla Vita e di Fondi Pensione.
L’accanimento contro questi strumenti assicurativi (di risparmio e di tutela) ci risulta davvero incomprensibile nonché privo di qualsiasi logica “paternalista”. A nostro avviso, come già detto in altre occasioni, è proprio questo il momento di incentivare la tutela assicurativa, il risparmio, l’investimento e l’accantonamento per una pensione integrativa. Non ci occupiamo di politica, le nostre restano semplici opinioni che vogliono però mettere in evidenza il risultato che tale provvedimento potrebbe ottenere : un Paese sempre più sottoassicurato!