Novembre 24, 2024

Con la nuova legge di bilancio emanata a fine 2018, si è messo mano alla normativa che disciplina i Piani Individuali di Risparmio, al fine di aumentarne l’efficacia come strumenti per la veicolazione del risparmio verso le piccole e medie imprese italiane.

Cosa sono i PIR

I PIR sono strumenti di investimento pensati per il piccolo risparmiatore retail, istituiti con la legge di bilancio 2017 allo scopo di finanziare le PMI italiane, garantendo all’investitore – se questi conserva l’investimento per almeno cinque anni – una completa detassazione sulle eventuali plusvalenze maturate. Il bilancio del collocamento sul mercato di questi prodotti – una cui fetta importante è composta da PIR assicurativi, ossia da polizze vita – nei primi due anni dal loro varo è sostanzialmente positivo: anche se un calo molto forte c’è stato lo scorso anno, nel complesso sono stati raccolti circa 14 miliardi di Euro, coinvolgendo circa ottocentomila cittadini italiani.

Dove investono i PIR

Una delle specificità dei PIR costituiti con la legge di bilancio 2017 riguarda certamente la loro filosofia di investimento, la quale deve avere le seguenti caratteristiche:

  • almeno il 70% del totale degli investimenti deve riguardare obbligazioni o azioni di imprese residenti in Italia o europee ma con attività stabile in Italia;
  • di questo 70%, il 30% deve riguardare obbligazioni o azioni di imprese non presenti nel FTSE MIB, ossia, semplificando, nell’indice della Borsa di Milano che raccoglie le principali quaranta società italiane per capitalizzazione, flottante e liquidità;
  • ogni emittente non può concentrare più del 10% del totale degli investimenti.

L’obiettivo – come appare piuttosto evidente – è quello di dirottare una consistente fetta di danaro dei risparmiatori su un segmento di mercato che fa fatica ad accedere al credito tramite strumenti tradizionali.

Un bilancio per le PMI

Come è andata invece la raccolta del risparmio dal lato delle piccole e medie imprese coinvolte nel raggio d’azione dei PIR? A fronte degli oltre 14 miliardi di Euro raccolti, per la ripartizione interna degli investimenti nel segmento PIR, si stima che solo il 27% sia finito alle small e mid cap e addirittura soltanto un misero 1% per le piccole matricole presenti sul listino AIM di Borsa Italiana. Non solo: ciò che è rimasto fuori dal giro dei PIR è il mercato delle piccole società non quotate, che non hanno ricevuto alcuna risorsa.

Le novità della legge di bilancio 2019

La criticità dello strumento PIR sta tutta qui: la raccolta dei primi due anni non ha portato reali benefici alle piccole e medie imprese e soprattutto non ha coinvolto il settore delle PMI non quotate. Per questo motivo, il legislatore ha ritenuto di dover rivedere lo schema di investimento dei Piani di Risparmio Individuali, inserendo le seguenti precisazioni in relazione ai nuovi PIR collocati a partire dal 1 gennaio 2019:

  • almeno il 3,5% dell’investimento deve riguardare imprese quotate AIM con meno di 250 dipendenti e meno di 50 milioni di Euro di ricavi;
  • almeno il 3,5% dell’investimento deve riguardare fondi italiani di venture capital, al fine di consentire il finanziamento indiretto delle piccole società non quotate.

In attesa dei decreti attuativi

La prima conseguenza di questa modifica è stata ovviamente il blocco del collocamento da parte dei gestori dei vecchi PIR ante 2019: non essendo conformi ai dettami della nuova legge di bilancio, questi prodotti non possono più garantire al cliente nuovo sottoscrittore i benefici fiscali previsti. Diverso è il caso – a quanto sembra – di chi ha già sottoscritto un PIR in precedenza, il quale può continuare ad alimentarlo annualmente (al massimo per €30.000) e beneficiare dell’azzeramento della tassazione dopo cinque anni. La seconda conseguenza è – attualmente – l’impossibilità di collocare i nuovi PIR, non essendo ancora stati emanati i decreti attuativi necessari a, per così dire, “scaricare a terra” le norme che dovrebbero disciplinarli.

Il varo dei decreti attuativi è comunque previsto entro il mese di febbraio.