Tutti i contratti di polizza, tranne rare eccezioni, presentano tre figure fondamentali, attorno alle quali ruota la scommessa assicurativa: l’assicurato, il contraente ed il beneficiario. Analizziamo di seguito le varie casistiche che si possono presentare, per ognuna di queste tre figure.
Assicurato
La figura dell’assicurato nel Ramo danni
Incendio e furto
Nelle polizze di assicurazione incendio e furto, ciò che viene assicurato non è una persona fisica, bensì un bene: una casa e il suo contenuto, un veicolo, ecc. Nel caso, ad esempio, di un immobile assicurato, viene specificata nel contratto l’esatta ubicazione del rischio: il luogo fisico – in genere indicato tramite l’indirizzo – coperto da assicurazione. In tal caso il bene assicurato potrà essere sia il fabbricato stesso sia il contenuto del fabbricato (effetti domestici, dotazione elettronica, valori, ecc.).
Responsabilità civile
Nel caso delle polizze di responsabilità civile, professionale o meno, l’assicurato è invece una persona fisica o – in certi casi – giuridica. In tal caso ciò che il contratto assicurativo tutela è il patrimonio dell’assicurato, sino ad un massimale definito. Potrebbe trarre in inganno la cosiddetta “responsabilità civile del fabbricato”, ma va tenuto presente che tale denominazione è una forma contratta, che sta per responsabilità civile della proprietà del fabbricato. Pertanto, anche in quest’ultimo caso, ciò che viene tutelato è il patrimonio del proprietario del bene.
Infortuni e malattia
L’assicurato è necessariamente una persona fisica sia nelle polizze infortuni, sia in quelle malattia. Va detto che, recentemente, si sono affacciati sul mercato nuovi contratti assicurativi, che prevedono la copertura per infortuni e malattia anche degli animali domestici: ne abbiamo parlato tempo addietro, esattamente qui.
La figura dell’assicurato nel Ramo vita
Certamente l’assicurato è la figura centrale in un contratto assicurativo vita. Esso è colui su cui viene fatta la “scommessa assicurativa”. È proprio generalmente in caso di decesso dell’assicurato durante la vigenza della polizza, infatti, che i contratti del ramo vita prevedono specifiche prestazioni. Ma anche al raggiungimento di una specifica età dell’assicurato i contratti vita possono garantire determinati risultati, come ad esempio un bonus fedeltà – spesso sotto forma di interesse maggiorato riconosciuto – sulle polizze di risparmio ed investimento. L’unico caso di contratto assicurativo vita in cui non è presente la figura dell’assicurato è il contratto di capitalizzazione, del quale abbiamo detto qualcosa in un precedente articolo.
Contraente
Il significato di “contraente” è piuttosto semplice. Il contraente è in primo luogo colui che stipula il contratto. Egli ha due obblighi importanti verso l’assicuratore: pagare il premio e fornire le informazioni – non mendaci – sul rischio da assicurare. Il contraente può eventualmente disdire il contratto e – nel caso dei contratti vita – variare il beneficiario e chiedere l’eventuale riscatto di polizza.
Beneficiario
La figura del beneficiario nel Ramo danni
La figura del beneficiario compare espressamente – nel ramo danni – soltanto in alcune polizze a tutela degli infortuni. Infatti, poiché il beneficiario è colui che ha diritto a ricevere la prestazione assicurata al verificarsi del sinistro, in tutti gli altri rami danni è facilmente identificabile o con il terzo danneggiato – nei casi di responsabilità civile – o con l’assicurato o con il proprietario del bene assicurato. L’unico caso in cui il beneficiario va espressamente designato è il caso morte a seguito di infortunio.
La figura del beneficiario nel Ramo vita
Nei contratti assicurativi vita il beneficiario viene designato dal contraente e può essere distinto in:
- beneficiario caso morte, ossia colui che riceve la prestazione assicurata in occasione del decesso dell’assicurato;
- beneficiario caso vita, ossia colui che riceve la prestazione assicurata in occasione del raggiungimento di un determinato traguardo anagrafico dell’assicurato.
Il beneficiario può sempre essere revocato dal contraente, a meno che quest’ultimo non abbia rinunciato per scritto al potere di revoca e il beneficiario dichiarato di voler approfittare del beneficio. Una volta che l’assicuratore ha avuto comunicazione di ciò, il beneficiario diviene irrevocabile.